Le ferie nel contratto Alimentari Industria sono pari a 22 giorni lavorativi annui per i lavoratori che lavorano con la settimana corta, ossia l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, e 26 giorni lavorativi annui per i lavoratori che lavorano con un orario di lavoro settimanale di sei giorni settimanali. Per tutti i lavoratori a tempo pieno le ferie retribuite sono pari a 173 ore pagate in busta paga.
Le ferie del CCNL dell'industria alimentare di cui parliamo in questo approfondimento sono le ferie del contratto collettivo firmato da Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, , Mineracqua, Unaitalia, Unionfood, e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil.
Vediamo nel dettaglio come funzionano le ferie retributive nel CCNL Alimentari Industria.
CCNL Alimentari Industria: ferie maturate ogni mese e in un anno
Le ferie nel contratto Alimentari Industria sono disciplinate dall'art. 35, che stabilisce che "Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella misura di:
- 22 giorni lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni;
- 26 gg lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni;
- 22 gg lavorativi per il viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
In quest'ultimo caso la giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie".
Ecco la tabella che evidenza la maturazione delle ferie in un mese e in un anno nel settore dell'Industria alimentare:
Orario di lavoro | Giorni di ferie annuali | Giorni di ferie mensili | Ore di ferie annuali | Ore di ferie mensili |
---|---|---|---|---|
Orario di lavoro su cinque giorni settimanali | 22 giorni | 1,83 giorni | 173 ore | 14,42 ore |
Orario di lavoro su sei giorni settimanali | 26 giorni | 2,16 giorni | 173 ore | 14,42 ore |
Festività durante le ferie
Il CCNL Alimentari Industria, sempre all'articolo 35, stabilisce che "Fermo restando quanto previsto nel comma precedente le festività cadenti nel periodo di ferie comportano un corrispondente prolungamento del periodo medesimo".
Questo vuol dire ad esempio che se il lavoratore gode delle ferie durante il mese di agosto, il giorno di Ferragosto (15 agosto) non può essere considerato un giorno di ferie retribuite, ma di festività retribuita.
Analogo discorso per tutte le altre festività godute dagli alimentaristi.
Chi decide le ferie entro il 31 marzo di ogni anno
Il contratto collettivo degli alimentari industria chiarisce che "Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Il periodo di godimento delle ferie annuali sarà concordato in sede aziendale entro il primo trimestre di ogni anno, in modo da assicurare un periodo minimo continuativo feriale di 2 settimane purché maturato, eccezion fatta per i settori indicati in nota per i quali i periodi minimi continuativi feriali sono due, uno di due settimane e l'altro di una purché maturato".
Le ferie le decide sempre il datore di lavoro ma concordando il periodo di ferie con il lavoratore entro il 31 marzo di ogni anno, con l'obiettivo di garantire almeno due settimane di ferie annuali consecutive ai lavoratori.
Ferie collettive
Il contratto collettivo degli alimentaristi stabilisce anche che "In caso di ferie collettive e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia maturato il diritto all'intero periodo feriale annuale spetteranno i dodicesimi delle ferie annuali corrispondenti alla parte di anno feriale maturata. A tale effetto la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene considerata".
Ferie e preavviso
Il contratto collettivo dell'industria alimentare stabilisce, come gli altri contratti collettivi, che "Il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso". Questo in caso di dimissioni o licenziamento.
Richiamo del lavoratore dalle ferie
Il CCNL Alimentari Industria, sempre all'art. 35, stabilisce che "Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse".
Ferie dei lavoratori extracomunitari
Conclude l'articolo 35 del CCNL dell'industria alimentare: "Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende potranno accogliere, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal Contratto".
Viene invitato, quindi, il datore di lavoro ad accontentare le richieste di tali lavoratori in merito al godimento delle ferie annuali retribuite.