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14 Ottobre 2023
13:00

Ergastolo ostativo: cos’è, come funziona e quanto dura

L'ergastolo ostativo, detto anche "fine pena mai", è oggetto dell'art 4 bis della Legge sull'ordinamento penitenziario ed è applicato in relazione a specifici reati previsti dall'ordinamento. L'ergastolo ostativo è quel tipo di pena che osta dalla possibilità di poter godere dei benefici penitenziari, in ragione della pericolosità sociale del condannato.

Ergastolo ostativo: cos’è, come funziona e quanto dura
Dottoressa in Giurisprudenza
Ergastolo ostativo: cos’è

L’ergastolo ostativo rappresenta il regime detentivo più severo previsto dalla legge italiana, il cd. fine pena mai proprio perché il detenuto non potrà mai avere sconti di pena e con la conseguenza di trascorrere tutta la sua vita nell’istituto penitenziario di assegnazione.

Nel corso del tempo, proprio in ragione della rigidità detentiva, l’ergastolo ostativo è stato oggetto di critiche di legittimità costituzionale che si sono appellate alla funzione “rieducativa” della pena e del “reinserimento” nella società dopo la reclusione.

Vediamo di seguito cosa prevede l’ergastolo ostativo, come si distingue da quello ordinario e la differenza con il 41 bis.

Cos’è l’ergastolo ostativo

Parlare di ergastolo significa riferirsi a un tipo di pena perpetua, ovvero una detenzione che non conosce limite di durata.

In particolare, l’ergastolo ostativo è quel tipo di pena che osta dalla possibilità di poter godere dei benefici penitenziari partendo dall’assunto che, in ragione del particolare crimine commesso dal detenuto, questi sia di rilevante pericolosità sociale.

Ecco quali sono i benefici penitenziari previsti dalla legge:

  • l’applicazione di misure alternative alla detenzione, come la liberazione condizionale;
  • il lavoro all’esterno;
  • i permessi premio.

A meno che il detenuto non collabori con la macchina della giustizia (i cd. pentiti) e vi siano elementi bastevoli a ritenere che non vi siano nè collegamenti nè contatti con la criminalità organizzata, questi non potrà godere di nessuno dei benefici di cui sopra.

Fonti

La disciplina dell’ergastolo ostativo si può rinvenire nell’art. 4 bis della Legge sull’ordinamento penitenziario, ovvero la Legge 26 luglio 1974, n. 354.

A ben vedere però la norma ha origini più antiche e risale già al Codice Zanardelli del 1890 e al suo articolo 12. Questa prima norma, ancora in versione embrionale, prevedeva che il condannato fosse dapprima segregato in cella e obbligato ai lavori per i primi 7 anni, per poi essere successivamente inserito nei lavori assieme agli altri condannati, ma sottoposto all’obbligo del silenzio. In ogni caso, la segregazione continuava durante le ore notturne.

L’istituto subì un’evoluzione con l’avvento del Codice Rocco: venne infatti abolito l’isolamento segregativo che, tuttavia, assunse una connotazione di tipo diverso. Il detenuto scontava la sua pena in un istituto penitenziario apposito e distinto da quello originario, proprio con l’obiettivo di evitare i contatti con gli altri detenuti.

Ulteriore differenza risiedeva nel fatto che, trascorsi 3 anni, il detenuto potesse svolgere i lavori forzati all’aria aperta.

Durante questo periodo il carattere della perpetuità della pena fu oggetto di due importanti modificazioni: se infatti l’ergastolo ostativo poteva essere interrotto solo concedendo la grazia al detenuto (ex art. 174 c.p.), con la prima innovazione fu concesso all’ergastolano di essere ammesso alla liberazione condizionale della pena dopo aver trascorso 28 anni dall’irrogazione della pena.

La vera rivoluzione fu però attuata dalla Legge 26 luglio 1975, n. 354 che, per la prima volta, focalizzò l’attenzione sulla persona del detenuto intendendolo, non solo un soggetto chiamato a rispondere delle conseguenze delle sue azioni davanti alla legge, ma specialmente un essere umano al quale – al pari di tutti gli altri e indipendentemente dalla presunzione di pericolosità sociale per il crimine commesso – dovevano essere riconosciuti i diritti fondamentali.

Lo stato detentivo non avrebbe più potuto comprimere le libertà dell’ergastolano, ragione per cui venne abolito l’isolamento notturno e prevista la retribuzione minima per i lavori obbligatori svolti.

All’indomani della strage di Capaci e via D’Amelio, il trattamento sanzionatorio dell’ergastolo ostativo subì un inasprimento come risposta ferma alla repressione della criminalità organizzata italiana.

Differenza tra ergastolo ordinario e ostativo

Il nostro legislatore distingue l’ergastolo ostativo da quello ordinario in ragione della severità che il regime detentivo applica al detenuto.

Se infatti l’ergastolo ostativo impedisce al condannato di accedere a determinati benefici prescritti dalla legge, l’ergastolo ordinario prevede l’esatto opposto.

Vediamo cosa prevede l’ergastolo ordinario.

L’ergastolo ordinario permette al detenuto di scontare la sua pena in carcere ma di poter accedere al reinserimento nella società, che è appunto la funzione principe del nostro ordinamento, dopo circa 26 anni. Il legislatore prevede:

  • dopo 10 anni dall’applicazione dell’ergastolo, il condannato potrà ottenere i cd. permessi premiali, in totale non superiori ai 45 giorni all’anno e soltanto per la sua buona condotta;
  • dopo 20 anni, il condannato potrà ottenere la semilibertà, cioè far rientro nell’istituto penitenziario la sera dopo aver trascorso la giornata partecipando ad attività lavorative all’esterno;
  • dopo 26 anni, l’ergastolano che abbia assolto alla buona condotta, potrà ottenere la libertà condizionale, vale a dire concludere la sua pena al di fuori del carcere ma in regime di libertà vigilata. Il condannato infatti verrà comunque sottoposto al controllo della polizia e al rispetto degli obblighi imposti dal giudice. Se dopo 5 anni in libertà condizionale non si siano verificati ulteriori delitti e il detenuto abbia mantenuto una condotta esemplare, dando prova dello scopo rieducativo della pena, potrà ottenere la piena libertà.

Al pari di ogni altro detenuto, anche chi è sottoposto all’ergastolo ordinario ha diritto alla liberazione anticipata, calcolando uno sconto di pena di 45 giorni per ciascun semestre trascorso purchè in buona condotta.

Quando viene comminato l’ergastolo ostativo?

Vediamo quali sono i reati ostativi, ovvero quei tipi di delitti che per il legislatore ostano l’applicazione dei benefici concessi nel corso della pena:

  • delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
  • i reati di associazione di tipo mafioso, ex art. 416 bis e 416 ter c.p;
  • i reati commessi avvalendosi delle condizioni mafiose ovvero al fine di agevolare tali attività;
  • riduzione o mantenimento in schiavitù, ex art. 600 c.p.;
  • induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, ex art. 600 bis, comma 1, c.p.;
  • produzione e commercio di materiale pedopornografico, ex art. 600 ter, co. 1 e 2, c.p.;
  • tratta di persone, ex art. 610 c.p.;
  • acquisto e alienazione di schiavi, ex art. 602 c.p. ;
  • violenza sessuale di gruppo, ex art. 609 octies c.p.;
  • sequestro di persona a scopo estorsivo, ex art. 630 c.p.;
  • i reati relativi all’immigrazione clandestina, ex art. 12 T.U. Immigrazione;
  • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ex art. 291 quater T.U. Dogane;
  • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ex art. 74 T.U. Stupefacenti;
  • omicidio, ex art. 575 c.p.;
  • atti sessuali con minore ultraquattordicenne in cambio di denaro, ex art. 600 bis, co. 2, c.p.;
  • turismo sessuale minorile, ex art. 600 quinquies, c.p.;
  • rapina aggravata, ex art. 628, co. 3, c.p.;
  • estorsione aggravata, ex art. 629, co. 2, c.p.;
  • contrabbando aggravato di tabacchi, ex art. 291 ter, T.U. Dogane;
  • produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti, ex art. 73, T.U. Stupefacenti;
  • capi e promotori di associazioni a delinquere, ex art. 416 c.p., finalizzate alla commissione dei delitti di contraffazione, ex artt. 473 e 474 c.p.

A questi reati, a seguito della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, la cd. Legge Spazzacorrotti, il novero dei delitti si è arricchito prevedendo anche alcuni tipi di delitti contro la Pubblica Amministrazione:

  • peculato, ex art. 314 c.p.;
  • concussione, ex art. 317 c.p.;
  • corruzione per l’esercizio della funzione, ex art. 318 c.p;
  • corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, ex art. 319 c.p.;
  • corruzione in atti giudiziari, ex art. 319 ter c.p.;
  • induzione indebita a dare o promettere utilità, ex art. 319 quater c.p.;
  • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, ex art. 320 c.p.;
  • istigazione alla corruzione, ex art. 322 c.p.;
  • peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, ex art. 322 bis c.p.

Differenza tra ergastolo ostativo e 41-bis

Nonostante nel gergo comune spesso ergastolo ostativo e 41 bis vengano utilizzati indistintamente e confusi tra loro, è bene chiarire che si tratta di un errore poichè non sono affatto la stessa cosa.

Mentre l’ergastolo ostativo attiene strettamente alla pena applicata al condannato per i reati che questi ha commesso, il 41 bis invece rappresenta il regime detentivo a cui il detenuto è sottoposto mentre sconta la sua pena in carcere.

Del resto, essere condannati all’ergastolo ostativo non significa obbligatoriamente essere sottoposti al regime del carcere duro, né viceversa.

Il regime del 41 bis ha lo scopo di inasprire il trattamento sanzionatorio cui sono rimessi i colpevoli reputati di particolare pericolosità sociale: quindi, disporre la detenzione speciale del carcere duro significa riconoscere l’inadeguatezza della normale detenzione.

Il regime detentivo speciale del 41 bis dura 4 anni (prorogabile ulteriormente per altri 2 e così via) e impone al detenuto l’isolamento in cella notturno e diurno, la videosorveglianza costante della sua cella, il controllo della posta e delle comunicazioni, l’impossibilità di contatto fisico durante i colloqui (che comunque non possono durare più  di 1 ora al mese, ma anche l’obbligo di trascorrere all’aria aperta solo 2 ore ma comunque in isolamento.

Per approfondire cosa prevede il regime del 41 bis, si consiglia Regime del 41 bis: cos'è e cosa prevede .

Ergastolo ostativo e Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale nel corso del tempo è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di alcuni aspetti tipici dell’ergastolo ostativo.

Dapprima, con la sentenza n. 264/1974 i giudici di legittimità hanno ritenuto infondata la questione sollevata con riferimento all’art. 22 c.p., ritenendo l’applicazione dell’ergastolo ostativo non confliggente con il principio costituzionale di rieducazione riconosciuto alla pena dall’art. 27, co. 3, Cost., poichè a seguito della collaborazione del reo con la giustizia e dopo un numero congruo di anni, il condannato può ottenere il beneficio della liberazione anticipata.

Successivamente, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 135/2003 si è pronunciata a favore della legittimità dell’ergastolo ostativo, superando la ritrosia nei confronti della presunzione assoluta del reo. Secondo la Corte il condannato sarebbe libero di scegliere se collaborare e ciò gli consentirebbe di accedere ai benefici previsti dalla legge.

Un’ulteriore pronuncia meritevole di attenzione è la sentenza additiva 253/2019: la Corte era stata chiamata a pronunciarsi su caso che coinvolgeva un ergastolano che, senza aver collaborato con la giustizia, chiedeva l’accesso ai permessi premiali. I giudici di legittimità ritennero incostituzionale il co. 1 dell’art. 4 bis o.p., in relazione al quale non veniva previsto per i detenuti di accedere ai benefici anche in assenza di collaborazione, purché in presenza di elementi idonei a ritenere che il detenuto non avesse e non intrattenesse più collegamenti con la cosca criminale all’esterno.

Gli ultimi sviluppi

Sulla scia delle ultime orme percorse, si è mossa poi una più recente pronuncia della Corte Costituzionale, ovvero l’ordinanza 97/2021 e che è stata poi ampiamente dibattuta nel corso della conversione in legge del Decreto Legge 162/2022.

I giudici erano intervenuta con un giudizio di incostituzionalità dell’ergastolo ostativo nella parte in cui veniva individuata nella collaborazione del condannato la sua unica opportunità per accedere ai benefici detentivi.

Con la legge di conversione 20 dicembre 2022, n. 199, viene segnalata anche tale novità: ovvero l’avvento della possibilità di accedere ai benefici anche in assenza di collaborazione con la giustizia ma incontrando il limite di una serrata indagine e acquisizione di elementi dettagliati, manche accertamenti sulla situazione patrimoniale “che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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