La risposta è sì, è legittima quella delibera dell’assemblea dei condomini che approva in un’unica soluzione più bilanci consuntivi, a patto che ognuno di questi sia formalmente separato e relativo a un singolo esercizio finanziario annuale.
Sul punto è recentemente intervenuta la sentenze del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Il fatto
Il condomino Tizio citava in giudizio il condominio al fine di ottenere la riforma della sentenza già emessa dal Giudice di Pace.
Mediante atto di opposizione, infatti, Tizio deduceva l’inefficacia del decreto ingiuntivo da cui era stato raggiunto e che discendeva da una delibera assembleare – a sua detta – viziata da nullità.
Secondo il condomino la delibera assembleare aveva provveduto ad approvare in un’unica soluzione riferendosi a una molteplicità di bilanci consuntivi riferiti a esercizi gestionali di diverse annualità.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione del condomino e confermava invece il decreto ingiuntivo, per cui Tizio chiedeva di dichiarare la nullità della delibera e l’errata interpretazione degli atti di causa.
La decisione
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, civile, sentenza 4 giugno 2024, n. 578 ha ritenuto l’appello infondato provvedendo a rigettarlo.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale (‘art. 1137 c.c.) mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale, rinvenibile solo in alcune ipotesi:
mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali;impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico;contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume".
Secondo il giudice di prime cure “sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 14 aprile 2021, n. 9839; Cass., 7 marzo 2005, n. 4806)”.
A ben vedere, del resto, richiama il Tribunale, la delibera assembleare contestata non provvede all'approvazione di un rendiconto pluriennale, quanto piuttosto sono stati discussi ed approvati in un’unica soluzione più rendiconti distinti e relativi a singoli e specifici anni di gestione.
La delibera approvativa è stata ritenuta valida e legittima, poichè valido ed efficace il titolo da cui proveniva il provvedimento monitorio di cui al decreto ingiuntivo.
In conclusione, sostiene il Tribunale, “ Perché il deliberato sia valido, è essenziale che ogni bilancio consuntivo si presenti formalmente separato e riferibile ad uno specifico esercizio gestionale. In estrema sintesi, ogni consuntivo deve riferirsi alla singola e pertinente annualità gestionale”.