L’INPS ha da poche ore pubblicato una guida completa circa la modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione della parità di genere.
Si tratta del Messaggio n. 2844/2024 firmato dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione dell'Istituto.
Ecco tutti i chiarimenti forniti dall’INPS.
Certificazione parità di genere ed esonero contributivo, cosa sapere
La certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Quindi, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo.
L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 dispone che:
“ Art. 5
Premialita' di parita'
Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso
della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo
4 della presente legge, e' concesso, nel limite di 50 milioni di
euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero di cui al comma 1 e' determinato in misura non
superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui
per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delegato per le pari opportunita', da adottare entro il 31
gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50
milioni di euro di cui al comma 1.
Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento, siano in possesso della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della
presente legge, e' riconosciuto un punteggio premiale per la
valutazione, da parte di autorita' titolari di fondi europei
nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della
concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti
sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i
principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza
e proporzionalita', le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei
bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri
premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in
relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del
31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della
presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano
nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso
fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante
riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per
gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito
provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse
finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici
riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.”
Si tratta della norma che prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della medesima legge.
Le istruzioni operative INPS
Il Messaggio n. 2844/2024 fornisce le istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero in questione.
I datori di lavoro del settore privato devono compilare il modulo telematico denominato “PAR_GEN” indicando la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.
La retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Per questo motivo, deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.
I datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.
A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda.
All’esito dell’elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive che risulteranno beneficiarie dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro ai quali, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito il CA “4R”.
Esonero contributivo per la certificazione per la parità di genere: quanto spetta?
INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero in misura non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico degli stessi datori di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario.