L'esonero contributivo 2024 è una riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti stabilita e confermata dalla Legge di Bilancio 2024. Si tratta di una misura che spetta a tutti i lavoratori dipendenti con meno di 35 mila euro di imponibile previdenziale.
Lo sconto sui contributi da pagare in busta paga per i lavoratori dipendenti pubblici e privati è del 7% per i lavoratori con un imponibile contributivo Inps fino a 25 mila euro e del 6% per i lavoratori con un imponibile contributivo Inps da 25 mila a 35 mila euro.
Aliquote contributi a carico lavoratore
Per essere precisi e corretti a livello normativo, l'esonero contributivo spetta su base mensile ed in base all'imponibile previdenziale (lordo di stipendio) mensile. E non in base all'imponibile fiscale né mensile né annuale, questo perché è una misura che riguarda i contributi a carico del lavoratore da versare dall'Inps e trattenuti in busta paga.
Ecco come l'esonero contributivo riduce i contributi a carico del lavoratore dipendente IVS nell'anno 2024:
Fascia imponibile previdenziale mensile | Contributi IVS dovuti | Esonero contributivo 2024 | Contributi IVS pagati anno 2024 |
---|---|---|---|
Da 0 a 1.923 euro | 9.19% | -7% | 2.19% |
Da 1.923,01 a 2.692 euro | 9.19% | -6% | 3.19% |
Oltre 2.692 euro | 9.19% | 0 | 9.19% |
Apprendisti | 5.84% | -7% | 0% |
Questa tabella vuol dire che coloro che hanno un imponibile previdenziale Inps mensile in busta paga fino a 1.923 euro, hanno diritto ad uno sconto sui contributi a carico del lavoratore dipendente, un esonero contributivo del 7% e quindi pagano il 2,19% invece del 9,19%.
Coloro che hanno un imponibile previdenziale Inps mensile da 1.924 a 2.692 euro, hanno diritto ad uno sconto sui contributi a carico del lavoratore dipendente, un esonero contributivo del 6% e quindi pagano il 3,19% invece del 9,19%.
Coloro che hanno un imponibile previdenziale Inps mensile oltre 2.692 euro non hanno diritto ad alcun esonero contributivo e quindi pagano il 9,19%.
Per gli apprendisti l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti è ridotta in maniera strutturale al 5,84%, pertanto con l'esonero contributo anno 2024 gli apprendisti non versano contributi a proprio carico.
Questo sconto sui contributi (minori contributi versati da parte del lavoratore) non penalizza la sua pensione futura.
Prima di affrontare tutta la normativa sull'esonero contributivo anno 2024, il confronto con gli anni 2022 e 2023, vediamo subito tutti gli esempi di calcolo effettivo in busta paga dell'esonero contributivo 2024, in modo che i lavoratori possano subito individuare, busta paga alla mano, se il calcolo dei contributi a carico del lavoratore e dell'esonero contributivo sono corretti.
Esonero contributivo 2024: esempi di calcolo in busta paga
Molti lavoratori già conoscono la misura dell'esonero contributivo perché ne hanno beneficiato negli anni 2022 e 2023.
Ma per l'anno 2024 vi sono delle differenze, soprattutto riguardanti la tredicesima, che non viene agevolata.
L'esonero contributivo si calcola ogni mese sull'imponibile previdenziale Inps
La cosa fondamentale da sapere è che pur essendo stata pubblicizzata come una misura per redditi fino a 25 mila o 35 mila euro, il diritto all'esonero contributivo viene valutato su base mensile e sull'imponibile previdenziale o lordo di stipendio mensile (fino a 1.923 euro, fino a 2.692 euro, ecc.).
E non sul reddito annuale dal punto di vista fiscale del lavoratore.
La differenza tra imponibile previdenziale Inps o lordo di stipendio e imponibile fiscale Irpef del lavoratore sta nel fatto che l'imponibile previdenziale è la sommatoria degli emolumenti lordi percepiti dal lavoratore, sulla quale si calcolano i contributi previdenziali (e quindi anche l'esonero contributivo), mentre l'imponibile fiscale Irpef viene dopo perché è la differenza tra lordo stipendiale (imponibile fiscale), meno contributi previdenziali (che sono deducibili dal reddito).
Ed è proprio per questo che l'esonero contributivo da un lato riduce i contributi da pagare ma dall'altro lato aumenta le tasse, la tassazione Irpef del lavoratore, come vedremo.
Vediamo subito una tabella con esempi di calcolo dell'esonero contributivo IVS anno 2024.
Esempi di calcolo esonero contributivo con reddito fino a 25.000 euro
Vediamo come viene calcolato l'esonero contributivo 2024 per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, sia part-time che full-time che hanno un imponibile previdenziale Inps in busta paga fino 25.000 euro annui, ossia fino a 1.923 euro mensili.
Il calcolo è abbastanza semplice, si tratta di ridurre del 7% i contributi a carico del lavoratore.
Stipendio lordo mensile | Contributi lordi 9.19% | Esonero contributivo 7% | Contributi pagati dal lavoratore 2,19% |
---|---|---|---|
500,00 € | 45,95 € | 35,00 € | 10,95 € |
550,00 € | 50,54 € | 38,50 € | 12,04 € |
600,00 € | 55,14 € | 42,00 € | 13,14 € |
650,00 € | 59,73 € | 45,50 € | 14,23 € |
700,00 € | 64,33 € | 49,00 € | 15,33 € |
750,00 € | 68,92 € | 52,50 € | 16,42 € |
800,00 € | 73,52 € | 56,00 € | 17,52 € |
850,00 € | 78,11 € | 59,50 € | 18,61 € |
900,00 € | 82,71 € | 63,00 € | 19,71 € |
950,00 € | 87,30 € | 66,50 € | 20,80 € |
1.000,00 € | 91,90 € | 70,00 € | 21,90 € |
1.050,00 € | 96,49 € | 73,50 € | 22,99 € |
1.100,00 € | 101,09 € | 77,00 € | 24,09 € |
1.150,00 € | 105,68 € | 80,50 € | 25,18 € |
1.200,00 € | 110,28 € | 84,00 € | 26,28 € |
1.250,00 € | 114,88 € | 87,50 € | 27,37 € |
1.300,00 € | 119,47 € | 91,00 € | 28,47 € |
1.350,00 € | 124,06 € | 94,50 € | 29,56 € |
1.400,00 € | 128,66 € | 98,00 € | 30,66 € |
1.450,00 € | 133,25 € | 101,50 € | 31,75 € |
1.500,00 € | 137,85 € | 105,00 € | 32,85 € |
1.550,00 € | 142,44 € | 108,50 € | 33,94 € |
1.600,00 € | 147,04 € | 112,00 € | 35,04 € |
1.650,00 € | 151,63 € | 115,50 € | 36,13 € |
1.700,00 € | 156,23 € | 119,00 € | 37,23 € |
1.750,00 € | 160,82 € | 122,50 € | 38,32 € |
1.800,00 € | 165,42 € | 126,00 € | 39,42 € |
1.850,00 € | 170,01 € | 129,50 € | 40,51 € |
1.900,00 € | 174,61 € | 133,00 € | 41,61 € |
Esempi di calcolo esonero contributivo con reddito fino a 35.000 euro
Vediamo opra come viene calcolato l'esonero contributivo 2024 per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, sia part-time che full-time, che superano i 25.000 euro di imponibile previdenziale (stipendio lordo mensile) e fino a 35 mila euro.
Stipendio lordo mensile | Contributi lordi 9.19% | Esonero contributivo 6% | Contributi pagati dal lavoratore 3,19% |
---|---|---|---|
1.950,00 € | 179,20 € | 117,00 € | 62,20 € |
2.000,00 € | 183,80 € | 120,00 € | 63,80 € |
2.050,00 € | 188,39 € | 123,00 € | 65,39 € |
2.100,00 € | 192,99 € | 126,00 € | 66,99 € |
2.150,00 € | 197,58 € | 129,00 € | 68,58 € |
2.200,00 € | 202,18 € | 132,00 € | 70,18 € |
2.250,00 € | 206,77 € | 135,00 € | 71,77 € |
2.300,00 € | 211,37 € | 138,00 € | 73,37 € |
2.350,00 € | 215,97 € | 141,00 € | 74,97 € |
2.400,00 € | 220,56 € | 144,00 € | 76,56 € |
2.450,00 € | 225,16 € | 147,00 € | 78,16 € |
2.500,00 € | 229,75 € | 150,00 € | 79,75 € |
2.550,00 € | 234,34 € | 153,00 € | 81,34 € |
2.600,00 € | 238,94 € | 156,00 € | 82,94 € |
2.650,00 € | 243,53 € | 159,00 € | 84,53 € |
Oltre i 2.692 euro di stipendio lordo mensile, l'esonero contributivo non spetta, quindi i lavoratori pagano i contributi previdenziali nella misura del 9,19%.
Esempi di calcolo esonero contributivo per apprendisti
Un trattamento analogo ai lavoratori con imponibile previdenziale fino a 25.000 euro spetta agli apprendisti, con la differenza che gli apprendisti pagano un aliquota contributiva del 5,84% ed hanno diritto dall'altro lato ad un esonero contributivo del 7% nei casi in cui la retribuzione imponibile previdenziale mensile non è superiore a 1.923 euro.
La conseguenza è che l'aliquota degli apprendisti del 5,84% dà loro diritto ad un azzeramento dei contributi da pagare, per effetto del riconoscimento per l'anno 2024 di un effettivo esonero contributivo del 5,84%.
Stipendio lordo mensile | Contributi lordi 5.84% | Esonero contributivo | Contributi pagati dal lavoratore |
---|---|---|---|
500,00 € | 29,20 € | 29,20 € | 0,00 € |
550,00 € | 32,12 € | 32,12 € | 0,00 € |
600,00 € | 35,04 € | 35,04 € | 0,00 € |
650,00 € | 37,96 € | 37,96 € | 0,00 € |
700,00 € | 40,88 € | 40,88 € | 0,00 € |
750,00 € | 43,80 € | 43,80 € | 0,00 € |
800,00 € | 46,72 € | 46,72 € | 0,00 € |
850,00 € | 49,64 € | 49,64 € | 0,00 € |
900,00 € | 52,56 € | 52,56 € | 0,00 € |
950,00 € | 55,48 € | 55,48 € | 0,00 € |
1.000,00 € | 58,40 € | 58,40 € | 0,00 € |
1.050,00 € | 61,32 € | 61,32 € | 0,00 € |
1.100,00 € | 64,24 € | 64,24 € | 0,00 € |
1.150,00 € | 67,16 € | 67,16 € | 0,00 € |
1.200,00 € | 70,08 € | 70,08 € | 0,00 € |
1.250,00 € | 73,00 € | 73,00 € | 0,00 € |
1.300,00 € | 75,92 € | 75,92 € | 0,00 € |
1.350,00 € | 78,84 € | 78,84 € | 0,00 € |
1.400,00 € | 81,76 € | 81,76 € | 0,00 € |
1.450,00 € | 84,68 € | 84,68 € | 0,00 € |
1.500,00 € | 87,60 € | 87,60 € | 0,00 € |
1.550,00 € | 90,52 € | 90,52 € | 0,00 € |
1.600,00 € | 93,44 € | 93,44 € | 0,00 € |
Gli apprendisti pertanto non pagano contributi previdenziali, pur avendo gli stessi diritti degli altri in termini di pensione.
Esonero contributivo 2024: differenze con il bonus mamme lavoratrici
Una delle cose che confonde i lavoratori dall'anno 2024 è pensare che l'esonero contributivo del 6 o 7% sia la stessa cosa dell'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 per le mamme lavoratrici, il cosiddetto Bonus mamme lavoratrici 2024.
L'esonero contributivo 2024 non va confuso con l'esonero contributivo previsto per le mamme lavoratrici, il bonus mamme lavoratrici anno 2024, che è una misura che prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi per le lavoratrici assunte a tempo indeterminato, part-time o full-time, che sono madri di due figli cui uno under 10 anni o tre o più figli di cui uno under 18 anni.
Tali madri hanno diritto ad un esonero contributivo totale del 9,19% anziché l'esonero contributivo parziale del 6% o 7%, che è appunto l'esonero contributivo spettante a tutti i lavoratori dipendenti (anche uomini ed anche uomini e donne senza figli o con un figlio), che hanno un reddito fino a 35 mila euro nell'anno 2024.
E' questa la differenza tra l'esonero contributivo 2024 e l'esonero contributivo relativo alle mamme lavoratrici. La prima è una misura prorogata con modifiche nell'anno 2024, ma già prevista negli anni 2022 e 2023. Mentre la seconda misura è una novità dell'anno 2024 prevista dalla Legge di Bilancio 2024.
Affrontiamo ora tutta la spiegazione dettagliata e la normativa sull'esonero contributivo 2024, partendo dalle basi, ossia come funziona e perché è stata fatta questa agevolazione contributiva nei confronti dei lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Cos'è e come funziona l'esonero contributivo in busta paga
Il paese italiano è tra i paesi con il più alto cuneo fiscale, ossia semplificando molto la differenza tra il costo lordo del lavoro e il netto percepito dal lavoratore dipendente in busta paga.
Esonero contributivo anno 2024: netto in tasca più alto per lavoratori
Per aumentare il potere di acquisto dei lavoratori e per tagliare il cuneo fiscale portando più in alto il netto percepito dai lavoratori a parità di costo del lavoro investito dal datore di lavoro, il Governo, negli anni 2022 e 2023, ha previsto una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori, ossia la percentuale dei contributi a carico dei lavoratori versata mensilmente in busta paga.
Tale misura, con modifiche che ora vedremo, è stata approvata dalla Legge di Bilancio 2024 anche per l'anno 2024, quindi ai lavoratori dipendenti con un reddito imponibile fiscale fino a 2.692 euro spetta un esonero contributivo nell'anno 2024, una riduzione dei contributi da pagare che, al netto della maggiore tassazione Irpef da pagare, comporta, come vedremo, un aumento del netto in tasca dei lavoratori interessati.
L'esonero contributivo non è un bonus in busta paga ma uno sconto sui contributi
L'esonero contributivo in busta paga è quindi una misura che taglia il cuneo fiscale.
Non si tratta però di un bonus in busta paga, non si tratta di una somma erogata in busta paga aggiuntiva, è più che altro uno sconto sui contributi da versare, a parità di contribuzione previdenziale datoriale e di pensione futura percepita dal lavoratore.
Taglio del Cuneo fiscale 2024: ci sono vantaggi per i datori di lavoro?
Lo sconto sui contributi da versare è per i lavoratori, la contribuzione datoriale rimane invariata, ossia l'aliquota Inps a carico del datore di lavoro non viene ridotta.
La stessa può arrivare al 30% da versare sullo stipendio lordo del lavoratore.
Questa circostanza che il taglio del cuneo fiscale è sull'aliquota contributiva versata dal lavoratore (9,19%) e non su quella datoriale, vuol dire che il taglio del cuneo fiscale non cambia il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro, non comporta alcun risparmio per l'azienda, ma fa aumentare il netto in tasca percepito dal lavoratore, per il semplice fatto che il lavoratore è tenuto a versare meno contributi a proprio carico.
Esonero contributivo: perché aumenta le tasse da pagare
Abbiamo detto che con l'esonero contributivo il lavoratore dipendente guadagna un netto in tasca più alto, perché semplicemente invece di pagare il 9,19% di contributi a proprio carico, va pagare il 2,19% o il 3,19%, ovviamente per i lavoratori che non superano lo stipendio mensile di 2.692 euro.
Questo risparmio dell'esonero contributivo del 6 o 7% è lordo perché i contributi sono oneri deducibili dal reddito imponibile fiscale Irpef, ossia è un risparmio che da un lato riduce i contributi da pagare, dall'altro lato aumenta l'imponibile fiscale sul quale si calcola l'imposta Irpef in busta paga, per il semplice fatto che secondo la normativa fiscale, i contributi previdenziali pagati dai lavoratori vanno sottratti al reddito imponibile Irpef in busta paga.
Facciamo capire la differenza con un esempio semplice di uno stipendio lordo di 1.500 euro:
Imponibile previdenziale Inps | Esonero contributivo | Contributi a carico del lavoratore | Imponibile fiscale |
---|---|---|---|
1.500 euro (senza esonero contributivo) | 0,00 | 137,85 euro | 1.362,15 euro |
1.500 euro (con esonero contributivo 7%) | 105 euro | 32,85 euro | 1.467,15 euro |
Sostanzialmente se non vi fosse stato l'esonero contributivo il lavoratore avrebbe pagato 105 euro di contributi in più e tassazione Irpef su 105 euro di reddito in meno.
Esonero contributivo: di quanto aumenta il netto in tasca
Sulla base dell'esempio espresso precedentemente, si può affermare che per calcolare quanto aumenta il netto in tasca grazie all'esonero contributivo, occorre considerare che sull'esonero contributivo lordo, ossia il risparmio sui contributi da pagare, bisogna calcolare l'aumento di Irpef.
L'esonero contributivo in busta paga:
- aumenta l'imponibile fiscale del lavoratore,
- aumenta l'imposta Irpef lorda da pagare,
- e riduce anche la detrazione per lavoro dipendente.
Continuando l'esempio precedente, calcoliamo di quanto aumentano queste voci e quindi di quanto è la differenza di netto in tasca, con o senza esonero contributivo, supponendo che stiamo calcolando lo stipendio di un mese di 31 giorni (esempio mese di gennaio 2024)
Imponibile fiscale | Irpef lorda | Detrazioni per lavoro dipendente | Netto in tasca |
---|---|---|---|
1.362,15 euro (esempio senza esonero contributivo) | 313,29 euro | 242,23 euro | 1.291,09 euro |
1.467,15 euro (esempio con esonero contributivo) | 337,44 euro | 231,62 euro | 1.361,32 euro |
Quindi concludendo, un lavoratore che guadagna 1.500 euro lordi al mese, senza esonero contributivo pagava 105 euro di contributi Inps in più ed aveva un netto in tasca di 1.291,09 euro.
Lo stesso lavoratore con l'esonero contributivo paga 105 euro di contributi Inps in meno, si vede però aumentare l'imposta Irpef lorda da pagare, si vede diminuire la detrazione per lavoro dipendente, ma comunque la differenza tra risparmio di contributi, rincaro dell'imposta Irpef e riduzione della detrazione per lavoro dipendente, porta comunque il netto a 1.361,32 euro.
L'esempio è accademico, tiene conto di un lavoratore con tredici mensilità ed il calcolo è fatto sul mese di gennaio che è di 31 giorni di detrazione per lavoro dipendente, però in ogni caso, l'esonero contributivo di 105 euro porta ad un aumento del netto in tasca effettivo di 70,23 euro.
Volendo parlare di esonero contributivo netto di un lavoratore con stipendio lordo di 1.500 euro è di 70,23 euro ossia del 4,68% (70,23 su 1.500 euro).
Esonero contribuivo: cosa cambia nel 2024 e chi ci guadagna
La prima cosa da capire è come funziona l'esonero contributivo nell'anno 2024.
Normativa esonero contributivo dal 1 gennaio 2024
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ha previsto, all’articolo 1, comma 15, che:
“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di:
- 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
- L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
- Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Quindi, la normativa a livello di percentuali e limiti di reddito imponibile previdenziale Inps è la stessa dell'anno 2023 (seconda parte, come vedremo).
Nell'anno 2024 è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Esonero contributivo e tredicesima: cosa cambia nell'anno 2024
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2024 – il citato articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 prevede espressamente che tale esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.
E' questa la differenza rispetto all'anno 2023, che ora vediamo.
Come funzionava l'esonero contributivo nell'anno 2023
Il taglio del Cuneo fiscale per l'anno 2023 consisteva nell'applicazione di due misure di riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti nelle buste paga da gennaio a dicembre 2023.
Nelle buste paga da gennaio a giugno 2023, i lavoratori possono beneficiare di una riduzione dei contributi a carico dipendente pari al 3% in caso di stipendio lordo mensile fino a 1.923 euro. Percentuale che si riduce al 2% in caso di stipendio lordo mensile tra 1.924 e 2.692 euro. E questa riduzione spettava anche sulla tredicesima anno 2023.
Nelle buste paga da luglio a dicembre 2023, gli stessi lavoratori possono beneficiare di una elevazione delle percentuali di riduzione dei contributi a carico del lavoratore al 7% (redditi fino a 1.923 euro) ed al 6% (redditi da 1.924 e 2.692 euro). Quindi un 4% di riduzione contributi a carico lavoratore in più, ma tale riduzione non spetta sulla tredicesima anno 2023.
Chi ha diritto all'esonero contributivo 2024?
La prima cosa da sapere è che il taglio del cuneo fiscale spetta sia ai lavoratori dipendenti pubblici che ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.
Restano, invece, esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in forza dell’espressa previsione della norma.
Pertanto, la misura agevolativa trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile espressamente individuati.
Spetta quindi in caso di lavoro dipendente con qualsiasi rapporto di lavoro, quindi a tempo pieno, part-time, apprendistato, contratto a tempo determinato o a termine, ecc.
Esonero contributivo e RAL: perché oltre 2.692 euro mensili si perde
Molti lavoratori sono portati a pensare che si perda il bonus in busta paga o il taglio del cuneo fiscale oppure si perda l'esonero contributivo al superamento della RAL di 35 mila euro annui.
Come abbiamo detto, l'attenzione del lavoratore deve essere spostata dalla RAL al lordo stipendiale in busta paga di ogni mese.
La retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali di 2.692 euro (per la riduzione di 6 punti percentuali) e di 1.923 euro (per la riduzione di 7 punti percentuali), è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione.
Quindi la normativa va a porre un limite di stipendio mensile oltre il quale si perde l'esonero contributivo del 6%, quindi si perdono interamente lo sconto sui contributi a carico del lavoratore nella misura del 6%, con la conseguenza che tale lavoratore, nei mesi di superamento del limite, pagherà il 9,19% come percentuale dei contributi a proprio carico, non avendo diritto all'esonero contributivo.
La condizione unica di spettanza dell'esonero contributivo è che venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.
La soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
Ma in ogni singolo mese, non su base annuale, quindi la RAL non conta ai fini del diritto all'esonero contributivo.
Pertanto, l'esonero contributivo funziona così:
- laddove la retribuzione imponibile, al netto del rateo di tredicesima, superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio;
- laddove la retribuzione imponibile, al netto del rateo di tredicesima, superi il limite pari a
1.923 euro al mese, ma sia, comunque, di importo inferiore o pari a 2.692 euro al mese, la
riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il
singolo mese di riferimento, nella misura del 6%; - laddove la retribuzione mensile, al netto del rateo di tredicesima, non superi il limite pari a 1.923 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 7%.
Dipende tutto dall'imponibile previdenziale in busta paga nel singolo mese, se supera o meno le soglie.
In altri termini, poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.
L'esonero contributivo a differenza del trattamento integrativo (ex bonus Renzi), dell'Irpef lorda, delle detrazioni per lavoro dipendente, non è soggetto a conguaglio fiscale di fine anno, semplicemente perché si applica mensilmente e non annualmente.
Esonero contributivo non spetta sulla quattordicesima 2024
Nell'anno 2024, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.
Quindi la quattordicesima nell'anno 2024 non beneficia dell'esonero contributivo del 6 o 7%.
In termini di quattordicesima, quale è la differenza rispetto al 2023?
La regola dell'anno 2023 era diversa.
Nell'anno 2023 nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva trovava applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
Facendo l'esempio di un lavoratore con retribuzione mensile lorda di 1.000 euro nel 2023, avente diritto sia a tredicesima che quattordicesima, si configurava la situazione in cui il lavoratore ha avuto diritto ad esempio a luglio al 7% calcolato sull'imponibile previdenziale comprensivo di quattordicesima, che nel caso in questione non supera i 1.923 euro, e al 3% calcolato sul solo rateo mensile di tredicesima, che nel caso in questione non supera i 160 euro.
Quindi nell'anno 2024 la quattordicesima è direttamente esclusa dal calcolo dell'esonero contributivo, nell'anno 2023 era inclusa. Poteva comportare la perdita del diritto all'esonero per superamento della soglia. Certo, per i lavoratori che non superavamo la soglia, quattordicesima compresa, il vantaggio dell'esonero contributivo 2023 era che spettava anche sulla quattordicesima.
Durata dell'esonero contributivo 2024
Con riferimento alla durata dell’esonero, l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso.
Pertanto:
- nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non trova applicazione;
- nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e, nel corso dell’anno 2025, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2025, su tali ultime competenze, non troverà applicazione.
Infine, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2025, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).
Esonero contributivo: percentuali e normativa negli anni
Ecco come è stato tagliato il cuneo fiscale a carico dei lavoratori nel corso degli anni 2022 e 2023:
- Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi IVS da gennaio a giugno 2022 (Legge di Bilancio 2022 – Art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021 e circolare Inps n. 43/2022);
- Esonero di 2 punti percentuali (0,8 + 1,2 aggiuntivi) sulla quota dei contributi IVS da luglio a dicembre 2022 (Art. 20, D. L. n. 115/2022 e Messaggio Inps n. 3499/2022);
- Esonero di 2 e 3 punti percentuali (2 + 1 aggiuntivo) sulla quota dei contributi IVS da gennaio a giugno 2023 (Legge di Bilancio 2023 – Art. 1, comma 281, Legge n. 197/2022 e circolare Inps n. 7/2023);
- Esonero di 6 e 7 punti percentuali (2 o 3 + 4 aggiuntivi) sulla quota dei contributi IVS da luglio a dicembre 2023 (Art. 39, D. L n. 48/2023 e Messaggio Inps n. 1932/2023);
- Esonero di 6 e 7 punti percentuali sulla quota dei contributi IVS da gennaio a dicembre 2024 (Art. 1, comma 16, Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024 e circolare Inps n. 11 del 16 gennaio 2024)
Quindi si tratta di una riduzione del cuneo fiscale (e di un aumento dello "sconto" contributivo a carico del lavoratore) che è salita nel corso dell'anno 2022 ed anche nell'anno 2023, per poi consolidarsi con differenze riguardo la tredicesima e quattordicesima nell'anno 2024.
Facendo un rapido passaggio sulla normativa che ha introdotto l'esonero contributivo nell'anno 2022, riportiamo che la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, che:
“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Questa normativa che doveva valere da gennaio a dicembre 2022, è stata applicata nelle buste paga da gennaio a giugno 2022, perché da luglio 2022 in poi è intervenuta una modifica normativa migliorativa per i lavoratori dipendenti.
La disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2022 è stata modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis), che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che:
“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Queste sono le due normative riguardanti l'applicazione della riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti nell'anno 2022.
Sostanzialmente, sono due misure identiche, con un semplice aumento, intervenuto con il Decreto Aiuti-bis, della percentuale spettante, che era dello 0,8% ed è diventata del 2% per effetto di un aumento di 1,2% da luglio a dicembre 2022.
Vediamo ora maggiormente nel dettaglio le due misure per l'anno 2023, perché in questo caso intervengono modifiche applicative e non solo di percentuali.
Esonero contributivo 2% e 3% (Legge di Bilancio 2023)
Un primo taglio dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti per l'anno 2023 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), infatti, ha previsto all’articolo 1, comma 281, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, delle legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Questa normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2023 ha confermato l’esonero a carico dei lavoratori (periodo di applicazione nelle buste paga di gennaio – giugno 2023):
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
C'è stata quindi una modifica normativa, ossia sono state differenziate le percentuali di riduzione dei contributi a carico dei lavoratori, in base allo stipendio mensile lordo del lavoratore del singolo mese di busta paga.
Questo significa che in ogni singolo mese da gennaio a giugno 2023, coloro che hanno uno stipendio lordo, o per meglio dire, un imponibile previdenziale in busta paga fino a 1.923 euro hanno una riduzione dei contributi a carico del lavoratore dal 9,19% al 6,19%.
Mentre coloro che hanno un imponibile previdenziale tra 1.923,01 euro e 2.692 euro, hanno una riduzione dei contributi a carico del lavoratore dal 9,19% al 7,19%.
Laddove la retribuzione imponibile previdenziale mensile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio e pagherà quindi i contributi previdenziali nella misura del 9,19% a carico del lavoratore.
Questa misura prevista dalla Legge di Bilancio 2023 è stata modificata a metà anno 2023, come nel 2022. Vediamo cosa è cambiato.
Esonero contributivo 6% e 7% anno 2023 (Decreto Lavoro)
L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro Calderone), ha previsto che:
“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Questo intervento normativo, oltre a definire due diverse percentuali, introduce anche un calcolo diverso tra stipendio mensile ordinario e tredicesima, in quanto l'esonero contributivo sulla tredicesima spetta nelle misure del 2% e 3% e non del 6% e 7%, ossia l'incremento del 4% della riduzione contributiva da luglio a dicembre 2023 non va calcolato sulla tredicesima mensilità.
Esonero contributivo 6% e 7% anno 2024 (Legge di Bilancio 2024)
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ha previsto, all’articolo 1, comma 15, che:
“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Come abbiamo visto, l'esonero contributivo anno 2024 spetta sempre nelle misure del 6% e 7%, con le stesse soglie, ma il calcolo non comprende né ratei né erogazione in unica soluzione di tredicesima e quattordicesima, che quindi non danno diritto allo sconto contributivo.
Esonero contributivo: calcolo tredicesima nell'anno 2024 rispetto al 2023
Per coloro che intendono capire come funziona l'applicazione dell'esonero contributivo ogni mese in busta paga nell'anno 2024 e come funzionava nell'anno 2023, partendo dalla circostanza che nell'anno 2024, sulla tredicesima e quattordicesima, l'esonero contributivo non spetta, vediamo come funzionava invece sulla tredicesima nell'anno 2023.
Cosa succedeva alla riduzione del cuneo fiscale in caso di tredicesima nell'anno 2023, è un argomento trattato dalle circolari Inps.
La normativa sull'esonero contributivo parziale negli anni 2022 e 2023 prevede espressamente che i massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), debbano essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Cosa vuol dire? Lo spiega l'Inps nelle proprie circolari.
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima, è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima.
Ad esempio, laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.
Al riguardo, l'Inps precisa che, nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo dell’esonero contributivo in oggetto, cessi prima di dicembre 2023, la riduzione di 2 o 3 punti percentuali potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione.
Nelle suddette ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.
Considerazioni del tutto similari all’ipotesi della cessazione in corso d’anno vengono in rilievo nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima.
Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) o di 160 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.
Calcolo esonero contributivo 2024 (buste paga da gennaio a dicembre 2024)
L'esonero contributivo anno 2024 viene calcolato in questo modo nelle buste paga da gennaio a dicembre 2024:
- retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non superiore 1.923,00 (complessiva, esclusi ratei di tredicesima mensilità): esonero contributivo del 7%;
- retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi da 1.923,01 e non superiore 2.692,00 (complessiva, esclusi ratei di tredicesima mensilità): esonero contributivo del 6%;
- retribuzione mensile oltre 2.692 euro: nessun esonero contributivo;
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente non superiore a 160 euro: nessun esonero contributivo;
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente da 160,01 a 224 euro: nessun esonero contributivo ;
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente superiore a 224 euro: nessun esonero contributivo.
Nel caso di pagamento della tredicesima a dicembre 2023 per intero va preso in considerazione:
- Valore del singolo rateo di tredicesima non superiore a € 160,00 per numero ratei maturati: nessun esonero contributivo;
- Valore superiore a € 160,00 non superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: nessun esonero contributivo;
- Valore superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: nessun esonero contributivo.
Quindi come si può vedere, sulla tredicesima nell'anno 2024 non spetta l'esonero contributivo.
Calcolo esonero contributivo 2023 (buste paga da gennaio a dicembre 2023)
Abbiamo appurato già che nell'anno 2023, l'esonero contributivo rispettivamente del 2 e 3% va calcolato nelle buste paga da gennaio a giugno 2023 e sulla tredicesima o ratei di tredicesima di tutto l'anno.
Mentre l'esonero contributivo maggiorato del 6% e 7%, o per meglio dire l'aumento del 4%, va calcolato nelle buste paga da luglio a dicembre 2023, escluso tredicesima.
Buste paga da gennaio a giugno 2023
L'esonero contributivo disposto dall'art. 1, comma 281 della Legge di Bilancio 2023 va applicato nelle buste paga da gennaio a giugno 2023 nel seguente modo:
- retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non superiore 1.923,00 (complessiva, esclusi ratei di tredicesima mensilità): esonero contributivo del 3%;
- retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi da 1.923,01 e non superiore 2.692,00 (complessiva, esclusi ratei di tredicesima mensilità): esonero contributivo del 2%;
- retribuzione mensile oltre 2.692 euro: nessun esonero contributivo;
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente non superiore a 160 euro: esonero contributivo del 3%
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente da 160,01 a 224 euro: esonero contributivo del 2%
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente superiore a 224 euro: nessun esonero contributivo.
In caso di cessazione in corso d'anno con erogazione dei ratei di tredicesima maturati, il sistema di calcolo sarà sempre questo:
- Valore del singolo rateo di tredicesima non superiore a € 160,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 3%;
- Valore superiore a € 160,00 non superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 2%;
- Valore superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: nessun esonero contributivo.
Buste paga da luglio a dicembre 2023
L'esonero contributivo maggiorato del 4% disposto dall'art. 39, del Decreto Legge n 48/2023, va applicato nelle buste paga da luglio a dicembre 2023 nel seguente modo:
- retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non superiore 1.923,00 (complessiva, esclusi ratei di tredicesima mensilità): esonero contributivo del 7%;
- retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi da 1.923,01 e non superiore 2.692,00 (complessiva, esclusi ratei di tredicesima mensilità): esonero contributivo del 6%;
- retribuzione mensile oltre 2.692 euro: nessun esonero contributivo;
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente non superiore a 160 euro: esonero contributivo del 3%;
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente da 160,01 a 224 euro: esonero contributivo del 2%;
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente superiore a 224 euro: nessun esonero contributivo.
Nel caso di pagamento della tredicesima a dicembre 2023 per intero va preso in considerazione:
- Valore del singolo rateo di tredicesima non superiore a € 160,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 3%;
- Valore superiore a € 160,00 non superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 2%;
- Valore superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: nessun esonero contributivo.
Questi aspetti sono importanti perché, pur essendo la finalità della norma quella di agevolare i lavoratori con una retribuzione imponibile previdenziale annua non superiore a 25 mila e 35 mila euro, il calcolo dell'esonero spettante va effettuato sull'imponibile di ogni singolo mese ed in maniera separata anche sull'eventuale rateo di tredicesima nel singolo mese.
Questo comporta che ci potrebbero essere nella stessa azienda lavoratori con l'esonero al 2%, altri con l'esonero al 3%, alcuni con l'esonero elevato al 6% o al 7%, ma comunque la mensilità aggiuntiva della tredicesima con l'applicazione delle aliquote del 2% e del 3%.
Un lavoratore con retribuzione intorno al limite massimo di 2.692 euro potrebbe avere diritto all'esonero del 2% o del 6% in alcuni mesi ed in altri no (quando supera tale limite di imponibile previdenziale nel singolo mese di elaborazione).
Cosa significa "Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche"
L'aliquota di computo è l'aliquota che, moltiplicata per l'imponibile previdenziale, consente il calcolo del montante contributivo annuo da rivalutare nel sistema contributivo.
E' quell'aliquota che consente di calcolare la pensione dall'imponibile previdenziale annuo percepito dal lavoratore nel sistema contributivo.
L'aliquota di computo nel lavoro dipendente è del 33%.
Con la dicitura "Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche" che è presente in tutte le norme riguardanti l'esonero contributivo parziale, viene previsto che anche se l'aliquota dei contributi a carico del lavoratore scende dal 9,19% fino al 2,19%, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta al 33%, non viene ridotta.
Questo vuol dire altresì che, anche se vi è un minor versamento dei contributi da parte del lavoratore dipendente, il lavoratore non avrà effetti negativi sul calcolo della propria pensione futura.
Esonero contributivo e variazioni del rapporto di lavoro
L'esonero contributivo parziale si applica sul singolo imponibile previdenziale del mese (o stipendio lordo) e si applica in maniera distinta tra retribuzione mensile e rateo di tredicesima.
Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato.
Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Lo stesso discorso vale per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un’altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.
L’esonero contributivo, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato, nelle ipotesi sopra illustrate, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Esonero contributivo e lavoratore con due part-time o rapporti di lavoro
Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa con contratto a tempo parziale o part-time presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.
Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio.
Infine, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
Condizioni di spettanza dell'esonero contributivo
L’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e,
conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Esonero contributivo non soggetto a DURC
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Quindi anche in caso di DURC negativo da parte dell'azienda, il lavoratore ha diritto all'esonero contributivo 2024, così come ne aveva diritto nel 2023 e 2022.
Esonero contributivo non rientra tra gli Aiuti di stato
L'esonero costituisce una misura (sperimentale) volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro, a beneficio dei lavoratori dipendenti.
Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio in trattazione, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.
Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Esonero contributivo: cumulo con incentivi
Vediamo cosa prevedono le circolari Inps relativamente all'anno 2024 e 2023.
Cumulo nell'anno 2024 e decontribuzione per lavoratrici con figli
L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.
Si precisa, con particolare riferimento alle riduzioni contributive relative alla quota a carico del dipendente, che la riduzione contributiva in esame (sia di 6 punti percentuali che di 7 punti percentuali) risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della medesima legge di Bilancio 2024.
Tale ultima disposizione, infatti, prevede espressamente, al comma 180, che: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
Ai successivi commi 181 e 182, inoltre, è previsto che: “L’esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Pertanto, in considerazione dell’entità della predetta riduzione applicabile alle lavoratrici madri, pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico nei limiti di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure (esonero contributivo IVS di cui al citato comma 15 ed esonero per le madri lavoratrici di cui ai citati commi da 180 a 182), i medesimi esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile.
Difatti, l’esonero IVS trova applicazione, per una percentuale pari al 6%, solo laddove la retribuzione imponibile mensile non superi il massimale 2.692 euro. Pertanto, se si considera una contribuzione a carico della lavoratrice dipendente pari al 9,19%, ai fini dell'applicazione dell'esonero IVS nella misura del 6%, il massimale di contribuzione da considerare è pari a 247,39 euro (ossia il 9,19% di 2.692 euro).
L’esonero di cui ai commi da 180 a 182 dell’articolo 1 legge di Bilancio 2024 trova diversamente applicazione nei limiti dell’intera contribuzione IVS a carico della lavoratrice per un ammontare pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12 mensilità).
Ne consegue pertanto che, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, l’esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di entità maggiore rispetto all’esonero IVS (esonero contributivo).
Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici. Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024.
Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere all’esonero di cui ai commi da 180 a 182 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nella mensilità precedente.
Si precisa infine che, per i lavoratori destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’ articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025”, prorogato per l’anno 2024 dall’articolo 1, comma 140, della legge di Bilancio 2024, per l’esposizione dei relativi benefici rimangono valide le modalità operative previste dalla circolare n. 82 del 22 settembre 2023.
Cumulo nell'anno 2023
L’esonero contributivo, per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.
In particolare, con riferimento alle riduzioni contributive relative alla quota a carico del dipendente, la riduzione contributiva in esame (sia di 2 punti percentuali che di 3 punti percentuali) risulta cumulabile con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022. La suddetta cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico della dipendente.
Pertanto, laddove sia già stata applicata la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre, l'esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, può trovare applicazione sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta.
Analogamente, laddove sia già stata applicata la riduzione della contribuzione a carico del dipendente prevista dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.
Ad esempio, laddove la quota di contribuzione a carico della lavoratrice sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero IVS di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, potrà essere ridotta di 2 o 3 punti percentuali; di conseguenza, in relazione alle suddette mensilità, la contribuzione potrà essere determinata per un ammontare pari a 7,19 o 6,19 punti percentuali.
Sulla medesima quota di contribuzione a carico della lavoratrice pari al 9,19% potrà essere applicata anche la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, pari al 50%.
Esonero contributivo 2024: codici uniemens
L'esonero contributivo riduce i contributi da pagare, va denunciato dai datori di lavoro nel flusso uniemens.
I datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 e con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, nonché con i messaggi n. 1932 del 24 maggio 2023 e n. 2924 del 10 agosto 2023.
Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, si ribadisce che la novella normativa non ha effetti sulla tredicesima mensilità e sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.
Continuano, quindi, a trovare applicazione i soli codici di recupero di seguito riportati:
- esonero contributivo del 6%: valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto legge
4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; - esonero contributivo del 7%: valore “L098”, avente il significato di
“Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
I datori di lavoro che hanno già provveduto all’elaborazione delle buste paga e dei cedolini per la mensilità di gennaio 2024 e che non hanno potuto procedere all’esposizione dei suddetti codici sul medesimo flusso di competenza, possono, in alternativa, portare a conguaglio le somme valorizzando i codici sopra riportati nel flusso Uniemens.