L'elemento di garanzia retributiva nei CCNL Grafici editoriali è previsto nella misura di 250 euro lordi nel contratto collettivo del settore Grafica Editoria Industria ed è erogato in busta paga ad aprile di ogni anno.
E' previsto altresì nel contratto collettivo dei Grafici editoriali PMI stipulato da Federdat e Consil ed è pari a 150 euro lordi erogati in busta paga a febbraio di ogni anno.
Non è invece previsto nel CCNL Grafici editoriali artigianato e non è stato rinnovato nel CCNL Grafici editoriali PMI.
L'elemento di garanzia retributiva cosa è?
L'EGR è una erogazione una tantum a titolo di retribuzione con finalità perequative, spettante ai lavoratori a tempo indeterminato che sono dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello o accordo aziendale sui premi di risultato. L'EGR in busta paga spetta se il lavoratore non ha superminimi individuali o collettivi oppure ha superminimi inferiori ai 250 o 150 euro dell'EGR stabiliti dal CCNL.
Vediamo come funziona l'elemento di garanzia retributiva nei CCNL del settore Grafica Editoria.
EGR nel CCNL Grafici Editoria Industria: 250 euro lordi ad aprile
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, meglio conosciuto come CCNL Grafici Editoriali Industria, firmato da Assografici, Aie, Anes e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, prevede l'elemento di garanzia retributiva all'art. 10 del CCNL del 16 ottobre 2014.
Il contratto collettivo del settore Grafici e del settore Editoria Industria prevede che "A decorrere dal 2012 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dall’1 gennaio di ogni anno:
- nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione di II livello;
- e che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di C.C.N.L.,
è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal C.C.N.L.".
L'importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del T.f.r..
In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno".
Nella sostanza l'elemento di garanzia retributiva spetta esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato, quindi sono esclusi i lavoratori con il contratto a tempo determinato o contratto a termine o altri contratti di natura subordinata.
Per aver diritto ai 250 euro lordi erogati nella busta paga di aprile i lavoratori devono essere in forza in aziende prive di accordi aziendali, anche per i premi di risultato. E non devono aver avuto (o devono aver avuto in misura inferiore a 250 euro anni) un superminimo individuale o collettivo assorbibile o non assorbibile, oppure un qualsiasi emolumento individuale o collettivo, nel triennio precedente. Solo in questo specifico caso, con finalità perequative, hanno diritto ai 250 euro lordi in busta paga, che non sono imponibili ai fini TFR.
Nel caso il lavoratore abbia avuto il riconoscimento di trattamenti economici individuali (superminimo), la cifra percepita va decurtata dai 250 euro. E se la cifra percepita supera la soglia dei 250 euro, il lavoratore non avrà diritto all'EGR in busta paga ad aprile.
EGR nel CCNL Grafici editoriali PMI Federdat/Consil: 150 euro a febbraio
Anche nel contratto collettivo di lavoro per per i dipendenti da Aziende Piccole e Medie Aziende dell'Informatica e dei Servizi Innovativi e della Comunicazione grafiche ed affini stipulato da Federdat/Consil, ossia nel CCNL Grafici editoriali PMI Federdat/Consil del 10 ottobre 2018, è previsto all'art. 96 la disciplina dell'elemento di garanzia retributiva:
"Nelle aziende che:
- non abbiano in atto la contrattazione aziendale per la definizione di un premio di risultato,
- e non siano in atto accordi collettivi aventi contenuto economico, fatta eccezione per la corresponsione dell'indennità sostitutiva del premio di risultato,
a decorrere dall’1.7.2018:
- ai lavoratori a tempo indeterminato,
- in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno,
- privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione, siano essi a titolo collettivo o individuale,
- verrà corrisposto un elemento di garanzia secondo la seguente disciplina.
L'importo dell'elemento di garanzia viene fissato in euro 150,00, su base annua, ovvero in una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di un trattamento economico aggiuntivo a quello stabilito dal C.C.N.L.
Il suddetto elemento retributivo è stato definito in senso omnicomprensivo, tenendo conto al momento della quantificazione di ogni incidenza e pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti, di alcun genere. Tale elemento è escluso dalla base di calcolo del T.F.R.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione verranno erogati tanti dodicesimi dell'importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.
La corresponsione del suddetto elemento retributivo avverrà con la retribuzione del mese di febbraio di ogni singolo anno e dovrà essere considerata di competenza dell'anno in cui avviene il pagamento".
Nel contratto Grafici editoriali PMI Federdat/Consilp, quindi, l'importo è di 150 euro lordi e non di 250 euro. Ed è erogato a febbraio anziché ad aprile. Anche in questo caso, il lavoratore ne ha diritto se ha un contratto a tempo indeterminato (e non contratti subordinati di tipo diverso) e se l'azienda non ha stipulato accordi aziendali per i premi di risultato. Gli eventuali superminimi del lavoratore riducono o azzerano l'elemento di garanzia retributiva.
EGR nel CCNL Grafici editoriali PMI
Nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della Piccola e Media Impresa della Comunicazione, dell'Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa, meglio conosciuto come CCNL Grafici Editoriali PMI, era previsto nel CCNL del 9 luglio 2018, l'elemento di garanzia retributiva. Esso è contenuto nell'articolo 10, che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2018.
L'art. 10 – Elemento di garanzia retributiva stabiliva che "Nelle aziende che non abbiano in atto la contrattazione aziendale per la definizione di un premio di risultato e non siano in atto accordi collettivi aventi contenuto economico, fatta eccezione per la corresponsione dell’indennità sostituiva del premio di risultato, a decorrere dall’1.1.2011, ai lavoratori tempo indeterminato, in forza alla data dell’1 gennaio di ogni anno, privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione, siano essi a titolo collettivo o individuale, verrà corrisposto un elemento di garanzia secondo la seguente disciplina.
L'importo dell'elemento di garanzia viene fissato in Euro 150,00 su base annua, ovvero in una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di un trattamento economico aggiuntivo a quello stabilito dal C.C.N.L..
Il suddetto elemento retributivo è stato definito in senso omnicomprensivo, tenendo conto al momento della quantificazione di ogni incidenza e pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti, di alcun genere. Tale elemento e escluso dalla base di calcolo del T.F.R.. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione verranno erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno. La corresponsione del suddetto elemento retributivo avverrà con la retribuzione del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza".
EGR nel CCNL Grafici editoriali artigianato
Se nel contratto collettivo dei grafici editoriali industria è previsto un elemento di garanzia retributiva di 250 euro lordi erogati ad aprile, se nel contratto collettivo dei grafici editoriali piccola industria della Federdat/Consil è previsto un elemento di garanzia retributiva di 150 euro erogati a febbraio, nel CCNL Grafici editoriali artigianato la disciplina dell'EGR in busta paga non è mai stata disciplinata, quindi unitamente al CCNL Grafici editoriali PMI, ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, impiegati in aziende prive di accordi aziendali sui premi di risultato, e privi di superminimo in busta paga, non spetta l'elemento di garanzia retributiva ogni anno.