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14 Agosto 2024
9:00

Ferie CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori: quanti giorni spettano all’anno

Le ferie nel CCNL Barbieri e parrucchieri sono pari a 28 giorni di calendario (20 o 24 giorni lavorativi) per i lavoratori con una anzianità di servizio pari o inferiore a cinque anni, mentre salgono a 30 giorni di calendario (22 o 26 giorni lavorativi) per i lavoratori con una anzianità di servizio superiore a 5 anni.

Ferie CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori: quanti giorni spettano all’anno
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Ferie CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori quanti giorni spettano all'anno

Le ferie nel CCNL Barbieri, Parrucchieri e acconciatori sono pari a 28 giorni di calendario (20 o 24 giorni lavorativi) per i lavoratori con una anzianità di servizio pari o inferiore a cinque anni, mentre salgono a 30 giorni di calendario (22 o 26 giorni lavorativi) per i lavoratori con una anzianità di servizio superiore a 5 anni.

Vediamo la tabella che indica le ferie maturate in un anno e ogni mese dai lavoratori ai quali si applica il CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori:

Anzianità di servizio Ferie maturate in un anno Ferie maturate al mese
Rapporto di lavoro inferiore a cinque anni e con orario di lavoro settimanale su cinque giorni lavorativi 20 giorni lavorativi 1,667 giorni lavorativi
Rapporto di lavoro inferiore a cinque anni e con orario di lavoro settimanale su sei giorni lavorativi 24 giorni lavorativi 2,00 giorni lavorativi
Rapporto di lavoro superiore a cinque anni e con orario di lavoro settimanale su cinque giorni lavorativi 22 giorni lavorativi 1,833 giorni lavorativi
Rapporto di lavoro superiore a cinque anni e con orario di lavoro settimanale su sei giorni lavorativi 26 giorni lavorativi 2,1667 giorni lavorativi

Vediamo ora come funzionano le ferie nel contratto dei Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori firmato da Confartigianato Benessere-Acconciatori; Confartigianato Benessere-Estetica; Cna-Unione Benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.

Ferie maturate in un anno e ogni mese

L'articolo 33 – Ferie del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° giorno di ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di calendario, così distribuiti:

  • 20 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);
  • 24 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.

A partire dal 1° dicembre 2011 il lavoratore che ha un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni di calendario così distribuiti:

  • 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);
  • 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate".

Occorre fare attenzione alla differenza tra giorni di calendario e giorni lavorativi. Quando il contratto collettivo parla di 28 giorni di calendario si sta riferendo a sostanzialmente 4 settimane di ferie all'anno, che nel caso di un lavoratore che lavora 5 giorni a settimana sono pari a 20 giorni lavorativi di ferie, nel caso di un lavoratore che lavora 6 giorni a settimana sono 24 giorni lavorativi di ferie. Lo stesso ragionamento vale per i lavoratori con una anzianità di servizio di 5 anni, che hanno diritto a 30 giorni di ferie.

Il contratto collettivo parla di anzianità di servizio superiore a 5 anni che però deve essere maturata senza soluzione di continuità. Quindi questa norma vale per coloro che superano i 5 anni di lavoro continuativo presso la stessa azienda.

Calcolo ratei di ferie

Lo stesso articolo 33 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto".

Quindi la regola è che se un lavoratore ha lavorato tutti i mesi da gennaio a dicembre, quindi di un anno solare, avrà diritto a 12 ratei di ferie su 12.

Mentre quando il rapporto di lavoro è iniziato o finito in corso d'anno, andrà calcolato il numero di ratei di ferie, che sono pari ad un rateo per ogni mese di servizio compiuto.

Quindi ad esempio un assunto il 10 febbraio, avrà diritto a 10 ratei su 12, perché da marzo a dicembre ha maturato un mese intero e a febbraio non ha maturato un mese intero di servizio compiuto.

Retribuzione delle ferie

Lo stesso articolo 33 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore".

Quindi spetta la normale retribuzione, ma come si calcola?

Bisogna sommare tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, generalmente indicati nella parte alta del cedolino paga, come la retribuzione tabellare, gli eventuali scatti di anzianità (aumenti periodici di anzianità), ecc. e poi dividerli per il divisore giornaliero 26. In questo modo si ottiene la retribuzione spettante per ogni giorno di ferie.

Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile per 173. E in questo caso si ottiene la retribuzione spettante per ogni ora di ferie.

Chi decide le ferie

Sempre l'articolo 33 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo da giugno a settembre".

Il contratto collettivo dei barbieri, parrucchieri e acconciatori si uniforma a quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile che stabilisce che il periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, è stabilito dall'imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

Quando si parla di periodo annuale di ferie, si intende il periodo entro il quale il lavoratore ha diritto a prendersi quanto meno due settimane, possibilmente continuative.

Il datore di lavoro deve infatti rigorosamente rispettare gli obblighi indicati dall’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, che sostanzialmente distinguono le quattro settimanale di ferie annuali maturate in due periodi diversi:

  • Primo periodo di 2 settimane che sono da fruire in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione e su richiesta del lavoratore devono essere consecutive (es. nel caso del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori da giugno a settembre di ogni anno);
  • Un secondo periodo di 2 settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro i 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione (quindi nel caso delle ferie maturate nell'anno 2024, entro il 30 giugno 2026).

Preavviso e ferie

Sempre l'articolo 33 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie".

Anche in questo caso la contrattazione collettiva rispetta quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile che stabilisce al comm 4 che "Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso".

Quindi cosa succede in caso di ferie durante il preavviso di dimissioni o licenziamento? Che in genere si prolunga il preavviso.

Indennità sostitutiva per ferie non godute

Sempre l'articolo 33 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore, che non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato".

Il contratto collettivo dei barbieri, parrucchieri, acconciatori indica il sistema di calcolo delle ferie maturate in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissione del lavoratore o licenziamento da parte del datore di lavoro.

Occorre calcolare i mesi di servizio prestato. Quindi ad esempio se un rapporto si interrompe il 30 giugno, il lavoratore avrà maturato 6 ratei di ferie mensili su 12.

Il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso è pari alle ferie non godute al 31 dicembre dell'anno precedente a cui si sommano le ferie maturate nell'anno di cessazione, ovviamente decurtando i giorni di ferie goduti nell'anno di cessazione stesso.

Malattia durante le ferie

Sempre l'articolo 33 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. 

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto".

Si tratta della normale prevalenza dello stato morboso di malattia sulle ferie, in quanto si compromette il recupero psico fisico del lavoratore durante le ferie.

Per imputare come malattia invece che ferie la giornata di assenza, il lavoratore deve ottemperare a tutti gli obblighi di legge e del contratto collettivo in materia di comunicazione della malattia, quindi inviare il certificato telematico di malattia, indicando anche il luogo di reperibilità, anche nel caso sia un luogo di vacanza.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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