Tra gli elementi della retribuzione spettanti in busta paga, e tra le voci dei progressivi delle ferie, permessi residui, il lavoratore ha diritto anche ai permessi relativi alle ex festività soppresse, che per la maggior parte dei contratti collettivi sono da retribuire in busta paga.
Molti lavoratori si chiedono cosa sono le ex festività, come funzionano, se si perdono, ossia cosa succede in busta paga se ci sono ex festività soppresse non godute.
Affrontiamo tutti questi aspetti, andando ad individuare le ex festività soppresse 2024 e 2025 in busta paga quali sono e a chi spettano.
Ex festività soppresse: cosa sono
Le ex festività retribuite in busta paga sono le festività soppresse che non rientrano più tra le ricorrenze festive agli effetti civili a seguito di quanto disposto nell’articolo 1, comma , della Legge n. 54 del 1977.
Pur non essendo più festività segnate con il rosso sul calendario, essendo festività abolite, queste ex festività soppresse sono retribuite.
Al lavoratore infatti spettano delle ore a titolo di ex festività, che sono spettanti sotto forma di 32 ore di permessi ex festività in busta paga, che possono essere indicate in busta paga in un contatore a parte, oppure incluse e aggiunte ai permessi.
Queste ore di permessi a titolo di ex festività si aggiungono ai permessi retribuiti ROL (Riduzione orario di lavoro) spettanti secondo il CCNL applicato al rapporto di lavoro e quindi se il lavoratore non sfrutta le 32 ore di ex festività durante l’anno, queste vanno pagate in busta paga, generalmente nella mensilità di dicembre o di gennaio.
Date Ex festività soppresse e retribuite anno 2024
Molti lavoratori si chiedono quali sono i 4 giorni di festività soppresse nell'anno 2024, oppure considerando anche il 4 novembre, quali sono le 5 ex festività. Per indicare il giorno preciso delle festività soppresse va fatto un calcolo calendario 2024 alla mano.
Si tratta delle seguenti ex festività religiose, retribuite come festività soppresse:
- San Giuseppe (19 marzo);
- Ascensione (39 esimo giorno dopo Pasqua, che nel 2024 capita di domenica 31 marzo, quindi l'Ascensione è il 9 maggio 2024);
- Corpus Domini (60 esimo giorno dopo Pasqua, nel 2024 è il giorno 30 maggio 2024);
- Santi Pietro e Paolo (29 giugno, esclusa la piazza di Roma);
- Unità Nazionale (4 novembre).
La Festività dei Santi Pietro e Paolo per i lavoratori operanti nel Comune di Roma è stata reintrodotta come ricorrenza del Santo Patrono, dall’art. 1 del D.P.R. 792/1985.
Quindi si tratta di 4 giornate di ex festività (32 ore di permessi retribuiti) ricadenti nei mesi di marzo, maggio, giugno, a cui si aggiunge la festività del 4 novembre, che viene retribuita in maniera particolare.
La festività del 4 novembre non è più festiva. I contratti collettivi prevedono per il giorno 4 novembre, non più festivo, l’erogazione del trattamento spettante per la festività coincidente con la domenica. Per maggiori informazioni vediamo la festività del 4 novembre in busta paga.
Date Ex festività soppresse e retribuite anno 2025
Ecco quali saranno le ex festività soppresse anno 2025:
- San Giuseppe (mercoledì 19 marzo 2025);
- Ascensione (39 esimo giorno dopo Pasqua, che nel 2025 capita di giovedì29 maggio 2025, quindi l'Ascensione è il 25 maggio 2025);
- Corpus Domini (60 esimo giorno dopo Pasqua, nel 2024 è il giorno 22 giugno 2025);
- Santi Pietro e Paolo (29 giugno 2025, esclusa la piazza di Roma);
- Unità Nazionale (4 novembre 2025).
Ex festività in busta paga: quanto spetta ai lavoratori?
Chiarito cosa sono le ex festività, o cosa è l’ex festività in busta paga, vediamo le modalità con le quali vengono retribuite.
Per quanto riguarda il pagamento delle ex festività in busta paga, infatti, esse sono computate:
- in giorni retribuiti (4 giorni più il trattamento speciale della festività del 4 novembre);
- oppure in ore retribuite (32 ore di permessi retribuiti).
A decidere sul trattamento economico delle ex festività soppresse è il contratto collettivo nazionale, ossia il CCNL di settore applicato al rapporto di lavoro.
Maturazione permessi ex festività in busta paga
I permessi retribuiti per le ex festività maturano in proporzione al periodo di lavoro effettuato nell’anno, con il criterio di calcolo per dodicesimi.
Vale a dire che viene considerato come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Quando le ex festività cadono in un giorno feriale (dal lunedì al venerdì), secondo il calendario annuale, al lavoratore spettano delle giornate in più o delle ore in più.
Ex festività cadenti di sabato o domenica: giornata pagata in più, ecco quando
Quando le ex festività cadono di domenica, il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto per le festività cadenti di domenica.
Mentre se le ex festività sono cadenti di sabato, in questo caso è necessario controllare cosa prevede il CCNL in materia di orario di lavoro. Se l’orario di lavoro è distribuito su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, la giornata di sabato non è considerata né giorno lavorativo, né giorno di riposo settimanale ma come giorno di riposo feriale e quindi ai fini della festività cadente di sabato il lavoratore non ha diritto ad alcun pagamento di giornate supplementari.
L’Ascensione e il Corpus Domini cadono sempre di giovedì, nonostante nel calendario siano la domenica. Se però si sovrappongono alle altre festività retribuite, quali sono la Festa della Liberazione del 25 aprile o la Festa dei Lavoratori del primo maggio oppure la Festa della Repubblica del 2 giugno, avremo la perdita della giornata da fruire in più.
Come sono conteggiate le ex festività in busta paga?
Le ex festività, come le ferie e i permessi retribuiti ROL, possono essere indicate in busta paga nella parte bassa del cedolino.
Ovviamente le ore o giornate di ex festività godute vengono scalate dal residuo spettante annualmente e quindi il lavoratore, per le ore o giornate fruite, non ha diritto alla retribuzione per le ex festività non godute a fine anno e che rappresentano le ex festività da pagare, ovviamente.
Alcuni datori di lavoro cumulano i permessi retribuiti con le ex festività, ossia sommano le 32 ore spettanti a titolo di ex festività con le ore di permessi annuali spettanti. Oppure sommano le ex festività e le ore di R.O.L. (vedi 104 ore di permessi CCNL metalmeccanici).
Quando si parla di 32 ore retribuite per ex festività si intendono 2,667 ore di permessi ex festività al mese da gennaio a dicembre.
Ex festività soppresse non godute: cosa succede?
Le ex festività soppresse danno diritto a 32 ore di permessi retribuiti che maturano mensilmente e che non si perdono, ossia restano come diritto del lavoratore anche se le ex festività soppresse non sono godute.
Se non godute, le ex festività rappresentano un emolumento a cui ha diritto il lavoratore.
Le ex festività danno diritto al pagamento di un’indennità sostitutiva per mancato godimento delle stesse che è imponibile ai fini previdenziali e deve essere anche computata nel TFR.
Ex festività: quante ore spettano ai lavoratori part-time?
Le festività soppresse sono fruibili anche dai lavoratori con contratto part-time, i quali hanno una riduzione del proprio orario di lavoro rispetto ai lavoratori con contratto a tempo pieno. Al lavoratore con contratto a tempo parziale spettano comunque le ex festività pagate nella misura di 32 ore ma riproporzionate in base al rapporto di lavoro.
E’ necessario comunque consultare il proprio CCNL ma in generale i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
Ex festività e indennità di maternità
Durante l’astensione per maternità obbligatoria maturano tutti gli istituti contrattuali quindi oltre alle ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima, la lavoratrice ha diritto anche ai permessi per le ex festività e quindi il relativo pagamento delle stesse, se previsto dal CCNL, per le ore o giornate non fruite nell’anno.