La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in tema di separazione con addebito nel caso in cui il coniuge tradito trovi sullo smartphone del partner traditore sue foto che ritraggono quest’ultimo in pose osè.
Secondo i Giudici, se manca la prova che le foto siano state mandate all’amante, le pose oscene non bastano a provare la violazione dei doveri reciproci dei coniugi, venendo così meno l’addebito della separazione.
Il fatto
La vicenda trae origine dalla richiesta di separazione personale con addebito proposta da Tizio per l’infedeltà della moglie Caia, poiché scopriva sul telefono cellulare di quest’ultima diversi messaggi amorosi e fotografie che la ritraevano in pose osè.
Caia chiedeva l’assegnazione della casa familiare e la corresponsione dell’assegno di mantenimento per i figli e per sé.
Il Tribunale, dichiarando la separazione con addebito a carico della moglie, respingeva la richiesta di mantenimento per la donna e disponeva il contributo solo per uno dei due figli, ritenendo cessata la materia del contendere sull’altro figlio.
In secondo grado, tuttavia, veniva accolto l’addebito e l’assegno di mantenimento per il coniuge, ma ritenuta insufficiente la prova dell’infedeltà per il solo fatto di aver ritrovato delle foto oscene.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 1, civile, con ordinanza 11 aprile 2024, n. 9776 ha esplicitato la massima secondo cui “niente addebito alla ex per le foto osé trovate dal marito nel telefonino se manca la prova che siano state mandate all’amante”.
Secondo gli Ermellini se non è possibile dimostrare che le foto siano state effettivamente inviate all’amante ma siano solo state rinvenute sul dispositivo cellulare, non è possibile contestare la violazione dei diritti e doveri reciproci in capo ai coniugi.
Inoltre, le caratteristiche delle foto devono poter essere attribuite con sicurezza ai soggetti ritratti, ovvero con il volto ben visibile, altrimenti non è possibile dare prova effettiva dell’invio al presunto amante.