Le spese sostenute per farmaci da banco o da automedicazione sono detraibili ai fini Irpef nella misura del 19% della spesa sostenuta. La detrazione di riferimento è la detrazione per spese sanitarie ed è fruibile presentando il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche.
Sono detraibili tutti i farmaci da banco, indipendentemente dal luogo di acquisto, ossia se acquistati in farmacia, in supermercati o esercizi commerciali.
L'unica cosa necessaria ai fini della detrazione è che siano acquistati con fattura o scontrino "parlante", quindi con l'indicazione della natura del farmaco.
I farmaci da banco (o farmaci OTC, dall'inglese "Over The Counter") sono medicinali la cui dispensazione al paziente può avvenire senza la presentazione di alcun tipo di ricetta medica. E possono essere pubblicizzati e venduti anche al di fuori della farmacia.
I farmaci da banco o automedicazione sono identificati quindi con la dicitura OTC e SOP(Senza Obbligo di Prescrizione).
Farmaci da banco o automedicazione detraibilità
I farmaci da banco sono detraibili come spese sanitarie.
Infatti la circolare 14/e dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che "Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici)".
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11.
Occorre considerare che la franchigia riguarda tutte le spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta, che sarebbe l'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre. Quindi la detraibilità delle spese sanitarie, ivi compreso i farmaci da banco, è del 19% delle spese totali sostenute oltre la franchigia di 129,11 euro.
Le spese sanitarie, ivi compreso quelle per farmaci da banco, sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
A conferma della detraibilità delle spese sanitarie e dei farmaci da banco, la circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.2 stabilisce che "Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate".
Farmaci da banco con dicitura "OTC"
Sono farmaci da banco acluni dentifrici, alcuni collutori, alcuni tipi di gocce oculari, antiverruche, creme e pomate di pronto soccorso contenenti antibiotici e spesso shampoo per la forfora e tanti altri.
Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC” (over the counter o medicinali da banco), “SOP” (senza obbligo di prescrizione), “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co” (Risoluzione 17.02.2010 n. 10/E).
La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico).
Per quanto riguarda la qualità del prodotto, tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy (Provvedimento del 29.04.2009), lo scontrino non deve più riportare in modo specifico la denominazione commerciale del farmaco o del medicinale acquistato, ma deve indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio dello stesso (AIC) (Circolare 30.07.2009 n. 40/E).
Farmaci da banco detraibili anche se acquistati nel supermercato o fuori la farmacia
I farmaci da banco e quelli da automedicazione, a seguito del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere commercializzati anche presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali; ai fini della detrazione è tuttavia necessario che la spesa risulti certificata da fattura o da scontrino fiscale “parlante”.
È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E).
Farmaci da banco o automedicazione: come si dichiarano nel 730/2024
Essendo spese sanitarie detraibili, danno diritto alla detrazione del 19% da dichiararsi nel modello 730/2024 nel rigo E1 – Spese sanitarie, unitamente a tutte le altre spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta, che nel caso del 730/2024 è l'anno d'imposta 2023.
Quindi il contribuente può beneficiare della detrazione Irpef del 19% sulle spese per farmaci da banco o automedicazione sostenute nell'anno 2023, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, semplicemente sommando le spese sostenute per farmaci da banco. E' necessario possedere la fattura o lo scontrino "parlante".
Farmaci da banco o automedicazione: come dichiararli nel Modello Redditi PF 2024
Per i titolari di partita IVA che presentano il modello Redditi Persone Fisiche 2024, i farmaci da banco o automedicazione così come tutte le spese sanitarie detraibili, vanno dichiarati nel rigo RP1 – Spese sanitarie del Quadro RP.
Il contribuente può beneficiare della detrazione del 19%, sempre oltre la franchigia di 129,11 euro.