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9 Ottobre 2023
11:00

Esercizio abusivo della professione: cos’è il reato ex art. 348 c.p.

Esercitare abusivamente una professione, cioè praticare tutti quei comportamenti e atti inequivocabilmente riconducibile a una particolare professione per la quale la legge richiede il conseguimento uno specifico titolo di studio, è un reato di cui all'art. 368 c.p.

Esercizio abusivo della professione: cos’è il reato ex art. 348 c.p.
Dottoressa in Giurisprudenza
Esercizio abusivo della professione: cos’è il reato ex art. 348 c.p.

L’esercizio abusivo di una professione, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare; Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione; Capo II – Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, è il reato perseguito all’articolo 348 del Codice Penale.

Il legislatore intende punire la condotta di chi assolve abusivamente una professione oppure un’attività, per la quale sono richiesti il conseguimento di un titolo di studio, così come determinati requisiti professionali.

Chi esercita abusivamente una professione si improvvisa professionista di un settore, per esempio fingendo di aver conseguito la laurea necessaria oppure di essere iscritto all’Albo o all’Ordine professionale di competenza.

Le conseguenze spesso possono anche essere letali, per questo è bene fare molta attenzione.

Vediamo di seguito quali conseguenze ha l’esercizio abusivo di una professione.

Cosa significa esercizio abusivo della professione

Esercitare abusivamente una professione significa mettere in pratica una serie di comportamenti inequivocabilmente riconducibili ad un’attività o professione per le quali la legge richiede il conseguimento di un titolo di studio, ma anche precise competenze e qualifiche professionali.

Stando anche ai casi di cronaca, l’esercizio abusivo della professione viene spesso collegato a sedicenti medici; dentisti; finti agopunturisti, ma anche falsi insegnanti e giornalisti.

Spesso si tratta di persone comuni che, abusando della credulità altrui e facendo leva troppo spesso sulla notorietà acquisita dal passaparola o dai social, riescono ad attrarre pazienti e assistiti. Il risultato può essere spesso drammatico.

L’articolo 348 del Codice Penale disciplina:

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

Ai sensi dell’art. 348 c.p., il bene giuridico tutelato dal legislatore è duplice, ovvero:

  •  gli interessi della collettività;
  • il buon andamento della P.A. tale da assicurare esclusivamente agli organi competenti la titolarità delle pubbliche funzioni e dei pubblici servizi.

Secondo la giurisprudenza, perché possa ritenersi integrato il reato di esercizio abusivo della professione, basta anche solo un atto tipico o  proprio della professione (Cass., sez.VI, 20 novembre 2007, n.42790; Cass., sez. VI, 23 luglio 2012, n. 30068; Cass. sez. VI, 10 marzo 2014, n. 11493 e Cass., sez. VI, 5 giugno 2015, n. 24283).

Il reato si intende consumato nel momento e nel luogo in cui sia commesso il primo atto riconducibile inequivocabilmente alla professione.

Soggetto attivo e passivo

Il soggetto attivo del reato, ovvero l’autore della condotta, è chiunque svolga attività e compia atti riconducibili ad una professione non non avendo conseguito l’abilitazione prevista dalla legge.

Il soggetto passivo del reato, invece, è lo Stato e determinando due importanti conseguenze: da un lato il fatto che non può ritenersi scriminante il consenso eventualmente prestato dal destinatario della prestazione abusiva; dall’altro che l’ordine professionale non è ammesso alla costituzione di parte civile nel processo penale, dal momento che il danno subìto è solo riflesso.

Il dolo

L’elemento soggettivo, ovvero la connotazione psicologica, richiesto all’agente per la configurazione del reato è il dolo generico inteso come la consapevolezza e la volontà di star compiendo atti relativi ad una professione pure senza il possesso dei requisiti necessari previsti dalla legge.

A nulla rileva l’assenza o la sussistenza dello scopo di lucro dell’autore.

La pena

Chi esercita abusivamente una professione rischia la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.

La condanna comporta anche la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose utili alla commissione del reato.

Nel caso in cui la condotta abusiva fosse stata esercitata con regolarità, la sentenza sarà trasmessa all’Ordine o all’Albo competente ai fini dell’interdizione da 1 a 3 anni dall’attività esercitata

Circostanze attenuanti o aggravanti

Sono aggravanti dell’esercizio abusivo della professione:

  • il professionista che determina altri a commettere il reato;
  • l’autore del reato che coordini l’attività delittuosa in cui intervengono anche altri come concorrenti.

In questi casi, la pena è aumentata ed è il carcere da 1 a 5 anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro

Quanto invece alle cause di non punibilità e, in generale, alle circostanze attenuanti, la giurisprudenza unanimemente ritiene che la particolare tenuità del fatto non possa essere applicata a questo tipo di condotta.

I reati collegati all'esercizio abusivo della professione

Per poter parlare di reati collegati all’esercizio abusivo di una professione occorre poter guardare ai casi concreti, cioè a seconda delle conseguenze della condotta criminosa e anche del tipo di professione fintamente assunta.

In via esemplificativa è possibile però far riferimento ai reati di:

  •  truffa (640 c.p.), per aver ingannato e abusato della credulità altrui, tacendo o mentendo sull’assenza dei requisiti professionali e ottenendo un profitto;
  • usurpazione di titoli o di onori (498 c.p.), per aver millantato la qualifica specificamente richiesta nell’esercizio abusivo della professione;
  • sostituzione di persona (494 c.p.), per aver sfruttato l’immagine altrui.

Inoltre, in ambito medico-sanitario, considerandosi anche le eventuali conseguenze letali potrebbero addirittura configurarsi i reati di omicidio e lesioni personali.

Qual è il termine di prescrizione previsto per questo reato

Il reato di esercizio abusivo della professione si prescrive nel termine di 6 anni, i quali cominciano a decorrere a partire dal momento di consumazione della condotta delittuosa.

L'esercizio abusivo della professione è stato oggetto di depenalizzazione?

No, l’esercizio abusivo della professione non è stato oggetto di depenalizzazione ed è il reato perseguito all’art. 348 c.p.

Esercizio abusivo della professione sanitaria

Vediamo alcuni tra gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza in tema di esercizio abusivo della professione sanitaria e medica:

Corte di Cassazione, sezione VI, 17 maggio 2003, n. 21220
Il direttore di uno studio medico che non accerti che un soggetto operante nella struttura da lui diretta sia in possesso del titolo abilitante risponde non solo di concorso nel reato previsto dall’art. 348 c.p. con la persona titolata, ma anche di cooperazione, ex art. 113 c.p., negli eventuali fatti colposi da quest’ultimo commessi, se derivanti dalla mancanza di professionalità del collaboratore e prevedibili secondo l’id quod plerumque accidit”.

Corte di Cassazione, sez. VI, 5 novembre 2008, n. 41183
Integra il delitto di esercizio abusivo della professione di infermiere l’attività, svolta senza il prescritto titolo abilitante, consistente nel praticare una “stimolazione oculare” attraverso l’effettuazione di punture sottocutanee all’altezza degli occhi, infiltrando sostanze nei tessuti allo scopo di ottenere effetti latu sensu benefici per la funzionalità della vista”.

Corte di Cassazione, sez. III, 4 giugno 2008, n. 22268
Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento, in assenza dei titoli necessari, dell’attività di psicoterapeuta, essendo lo stesso subordinato ad una specifica formazione professionale e all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici”.

Corte di Cassazione, sez. VI, 28 aprile 2017, n. 20281
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione, l’attività di colui che fornisce indicazioni alimentari personalizzate, sulla base della valutazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente, caratterizzate da puntuali prescrizioni e previsioni, senza però appartenere alle categorie professionali che hanno specifiche competenze in tema di bisogni alimentari (medico biologo, farmacista, dietista), trattandosi di materia che ha ricadute in termini di salute pubblica”.

Esercizio abusivo della professione di avvocato

Ecco alcuni degli orientamenti della giurisprudenza circa l’esercizio abusivo delle professioni forensi:

Corte di Cassazione, sez. VI, 10 marzo 2014, n. 11493
Integra il delitto di esercizio abusivo della professione la condotta del praticante avvocato che, essendo abilitato al patrocinio nelle cause civili entro determinati limiti di valore, eserciti la propria attività in una controversia di valore superiore”.

Corte di Cassazione, sez. V, 10 gennaio 2014, n. 646
Commette il reato di cui all’art. 348 c.p. colui il quale, pur avendo superato l’esame di Stato necessario a conseguire la relativa abilitazione, non sia (o non sia più) iscritto al relativo albo professionale”.

Corte di Cassazione, sez. VI, 14 dicembre 2016, n. 52888
Integra il delitto de quo in caso di professione legale la condotta di chi, pur non potendo svolgere attività riservata al professionista iscritto all’albo degli avvocati, predispone atti tipici poi firmati da un legale abilitato”.

Esercizio abusivo della professione di giornalista

Vediamo alcuni tra gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza in tema di esercizio abusivo della professione di giornalista:

Corte di Cassazione, sez. VI,1 marzo 2023, n. 8956
In tema di esercizio abusivo di una professione, integra tale delitto la condotta di chi, senza essere iscritto né all'albo dei giornalisti professionisti né a quello dei pubblicisti, eserciti, in maniera continuativa, organizzata e onerosa, attività di specifica competenza della professione giornalistica”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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