Il contratto collettivo delle Telecomunicazioni prevede l’erogazione di un elemento di garanzia retributiva nella busta paga di aprile di ogni anno.
Si tratta di una retribuzione erogata ai lavoratori per assicurare loro una elemento perequativo che assicuri loro un una tantum di almeno 260 euro lordi annui, riconosciuti in assenza di contrattazione collettiva di secondo livello nel contesto produttivo aziendale o in assenza si trattamenti economici aggiuntivi, quali un superminimo individuale o collettivo.
In sostanza, il CCNL Telecomunicazioni garantisce ai lavoratori che percepiscono il trattamento economico base previsto dalle tabelle retributive del contratto collettivo, e non hanno ulteriori retribuzioni derivanti da contratti aziendali contenenti premi di risultato, un elemento di garanzia retributiva pari a 260 euro lordi annui.
A prevedere l’elemento di garanzia retributiva è l’articolo 56 del CCNL Telecomunicazioni. Questo emolumento spetta ai lavoratori già dal 2011, è obbligatoriamente erogato ai lavoratori nel mese di aprile di ogni anno.
Requisiti elemento di garanzia retributiva
L’art. 56 del CCNL Telecomunicazioni stabilisce che “A decorrere dal 2011, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato:
- in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato;
- e che non abbiano percepito nel corso dell’anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente Contratto Collettivo,
sarà riconosciuto un importo annuo pari a 260 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL”.
A chi spetta l’EGR
La prima cosa da sapere, quindi, è che l’elemento economico di garanzia spetta solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. Quest’ultimi devono essere in forza in aziende che non hanno stipulato contratti aziendali in merito ai premi di risultato (e non al Welfare aziendale).
Inoltre, coloro che hanno superminimi assorbibili o non assorbibili, o comunque trattamenti economici individuali o collettivi in aggiunta a quelli previsti dal CCNL, potranno ricevere l’elemento economico di garanzia in busta paga ma decurtando dai 260 euro lordi previsti, gli eventuali trattamenti economici aggiuntivi percepiti nell’anno precedente (sempre eventuali superminimi, ecc.).
L’articolo 56, al punto 2, stabilisce ancora che “A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l’elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato”.
Quindi è l’azienda che deve estendere ai tempo determinato superiori ai sei mesi, ma anche agli apprendisti, l’elemento di garanzia retributiva. Ai lavoratori a tempo parziale o part-time a tempo indeterminato, l’importo annuo spetta, ma va riparametrato.
Calcolo EGR Telecomunicazioni nella busta paga di aprile
L’articolo 56 al punto 3 stabilisce che “Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di aprile..”.
Quindi il pagamento dell’elemento di garanzia retributiva fino a 260 euro lordi è obbligatoriamente effettuato ad aprile di ogni anno.
Calcolo EGR e assunzione durante l’anno
Sempre l’art. 56, punto 3, stabilisce che l’EGR “è, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero”.
Questo calcolo è utile per chi è stato assunto a tempo indeterminato nel corso dell’anno precedente, non avendo quindi maturato tutti i 12 mesi. Ad esempio, un lavoratore assunto il 1 aprile 2023, avrà diritto a 8 dodicesimi dell’EGR di 260 euro.
Calcolo EGR e part-time
Sempre l’articolo 56, punto 3 stabilisce che “Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro”.
Quindi con il part-time l’importo va riproporzionato in base alla ridotta percentuale dell’orario di lavoro. Ad esempio un lavoratore a tempo parziale di 20 ore settimanali, part-time al 50%, se ha lavorato l’intero anno precedente, percepirà il 50% di 260 euro, quindi 130 euro lordi annui erogati ad aprile.
EGR è lordo, escluso da TFR, comprensivo di mensilità aggiuntive
Sempre l’art. 56, punto 3, del CCNL Telecomunicazioni stabilisce che “Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi”.
Questo vuol dire che l’elemento di garanzia retributiva fino a 260 euro lordi è comprensivo di mensilità aggiuntive, non rientra nel calcolo del TFR.
E’ però un importo lordo, quindi sullo stesso il lavoratore dovrà versare i contributi previdenziali a proprio carico e la tassazione Irpef ordinaria.
EGR e risoluzione rapporto di lavoro
Il comma 4 dell’art. 56 del CCNL Telecomunicazioni stabilisce che “Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze”.
Pertanto, l’elemento di garanzia retributiva spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, quindi in maniera anche anticipata rispetto alla mensilità di aprile. Nel mese di liquidazione verranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi, o frazioni di mese superiore a 15, non ancora coperti dall’erogazione dell’EGR.
EGR: escluse aziende in cassa integrazione
Il comma 5 dell’art. 56 del CCNL Telecomunicazioni stabilisce che “Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso alle procedure concorsuali e/o con ricorso alle misure di integrazione salariale straordinarie.
In caso di ricorso a misure di integrazione salariale di carattere ordinario il suddetto adempimento non sarà dovuto laddove l’intervento di integrazione salariale si prolunghi oltre le 13 settimane effettive nell’anno che interessi almeno il 20% del personale”.
Pertanto, in caso di cassa integrazione ordinaria o straordinaria nell’anno precedente, nelle entità sopra descritte, i lavoratori perdono il diritto all’elemento di garanzia retributiva.
Il comma 6 dell’art. 56 prevede una norma che consente alla contrattazione aziendale di derogare a tutto quanto previsto dal CCNL, ovviamente in senso migliorativo per i lavoratori: “Resta ferma la possibilità di individuare in sede di contrattazione di II livello ulteriori fattispecie”.