L’ergastolo (art. 22 c.p.) è la pena detentiva più severa tra quelle previste dall’ordinamento italiano poichè si tratta di una pena perpetua e in quanto tale idonea a durare per tutta la vita del condannato.
L'ergastolo, quindi, consiste nella privazione della libertà personale a vita, imponendo l’obbligo di lavoro e l’isolamento notturno.
I condannati all’ergastolo sono destinati a scontare la pena presso specifiche Case Circondariali ma, a differenza di quanto avviene nel caso dell’ergastolo ostativo e del 41 bis, possono godere di alcuni tipi di benefici.
Si tratta di misure alternative alla detenzione, ovvero l’affidamento in prova, la semilibertà e la liberazione anticipata, di cui è possibile godere dopo 26 anni e solo in presenza di determinati requisiti.
In ossequio all'art. 27 Cost., "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" e per questo motivo le pene devono tendere alla rieducazione e al reinserimento del reo nella società.
Vediamo nel dettaglio cosa si intende per ergastolo, come si differenzia dall’ergastolo ostativo e dal 41 bis.
Cosa si intende per ergastolo
Il termine ergastolo deriva dal latino ergastulum che, a propria volta, è un adattamento linguistico dell’etimologia greca del verbo ἐργάζομαι, ovvero del verbo lavorare.
Per gli antichi Romani l’ergastulum era un locale sotterraneo adibito ad abitazione per gli schiavi e i condannati ai lavori agricoli e, proprio da una simile radice, ha poi avuto sviluppo la concezione di ergastolo così come noi oggi la intendiamo: ovvero una pena detentiva ad interim, altamente privativa della libertà personale del condannato.
E’ bene ricordare però che l’ergastolo rappresenta l’extrema ratio detentiva secondo il legislatore, poiché il nostro ordinamento si fonda sulla funzione rieducativa e risocializzante della pena ed è per questa ragione che trova applicazione solo in caso di reati particolarmente gravi e sulla valutazione della speciale pericolosità sociale dell’autore che li ha commessi.
L’ergastolo nel codice penale
Il Codice Penale elenca all’articolo 17 le pene principali applicabili ai delitti e alle contravvenzioni all’esito del giudizio, ovvero l’ergastolo, la reclusione, la multa, l’arresto e l’ammenda.
Il legislatore dedica poi apposita trattazione all’ergastolo all’interno del successivo art. 22 c.p. prevedendo che
“la pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto”.
In virtù del suo maggior grado di afflittività e quindi di severità del trattamento sanzionatorio, ad oggi l’ergastolo rappresenta la sanzione penale con maggior margini di problematicità e che ha sostituito la pena di morte da quando è stata abolita nel nostro Paese.
La forte spinta dei riformatori del XVIII secolo a sostegno dell’abolizione della pena di morte ha contribuito a inquadrare la pena perpetua dell’ergastolo come la più grave sanzione che avrebbe potuto prendere il posto di quella capitale. Fu proprio Cesare Beccaria ad affermare nel suo Dei delitti e delle pene come l’ergastolo avrebbe potuto essere visto come una pena lunga e dolorosa, degna di prendere il posto della pena di morte.
Attualmente, l’ergastolo permette al condannato di poter godere di alcuni mutamenti detentivi che risultino essere meno afflittivi se dimostri il ravvedimento e la resipiscenza della propria condotta. Il riconoscimento dei propri errori sorretto da una retta condotta del detenuto testimonia il successo della finalità rieducativa della pena.
Proprio in quest’ottica si instaura la celebre pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza 27 settembre 1983, n. 274 che ha riconosciuto l’importanza della finalità rieducativa e risocializzante della pena anche ai condannati all’ergastolo e, per questa ragione, costituzionalmente ingiustificata la loro esclusione da eventuali trattamenti mitigatori della pena.
Anche l’ergastolano, dopo aver scontato almeno 26 anni di detenzione e comprovato il suo ravvedimento, può accedere alla cd. libertà condizionale (ai sensi dell’art. 176 c.p.) che concede al detenuto di scontare il restante tempo della pena in libertà.
Il ravvedimento, ovvero la valutazione della rettitudine del condannato, viene valutato alla stregua dei rapporti da questo intrattenuti con il personale nel carcere e con gli altri detenuti, ma anche rispetto alle attività di studio e di lavoro a cui abbia partecipato durante il percorso di espiazione della pena, così come il suo interessamento alle vittime del suo reato.
La differenza tra l’ergastolo normale e ostativo
Nonostante nel linguaggio comune e della cronaca venga fatto un uso indiscriminato del termine ergastolo, addirittura arrivando a parlare anche di “ergastolo della patente” in maniera del tutto impropria, il nostro ordinamento contempla soltanto due fattispecie di ergastolo: parliamo dell’ergastolo comune e dell’ergastolo ostativo.
L’ergastolo normale e l’ergastolo ostativo sono disciplinati in maniera diversa tra loro e non devono essere confusi.
Infatti, mentre l’ergastolo comune è disciplinato all’articolo 22 del Codice Penale consente al detenuto di poter accedere al reinserimento nella società, così come previsto ex art. 27, comma 3, della Costituzione.
L’ergastolo ostativo, invece, è disciplinato all’articolo 4 bis della Legge 26 luglio 1974, n. 354 (la cd. Legge sull’ordinamento penitenziario) impedisce l’applicazione dei benefici nel corso della pena e trova applicazione per alcune tipologie specifiche di reato. Tra questi, i reati di associazione di tipo mafioso (ex artt. 416 bis e 416 ter c.p.); produzione e commercio di materiale pedopornografico (ex art. 600 ter, co. 1 e 2, c.p.); l’omicidio (ex art. 575 c.p.); la rapina aggravata (ex art. 628, co. 3, c.p.) e l’estorsione aggravata (ex art. 629, co. 2, c.p.).
Per quali reati è previsto l’ergastolo
L’ergastolo trova applicazione solo in relazione a specifici reati previsti dal nostro Codice Penale: si tratta di reati particolarmente gravi e che permettono al Giudice di valutare anche la speciale pericolosità sociale dell’individuo.
Ecco quali sono i reati per cui è previsto l’ergastolo.
Casi di Omicidio aggravato (artt. 575-577 c.p.):
- commesso per eseguire od occultare altro reato;
- per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- contro l’ascendente o il discendente;
- commesso per motivi abietti o futili;
- adoperando sevizie o con crudeltà verso le persone;
- quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso;
- omicidio premeditato;
- commesso dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
- commesso da colui che fa parte di un’associazione per delinquere, sempre per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
- commesso in occasione di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile, prostituzione minorile, atti sessuali con minorenne, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- omicidio commesso dall’autore del delitto di stalking;
- commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;
- commesso contro l’ascendente o il discendente, anche per effetto di adozione di minorenne, contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva.
Ulteriormente, sono reati ai quali può essere applicata la pena dell’ergastolo:
- Strage, ex art. 422 c.p.;
- Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano, ex art. 242 c.p.;
- Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano, ex art. 243 c.p.;
- Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra, ex art. 244 c.p.;
- Distruzione o sabotaggio di opere militari, art. 253 c.p.;
- Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, ex art. 255 c.p.;
- Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, ex art. 256 c.p.;
- Spionaggio politico o militare, se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, ex art. 257 c.p.,
- Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione, se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, ex art. 258 c.p.;
- Rivelazione di segreti di stato, se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, ex art. 261 c.p.;
- Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, con riferimento al primo capoverso dell’articolo, ex art. 262 c.p.;
- Utilizzazione dei segreti di Stato, se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, ex art. 263 c.p.;
- Disfattismo politico, se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico, ex art. 265 c.p.;
- Attentato contro il Presidente della Repubblica, ex art. 276 c.p.;
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione, se dai fatti previsti come reato deriva la morte della persona, nel caso di attentato alla vita, ex art. 280 c.p.;
- Insurrezione armata contro i poteri dello Stato, per chi la promuove e/o la dirige, ex art. 284 c.p.;
- Devastazione, saccheggio e strage, ex art. 285 c.p.;
- Guerra civile, ex art. 286 c.p.;
- Usurpazione di potere politico o di comando militare, se il fatto è commesso in tempo di guerra e se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari, ex art. 286 c.p.;
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, se il colpevole cagiona la morte del sequestrato, ex art. 289 bis c.p.;
- Attentato contro i Capi di Stati esteri, se dal fatto deriva la morte del Capo di Stato estero, ex art. 295 c.p.;
- Epidemia, se dal fatto deriva la morte di più persone, ex art. 438 c.p.;
- Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, se dal fatto deriva la morte anche di una sola persona, ex art. 439 c.p.
Quanti anni sono per l’ergastolo?
L’ergastolo è la pena vita natural durante, cioè una pena detentiva perpetua.
In presenza di particolari circostanze, il detenuto però può avere accesso alla risocializzazione e ad alcuni benefici detentivi.
Dapprima, cioè dopo 10 anni dall’applicazione dell’ergastolo, il condannato potrà ottenere i cd. permessi premiali, in totale non superiori ai 45 giorni all’anno e soltanto per la sua buona condotta.
Inoltre, dopo 20 anni, il condannato potrà ottenere la semilibertà, cioè far rientro nell’istituto penitenziario la sera dopo aver trascorso la giornata partecipando ad attività lavorative all’esterno.
Infine, dopo 26 anni dall’applicazione dell’ergastolo, il condannato resipiscente potrà ottenere la libertà condizionale. Se dopo 5 anni in regime di libertà vigilata non abbia commesso ulteriori reati, potrà ottenere la piena libertà.
Una persona minorenne può essere condannata all’ergastolo?
La risposta è no, i minori non possono essere destinatari della pena dell’ergastolo. La pena massima che può essere applicata ai minorenni è il carcere per 10 anni.
Differenza tra 30 anni di pena e l’ergastolo
Prima dell’avvento della Legge 12 aprile 2019, n. 33, ovvero il provvedimento che ha reso inapplicabile il rito abbreviato ai reati puniti con l’ergastolo, veniva previsto che, ai sensi dell’articolo 442 del Codice di Procedura Penale, potesse essere richiesta la commutazione della pena perpetua dell’ergastolo con la pena della reclusione pari a 30 anni.
Con la recente riforma, tuttavia, è stata eliminata tale possibilità, per cui non è possibile chiedere il giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo.
La differenza sostanziale è che, per quanto severo e aspro, il trattamento detentivo trentennale ha un termine di fine pena già fissato, cosa che non accade in tema di ergastolo.
Differenza tra ergastolo e 41 bis
Il 41 bis è un particolare regime sanzionatorio introdotto ad opera della Legge sull’ordinamento penitenziario e dura 4 anni, prorogabile per altri 2.
Si tratta del cd. “carcere duro”, ovvero il regime detentivo speciale che applica una forma di detenzione rigorosa e severa e che trova luogo nei casi in cui, la particolare pericolosità sociale dei soggetti affiliati a cosche mafiose, denoti l’inadeguatezza di normali forme di detenzione.
Invece, come visto, l’ergastolo è una delle pene detentive previste dal nostro ordinamento.
La condanna a più ergastoli
L’autore di più reati per i quali sia prevista la pena dell'ergastolo, se giudicato per tutti nello stesso processo, non può essere condannato a “più ergastoli”.
Pensiamo al caso in cui Tizio abbia commesso un omicidio premeditato, uccidendo entrambi i genitori. In questo caso, il Giudice non potrà condannare Tizio al dover scontare due ergastoli.
Lo stesso, invece, sarà condannato all’ergastolo nella sua forma più rigida: vale a dire l'ergastolo ostativo di cui all’articolo 4 bis della Legge 26 luglio 1974, n. 354 e che osta dalla possibilità di godere delle misure sanzionatorie alternativamente previste nel caso dell’ergastolo ordinario.
Inoltre, il Giudice potrà condannare il reo all’isolamento diurno da 6 mesi a 3 anni.