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16 Agosto 2024
17:00

Esonero contributivo parità di genere: i chiarimenti dell’INPS per i datori di lavoro privati

L’INPS ha da poche ore pubblicato una guida completa circa la modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione della parità di genere.

Esonero contributivo parità di genere: i chiarimenti dell’INPS per i datori di lavoro privati
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’INPS ha da poche ore pubblicato una guida completa circa la modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione della parità di genere.

Si tratta del Messaggio n. 2844/2024 firmato dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione dell'Istituto.

Ecco tutti i chiarimenti forniti dall’INPS.

Certificazione parità di genere ed esonero contributivo, cosa sapere

La certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Quindi, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo.

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 dispone che:

“                            Art. 5 

                       Premialita' di parita' 

Per l'anno 2022, alle aziende  private  che  siano  in  possesso

della certificazione della parita'  di  genere  di  cui  all'articolo

46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto  dall'articolo

4 della presente legge, e' concesso, nel  limite  di  50  milioni  di

euro,  un  esonero  dal   versamento   dei   complessivi   contributi

previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta  ferma  l'aliquota

di computo delle prestazioni pensionistiche. 

L'esonero di cui  al  comma  1  e'  determinato  in  misura  non

superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000  euro  annui

per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile,  con

decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il

Ministro delegato per le pari opportunita', da adottare entro  il  31

gennaio 2022, assicurando il rispetto  del  limite  di  spesa  di  50

milioni di euro di cui al comma 1. 

Alle aziende private che, alla data del  31  dicembre  dell'anno

precedente  a  quello  di  riferimento,  siano  in   possesso   della

certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del

codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4  della

presente  legge,  e'  riconosciuto  un  punteggio  premiale  per   la

valutazione,  da  parte  di  autorita'  titolari  di  fondi   europei

nazionali  e  regionali,  di  proposte  progettuali  ai  fini   della

concessione di aiuti di Stato a  cofinanziamento  degli  investimenti

sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i

principi di parita' di trattamento, non discriminazione,  trasparenza

e proporzionalita', le amministrazioni  aggiudicatrici  indicano  nei

bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a  procedure  per

l'acquisizione di  servizi,  forniture,  lavori  e  opere  i  criteri

premiali che intendono applicare  alla  valutazione  dell'offerta  in

relazione al possesso da parte delle aziende private, alla  data  del

31 dicembre dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,  della

certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del

codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4  della

presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici

finanziati, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal

regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 febbraio 2021, e dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  nonche'  dal  Piano

nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso

fermo quanto previsto dall'articolo 47 del  decreto-legge  31  maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio

2021, n. 108. 

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro  per

l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione  degli  effetti

in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto,   mediante

riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo  sociale

per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti  anche  per

gli  anni  successivi  al  2022,  previa   emanazione   di   apposito

provvedimento  legislativo   che   stanzi   le   occorrenti   risorse

finanziarie,   anche   sulla   base   dell'andamento   dei   benefici

riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.

Si tratta della norma che prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della medesima legge.

Le istruzioni operative INPS

Il Messaggio n. 2844/2024 fornisce le istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero in questione.

I datori di lavoro del settore privato devono compilare il modulo telematico denominato “PAR_GEN” indicando la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.

La retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Per questo motivo, deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

I datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda.

All’esito dell’elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022.

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive che risulteranno beneficiarie dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro ai quali, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito il CA “4R”.

Esonero contributivo per la certificazione per la parità di genere: quanto spetta?

INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero in misura non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico degli stessi datori di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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