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30 Luglio 2023
13:00

Famiglia di fatto: caratteristiche, riconoscimento e diritti

La famiglia di fatto è il riconoscimento che la legge conferisce alle coppie che scelgono di vivere il proprio legame affettivo, in maniera stabile e convivente, non ricorrendo obbligatoriamente al matrimonio.

Famiglia di fatto: caratteristiche, riconoscimento e diritti
Dottoressa in Giurisprudenza
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La famiglia di fatto è una coppia a cui la legge riconosce analoghi diritti e tutele come nel caso delle unioni ufficializzate dal matrimonio. Le coppie di fatto rappresentano infatti un legame stabile e convivente tra due persone che, con comunione di intenzioni, sceglie di condurre insieme la propria vita in maniera alternativa al matrimonio.

Essere conviventi però non deve essere confuso con il riconoscimento delle famiglie di fatto, poichè queste scelgono di vivere e regolare la propria vita come una famiglia. Come? Attraverso un vincolo affettivo fatto di stabilità, solidità e perdurante nel tempo. La coppia sceglie di vivere “come marito e moglie farebbero”.

Così come, il legame instaurato dalla coppia di fatto non deve essere confuso con quello che realizza l’unione civile.
Mentre, infatti, la convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni non vincolate da nessun tipo di rapporto di parentela, adozione, affiliazione, nè da precedente unione civile o matrimonio; l’unione civile è l’istituto giuridico che la legge riconosce a favore delle persone dello stesso sesso e che conferisce uno status analogo al matrimonio.

In sostanza, ancora, mentre le unioni civili sono riservate alle persone dello stesso sesso, possono essere coppie di fatto sia le coppie eterosessuali, sia quelle omosessuali.

Per molto tempo è stato discusso il valore giuridico che le famiglie di fatto potessero ottenere dalla legge. Sul punto, una delle prime pronunce della Corte di Cassazione, risalente all’8 giugno 1993, sentenza n. 6381, ha ritenuto che “tale convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino, né con l'ordine pubblico, che comprende i principi fondamentali informatori dell'ordinamento giuridico, né con il buon costume, inteso […] come complesso dei principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico”.

Qual è la differenza tra famiglia legittima e famiglia di fatto?

La famiglia legittima è l’unione stabile e certa che viene riconosciuta con il vincolo del matrimonio (concordatario; acattolico o civile che sia) e che si distingue dalla famiglia di fatto, ovvero il rapporto di convivenza – sì stabile, solido e reciproco – ma che non si avvale del riconoscimento di alcun vincolo giuridico.

La famiglia di fatto, infatti, è definita dall’ordinamento come una convivenza more uxorio.

I diritti e i doveri della coppia di fatto

Essere riconosciuti legalmente come famiglia di fatto permette alla coppia di avere diritti e doveri.

Quali sono i diritti della coppia di fatto?

possono disciplinare i propri rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza;il convivente di fatto ha il diritto di visitare il proprio compagno detenuto;ogni convivente può, in caso di malattia, indicare l’altro come proprio rappresentante e amministrare la sua salute ove fosse incapace di intendere o di volere, o in caso di espianto e trattamenti medici;in caso di degenza, il convivente ha il diritto di visitare l’altro, di assisterlo e di avere contezza delle informazioni personali; qualora il convivente decedesse a causa di terzi (per esempio a seguito di un incidente), il superstite avrebbe diritto al risarcimento del danno;nel caso di morte del conduttore o se questi recedesse dal contratto di locazione della casa coabitata, il convivente ha il diritto di succedergli nel contratto;in caso morisse il proprietario di casa convivente, il superstite ha diritto a continuare ad abitarvi;il convivente può designare l’altro come suo tutore, curatore o amministratore di sostegno qualora fosse dichiarato interdetto o inabilitato.

Tuttavia le coppie di fatto non hanno diritto al vincolo di fedeltà; alla corresponsione dell’assegno di mantenimento; all’eredità del convivente defunto a meno che non sia esplicitamente disposto dal testamento; alla pensione di reversibilità; alla costituzione di un fondo economico comune al di fuori degli interessi dei figli.

Come essere riconosciuti famiglia di fatto

La legge 20 maggio 2016, n. 63 – cd. Legge Cirinnà – ha previsto la nuova tutela a favore della famiglia di fatto e al loro riconoscimento.

La famiglia di fatto si connota per la reciproca assistenza morale, interessamento emotivo e materiale. Le persone coinvolte scelgono di vivere la propria vita con l’intenzione perdurante di stare insieme, in maniera stabile e non saltuaria.

Per essere riconosciuti formalmente dalla legge come famiglia di fatto occorre:

coabitare nella stessa casa; redigere per iscritto la propria dichiarazione all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza (o inviarla via pec);dichiarare la volontà di voler essere riconosciuti come coppia di fatto.

Una volta compiuti questi passaggi, la coppia potrà ottenere il relativo certificato dello stato di famiglia e il certificato di residenza.

Non è obbligatorio formalizzare agli occhi della legge la propria famiglia di fatto, tuttavia farlo consente di godere di alcuni diritti e doveri. Vediamoli insieme.

Disciplina degli aspetti patrimoniali

Le coppie di fatto, oltre ad autocertificare all’Ufficio Anagrafe del proprio Comune di residenza la propria convivenza al fine di essere riconosciute come famiglia di fatto, possono anche scegliere di amministrare gli aspetti economico-patrimoniali della propria convivenza attraverso il cd. contratto di convivenza.

Il contratto di convivenza, ai sensi del comma 57, art. 1, della Legge Cirinnà è l’accordo che le coppie di fatto scelgono di stipulare per regolare la sfera patrimoniale del rapporto. All’interno dello stesso, la coppia può anche indicare il diritto al mantenimento del partner.

Cosa significa il diritto al mantenimento nella coppia di fatto?

Qualora la coppia dovesse sciogliersi, il convivente in stato di bisogno e non capace di provvedere al proprio sostentamento, avrà il diritto di ricevere da parte dell’altro il versamento periodico di alimenti. Questi, proporzionali alla durata della convivenza, verranno determinati sulla scorta dell’art. 438, co. 2, c.c., ovvero:

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio”.

Nel caso di separazione la coppia di fatto, salvo quanto stipulato in sede di contratto di convivenza, non prevede la comunione dei beni e quindi, una volta separati, ognuno resterà padrone del proprio patrimonio.

I diritti dei figli che nascono dalle coppie di fatto

La coppia di fatto ha gli stessi diritti di qualunque altro genitori nei confronti dei propri figli.

Entrambi, infatti, hanno il diritto di crescerli inculcando i principi e i valori della vita; hanno il dovere di rappresentare, gestire e amministrare i beni del figlio minorenne; hanno il diritto di affidamento e il diritto di far visita al minore nel caso in cui la coppia fosse sciolta; hanno il diritto ai permessi previsti per l’allattamento.

Il diritto al mantenimento e l’educazione dei figli

Ai sensi dell’articolo 315 bis c.c., il figlio della coppia di fatto, così come qualunque altro figlio, ha diritto “di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”; così come “ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.

Il contratto di convivenza può disciplinare anche il diritto al mantenimento dei figli minorenni, al fine di accordarsi all’interno della coppia a proposito del contributo economico necessario per sostenere la crescita, lo sviluppo, l’educazione del figlio.

L’assegno di mantenimento dovrà essere parametrato alla capacità economica della coppia e, qualora i partner avessero diverse disponibilità economiche, sarà il Giudice a prevedere – a carico del genitore con il reddito più elevato – l’importo del relativo mantenimento.

La separazione

La separazione delle coppie di fatto, anche se formalizzate attraverso dichiarazione all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, non necessitano obbligatoriamente dell’intervento del tribunale.

Occorrerà solo modificare la propria residenza rispetto a quella fissata per la convivenza.

Nel caso in cui la coppia di fatto dovesse avere dei figli, la coppia potrà accordarsi circa l’affidamento, le visite, l’assegnazione della casa familiare e l’assegno di mantenimento per sostenere economicamente la formazione e l’educazione del figlio.

Tuttavia, qualora non fosse possibile giungere ad un accordo, la coppia di fatto potrà ricorrere al Giudice che disporrà del figlio e dei suoi diritti affinché possa mantenere i rapporti familiari significativi.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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