L'etichettatura dei prodotti alimentari offre ai consumatori una vasta gamma di informazioni, denominate informazioni nutrizionali, che aiutano quest'ultimo ad orientarsi nella scelta consapevole sull'acquisto degli alimenti.
Perché è così importante una corretta informazione del consumatore?
Perché ogni alimento che noi assimiliamo influisce sul nostro stato di salute, quindi ad esempio se siamo diabetici ed assumiamo alimenti ad alto contenuto di zuccheri potremmo andare in coma, oppure, se siamo celiaci ed assumiamo alimenti che contengono glutine inconsapevolmente potremmo essere soggetti gravi reazioni immunitarie.
L'etichettatura degli alimenti
La normativa in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti assume una posizione di grande rilievo nel sistema di protezione del consumatore nella legislazione alimentare.
Storicamente la regolamentazione in tema di etichettatura degli alimenti è uno dei primi settori sui quali il legislatore comunitario – ora legislatore UE – ha deciso di attivarsi attraverso l’emanazione di direttive,:
- la prima direttiva in materia è stata adottata nel 1979 (si tratta della direttiva n.79/112 del Consiglio del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, in G.U.C.E. n. L 33 dell’8 febbraio 1979).
- La direttiva 79/112, è stata successivamente più volte modificata e in seguito sostituita dalla direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
Ma cos’è una Direttiva?
Una direttiva è un atto giuridico attraverso il quale viene indicato un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono perseguire. Spetta però ai singoli paesi definire, attraverso disposizioni nazionali, le modalità del suo conseguimento.
La disciplina generale in materia di etichettatura degli alimenti, e più in generale sulle informazioni sugli alimenti è stata, però, riformata dal Reg. (UE) n.1169/2011 del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, denominato anche, nei documenti di lavoro dell’Unione europea, «il regolamento FIAC» (o, in lingua inglese, «FIC Regulation –Food Information to Consumers»).
Il regolamento 1169/2011
L’adozione del Reg. 1169/2011 segna, sotto molteplici profili, un mutamento di paradigma del legislatore dell’Unione europea.
La prima differenza che possiamo notare, è che questo è in forma di regolamento e non più ad una direttiva.
Ma perchè allora questo atto è stato adottato con la forma del Regolamento e non della Direttiva?
La risposta è semplice, il regolamento UE è quello più incisivo tra gli atti vincolanti del diritto dell’UE, in quanto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non lascia margini di intervento agli stessi.
I regolamenti, in base all’art. 288 TFUE, hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Il regolamento sul diritto agroalimentare, appunto il regolamento n. 1169 del 2011 ha un contenuto molto vasto, ed è costituito da: – 59 considerando, – 55 articoli e – 15 allegati.
Prima di proseguire oltre, è opportuno comprendere meglio cosa sono i «considerando»?
- I «considerando» nel gergo del legislatore UE consistono nella motivazione, ovvero motivano in modo conciso le norme dell’atto (regolamento, direttiva o decisione), non contengono enunciati di carattere normativo o dichiarazioni di natura politica. La motivazione inizia con le parole «considerando… quanto segue»: e prosegue con punti numerati consistenti in una o più frasi complete che contengono un’esposizione concisa degli elementi di fatto e di diritto che sono stati presi in considerazione dalle Istituzioni dell’UE per l’emanazione dell’atto e quindi indicano le ragioni, le motivazioni, che hanno portato all’ emanazione dell’atto.
- La motivazione e quindi i "Considerando" ha lo scopo di informare tutti gli interessati sulle circostanze in cui le Istituzioni hanno esercitato la competenza relativa all’adozione dell’atto, nonché di consentire alla Corte di giustizia dell’Unione europea di esercitare il proprio controllo. La motivazione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni è obbligatoria.
- Secondo quanto disposto dall’articolo 296 TFUE (trattato sul funzionamento dell’unione europea)- "Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati "-.
Tutto ciò ci fa capire cosa è che il legislatore europeo ha più a cuore, ovvero la Tutela del Consumatore.
Essa nel diritto dell’Unione europea ha trovato riconoscimento sin dal 1986 con l’AUE (ossia l’Atto Unico Europeo) e lo trova tuttora come obiettivo fondamentale e come vera e propria politica dell’Unione europea.
Infatti l’art.169 (TFUE) [ex art.153 TCE] stabilisce che «Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l’Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi».
Quindi il consumatore non è tutelato solo in quanto portatore di interessi economici, ma viene tutelato anche sotto più ampi profili, e diritti fondamentali quali la tutela della salute, della sicurezza, dell’informazione.
Ma come avviene questa tutela?
Certo attraverso l’utilizzo di alimenti sani e genuini, ma il consumatore come fa a capire se un alimento è sano e genuino?
Lo fa attraverso l’etichetta.
L’art. 2 del Regolamento UE 1169/2011 da una definizione di etichettatura di un alimento intendendo come etichetta: “qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento”.
Qui di seguito, riportiamo le principali norme da considerare per l’etichettatura degli alimenti, 2 a livello europeo e 1 a livello nazionale:
- Regolamento UE 1169/2011 – ha ad oggetto le informazioni sugli alimenti che i prodotti preimballati, confezionati, sfusi o preincartati devono indicare al consumatore finale.
- Regolamento UE 775/2018 – indica le modalità di applicazione del Regolamento appena descritto, con riferimento alle norme sull’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
- D.Lgs. 231/2017 – disciplina le sanzioni previste nei casi di violazione del Regolamento UE 1169/2011.
Il regolamento UE 775/2018
Il Reg. UE 775/2018, in applicazione dal 1 Aprile 2020, ha come obiettivo principale quello in regolare le norme circa l'indicazione del paese di origine di o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.
Ciò significa che, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento viene indicato su di un prodotto, anche attraverso diciture, illustrazioni, simboli o termini che però fanno riferimento a luoghi o zone geografiche (es. "Made in …", bandiera, etc.) e questo luogo di origine non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, in etichetta deve essere necessariamente indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario in questione – con riferimento all'UE, allo Stato membro o Paese terzo, etc. – oppure deve essere indicato il luogo di origine diverso da quello dell'alimento.
La normativa indicata nell'art. 26, c.3 del Reg. UE 1169/2011, si applica nel caso in cui ricorrano due condizioni:
- presenza di un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto finito;
- paese di origine o luogo di provenienza diverso da quello dell'ingrediente primario rispetto al prodotto finito
Ma cosa si intende per ingrediente primario?
L'ingrediente primario è "l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa".
Questo ingrediente, Può dunque essere identificato secondo:
- un criterio quantitativo (l'ingrediente che rappresenta >50% dell'alimento) oppure un
- criterio qualitativo (associazione alla denominazione dell'alimento da parte del consumatore e indicazione, nella maggior parte dei casi, del QUID).
Ma a chi spetta la responmsabilità dell'individuazione di questi ingredienti?
Tale responsabilità nell'individuazione del/degli ingrediente/i primario/i è dell‘OSA(Operatore del Settore Alimentare) cioè la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, secondo quanto disposto dal Reg. Comunitario 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
L'OSA quindi, deve tenere conto delle diverse caratteristiche dell'alimento, come la composizione, l'intera presentazione dell'etichetta e la percezione dei consumatori rispetto al fatto che l'ingrediente sia associato al nome dell'alimento.
Come specificato nel Reg. UE 1169/2011 "il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, apposto in etichetta, non costituisce indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare".
Inoltre, non sono considerate indicazioni di origine/provenienza le denominazioni usuali e generiche che, pure indicando letteralmente l'origine, non sono comunemente interpretate come un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza (es. insalata russa, zuppa inglese, etc.).
Sono, infine, escluse dal campo di applicazione del Reg. UE 775/2018 le indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, e i marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.
Il D.Lgs. 231/2017 così detto "Decreto sanzionatorio sull’etichettatura"
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2017, all'interno della disciplina sanzionatoria italiana si era verificato l'insorgere di numerosi aggiornamenti riferiti principalmente a specifiche norme nazionali e a leggi comunitarie afferenti al “Pacchetto Igiene 2004”, che riguardavano in particolare aspetti chiave volti a garantire la sicurezza del settore alimentare.
Successivamente si è disciplinato, poi, anche l’uso specifico di materiali di diversa natura a contatto con gli alimenti (i cosiddetti MOCA) quali materie plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta, cartone, vetro e acciaio inossidabile; altri materiali sono stati invece oggetto di provvedimenti nazionali specifici, tra cui la banda stagnata, la ceramica e l’alluminio.
Con questo nuovo decreto vengono mantenute le impostazioni di base concernenti l’impianto sanzionatorio, al quale però vengono effettuate importanti aggiunte quali, ad esempio, quella di garantire la rintracciabilità lungo la filiera e di produrre secondo buone pratiche di fabbricazione di cui al Regolamento (CE) n. 2023/2006.
Nello specifico, tra i 15 articoli che formano il nuovo D.lgs. 29/17, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, evidenziamo l’art. 5 “Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall’art. 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004” e l’art. 6 “Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 “.
La lotta tra il Nutriscore ed il NutrInform Battery
Recentemente è salito agli onori della cronaca un argomento che ha fatto storcere il naso a molte aziende agroalimentari italiane, l'inserimento, all’interno delle etichette degli alimenti, compresi i vini, di una tabella indicativa che porti a conoscenza del consumatore i valori nutrizionali dell’alimento che si vuole consumare.
Da qui prendiamo le mosse per capire meglio quali sono i problemi sottesi all’inserimento, all’interno delle etichette degli alimenti del “Nutri-Score”.
Ma che cos’è questo fantomatico “NUTRI-SCORE”?
Il Nutri-Score è un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in Francia pensato per semplificare l'identificazione dei valori nutrizionali di un prodotto alimentare attraverso l'utilizzo di due scale correlate:
- una cromatica divisa in 5 gradazioni dal verde al rosso,
- ed una alfabetica comprendente le cinque lettere dalla A alla E.
Questo sistema a punteggio, che deve essere indicato fronte pacco, è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori universitari francesi denominato EREN (Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle), e si basa sulle tabelle nutrizionali della Food Standards Agency del Regno Unito, il cui corrispondente sistema "traffic lights" è stato messo in discussione dagli esperti.
Infatti nel 2004 la Food Standards Agency, per bloccare la pubblicità di alimenti poco salutari rivolta ai bambini, sviluppò un nuovo sistema per classificare gli alimenti in base al contenuto di nutrienti.
Successivamente, ricercatori dell’università di Oxford iniziarono con 50 prototipi diversi e condussero per anni numerosi studi sino ad arrivare alla creazione dell’algoritmo che sta alla base del semaforo inglese (Traffic Light) e che sarà successivamente adottato anche dalla Francia (Nutri-Score) e dall’Australia-Nuova Zelanda (Health Star Rating) per la creazione delle loro rispettive etichette.
Questo tipo di etichettatura però, impone delle grandi limitazioni di Marketing per le aziende dal momento che la pubblicità ripetuta tramite tutti i media plasma e genera profitti.
Infatti un consumatore accorto non sarebbe invogliato ad acquistare alimenti che hanno un alto contenuto calorico anche se a poco prezzo se fosse fatto chiaramente intendere che questo alimento potrebbe nuocere gravemente alla salute.
L’applicazione del Nutri-Score a livello Europeo fatto nascere un notevole malcontento all'interno delle multinazionali dell’agroalimentare le quali, con l'applicazione di tale sistema, vedono a rischio i loro profitti.
In Italia, infatti, l’Industria alimentare si è mossa per tempo per bloccare il Nutri-Score e ha proposto una sua etichetta alternativa: il NutrInform Battery.
Lo steso Governo italiano ha adottato il NutrInform Battery , secondo questo, la "batteria italiana" rispetto al "Nutri-Score" “è più informativa e quindi educativa” mentre il Nutri-Score francese si ritiene che possa danneggiare le eccellenze del Made in Italy e della Dieta mediterranea in quanto meno chiaro e preciso della NutrInform Battery.
Nel 2021, infatti, nel quadro della strategia “From Farm to Fork”, la Commissione europea si è impegnata a proporre una nuova etichetta nutrizionale da adottare in tutti i Paesi entro il 2023.
Quindi riassumendo possiamo dire che, l’etichettatura di un alimento non è solo un potente strumento per aiutare il consumatore a scegliere a colpo d’occhio quali sono gli alimenti migliori e quali quelli più nocivi per la salute, ma è soprattutto un pilastro di Public Health che ha delle ricadute importanti in termini di promozione della salute della popolazione generale, dato che innesca a catena gli altri provvedimenti.