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19 Agosto 2024
17:00

Ferie CCNL Case di cura AIOP: 30 giorni lavorativi all’anno più 4 ex festività

Le ferie spettanti agli operai e impiegati a cui si applica il CCNL Case di Cura AIOP sono pari a 30 giorni lavorativi all'anno, a cui si aggiungono 4 giorni di ex festività. 15 giorni consecutivi dal 15 giugno al 15 settembre. Vediamo nel dettaglio.

Ferie CCNL Case di cura AIOP: 30 giorni lavorativi all’anno più 4 ex festività
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Ferie CCNL Case di Cura AIOP

Le ferie spettanti agli operai e impiegati a cui si applica il CCNL Case di Cura AIOP sono pari a 30 giorni lavorativi all'anno, a cui si aggiungono 4 giorni di ex festività.

I lavoratori hanno diritto ad almeno 15 giorni di calendario consecutivi di ferie nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.

Vediamo come funzionano le ferie nel CCNL Case di Cura AIOP.

Ferie maturate in un anno e ogni mese

Le ferie nel CCNL Case di Cura AIOP sono disciplinate dall'articolo 32: "Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare.

Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore".

Secondo l'articolo 18 del CCNL Case di Cura Aiop "L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni".

Alla luce di quanto stabilito dal contratto collettivo quindi le ferie maturate in un anno sono pari a 30 giorni lavorativi calcolati su 6 ore giornaliere, sia se l'orario di lavoro distribuito su cinque o sei giorni lavorativi settimanali.

Questo vuol dire che in 30 giorni di ferie i lavoratori hanno diritto a 180 ore di ferie retribuite.

I lavoratori maturano 2,5 giorni di ferie al mese, pari a 15 ore di ferie mensili.

Retribuzione durante le ferie

L'articolo 32 del CCNL Case di Cura Aiop stabilisce che "In occasione del godimento del periodo di ferie, incluse le festività soppresse di cui al successivo comma 5 (festività soppresse), decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 50, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio".

L'articolo 50 richiamato disciplina la retribuzione: "La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:

  • retribuzione come da posizione economica;
  • retribuzione individuale di anzianità ad personam;
  • tredicesima mensilità;
  • trattamento di fine rapporto;
  • elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti di cui agli artt. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72 ed eventuali trattamenti ad personam".

Per il calcolo delle ferie si calcola la retribuzione mensile diviso il divisore giornaliero stabilita dall'art. 58 del CCNL Case di Cura AIOP: "La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione:

  • retribuzione come da relativa posizione;
  • retribuzione individuale di anzianità ad personam;
  • assegno ad personam;
  • indennità per mansioni superiori.

L’importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera, come sopra calcolata, per 6, ovvero per 6,33 per coloro che effettuano l’orario di lavoro di 38 ore".

Calcolo maturazione ratei di ferie

L'articolo 32 del CCNL Case di Cura Aiop stabilisce anche che "Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del comma 1 del presente articolo.

La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero".

Si tratta del calcolo dei ratei di ferie maturati da gennaio a dicembre di ogni anno, previsto da tutti i contratti collettivi.

Ex festività pari a 4 giorni di ferie

L'articolo 32 del CCNL Case di Cura Aiop stabilisce anche che "Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare, che si aggiungono alle ferie di cui al precedente comma 1".

Quindi accanto ai 30 giorni di ferie, spettano 4 giorni di ferie a titolo di ex festività soppresse.

Periodi di ferie spettanti ai lavoratori

Vediamo ora chi decide le ferie e soprattutto quali sono i periodi feriali.

L'articolo 32 del CCNL Case di Cura Aiop stabilisce anche che "L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Struttura, previo confronto con le Rappresentanze sindacali di cui all'art. 77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni di calendario consecutivi di ferie nel periodo 15 giugno – 15 settembre, prevedendo meccanismi di rotazione a livello aziendale al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate dalla Struttura in qualunque momento entro i limiti di legge, valutando anche le eventuali richieste del lavoratore".

Quindi chi decide le ferie è il datore di lavoro, ma entro il 31 marzo di ogni anno occorre stabilite le ferie, quanto meno per i quindici giorni consecutivi di calendario nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

E le rimanenti ferie (delle 30 giornate maturate in un anno), occorre che vengano godute entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di maturazione. Ad esempio le ferie maturate nell'anno 2024 vanno godute entro il 30 giugno 2026.

Richiamo dalle ferie

L'articolo 32 del CCNL Case di Cura Aiop stabilisce anche che "Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso,

  • delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie,
  • nonché delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto".

Chiusura annuale per ferie

L'articolo 32 del CCNL Case di Cura Aiop stabilisce anche che "Le chiusure annuali delle Strutture, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e della Struttura.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie".

Si tratta del caso di chiusura aziendale per ferie, permane il diritto del lavoratore a cinque giorni di ferie fruibili in altro periodo.

Malattia durante le ferie

L'articolo 32 del CCNL Case di Cura Aiop stabilisce anche in che modo il lavoratore, in caso di malattia durante le ferie, può sospendere il decorso delle ferie ed aver diritto all'assenza retribuita per malattia: "Le ferie sono sospese da:

  • malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni,
  • malattie che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero,
  • da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui al successivo art. 34, lett. c).

È cura del dipendente informare tempestivamente la Struttura ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.
Al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, la Struttura, a seguito di formale richiesta del dipendente, da presentare entro il mese di marzo di ciascun anno, riconoscerà l’utilizzo cumulativo delle ferie in periodi successivi all’anno in cui è stata presentata la richiesta.

Detta richiesta dovrà contenere anche l’indicazione del numero di giorni di ferie (maturati e non goduti o maturandi) da accumulare e del periodo in cui il dipendente intende goderne.

La Struttura comunicherà l’accoglimento o il diniego della richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

Ai fini di quanto stabilito dal presente comma il lavoratore dovrà fornire apposita ed idonea documentazione".

Cessione solidale delle ferie

L'articolo 33 del CCNL Case di Cura AIOP tratta la "Cessione solidale delle ferie":

"I lavoratori, ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 151/2015 e s.m.i., compatibilmente con le esigenze di servizio, possono cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie da loro maturate ai sensi del precedente art. 32 (ivi inclusi i quattro giorni di ferie sostitutivi delle festività soppresse) ad altri lavoratori della medesima Struttura, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori, parenti ed affini entro il secondo grado, i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti.
In ogni caso, la cessione di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge e non può riguardare il periodo minimo di ferie di cui all’art. 10 D. Lgs. 66/2003 e s.m.i.

La cessione delle ferie non deve comportare oneri o spese aggiuntive per la Struttura.

Il dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, può presentare alla Struttura richiesta di accesso alle ferie solidali in misura massima di 30 giorni annui, fruibili anche in modo frazionato, documentando la sussistenza delle condizioni di salute di cui sopra mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, o accreditata, o convenzionata.

La Struttura, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.

I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie che intendono cedere.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie ceduti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie ceduti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, le ferie solidali, una volta acquisite, rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

Le ferie sono utilizzate nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.

Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

La presente disciplina ha carattere sperimentale.

Le parti, in sede aziendale, potranno stabilire diverse modalità di utilizzo delle ferie solidali".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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