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21 Maggio 2024
11:00

Cartello attenti al cane: è obbligatorio?

No, in Italia non vi è alcun obbligo di legge che impone di dover mostrare il cartello "ATTENTI AL CANE”.

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Cartello attenti al cane: è obbligatorio?
Dottoressa in Giurisprudenza
È obbligatorio il cartello attenti al cane fuori dal cancello/in giardino?

No, in Italia non vi è alcun obbligo che impone di dover mostrare il cartello "Attenti al cane” sul cancello di casa o fuori dal giardino.

Il ruolo fondamentale che assumono gli animali da compagnia in ambito familiare è innegabile e, allo stesso modo, nessun regolamento condominiale può vietare a un condomino di possedere o detenere animali domestici.

Resta fermo però rispettare le regole fissate negli spazi comuni, via libera invece qualora si viva in abitazioni autonome.

Ricordiamo però che, in ogni caso e ambito, il padrone è responsabile anche penalmente della condotta del cane e per questo motivo è necessario osservare tutte le opportune cautele sia nel rispetto dell’animale domestico, sia di chi si trovi a passare nelle sue vicinanze.

Dove mettere il cartello “attenti al cane”

Apporre il cartello con la scritta “Attenti al cane” è una forma di precauzione e non un obbligo imposto dalla legge.

La segnalazione ha solo lo scopo di avvisare della presenza dell’animale domestico e di richiamare il visitatore alla dovuta cura e attenzione nell’approcciarsi all’amico a quattro zampe.

Ecco perchè il cartello “attenti al cane” viene affisso opportunamente sulla porta d’ingresso di casa, fuori dal cancello oppure prima di entrare in giardino.

E’ importante ricordare che, proprio come gli esseri umani, ciascun animale ha una propria indole e un carattere che potrebbe allarmarsi in presenza di un ingresso inaspettato o di un fare percepito come minaccioso. Ciò indipendentemente dalla presunta pericolosità della razza dell’amico peloso o della sua taglia.

Quali sono gli obblighi e i doveri per chi detiene un cane?

Avere un animale domestico è una scelta bellissima ma che costa dedizione e responsabilità: non è solo retorica perché a dirlo è proprio la legge.

L’art. 2052 c.c. dispone che:

“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

La norma, quindi, disciplina la responsabilità per fatto illecito cagionato da animali, a carico del proprietario o di chi li ha in custodia e per cui il padrone è responsabile degli eventuali danni cagionati dall’amico peloso.

Per questo motivo, il proprietario transitando nelle aree comuni deve vigilare sull’animale domestico con attenzione e adottare tutte le misure necessarie per evitare danni a cose e persone:

  • il cane non deve essere lasciato libero e incustodito nelle aree comuni senza guinzaglio (al più è indicato quello corto da 1,50 metri);
  • in ascensore, il cane deve sempre indossare la museruola;
  • il cane deve avere il microchip, essere vaccinato e iscritto all'anagrafe canina.

Chiunque non custodisca con le opportune cautele l’animale domestico, oppure lo lasci libero o ne affidi la custodia a una persona inesperta, è responsabile del reato 672 c.p. e sarà punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

Il cartello attenti al cane non ha valore esimente

Il cartello “ATTENTI AL CANE”, come visto, non ha valore legale e quindi non solleva da responsabilità il padrone.

Indicare di fare attenzione al cane è una semplice premura che si adotta nei confronti di visitatori e amici che si trovano nelle immediatezze dell’animale e che potrebbero essere sorpresi dalla sua indole.

Questo significa che il proprietario ha il dovere di provvedere alla custodia in maniera adeguata, tale da evitare eventuali danni ma non per questo è esonerato da responsabilità sol perchè ha affisso il cartello di attenzione.

“Attenti al cane” cosa dice la giurisprudenza

Ecco alcuni orientamenti della giurisprudenza che vale la pena tener presente in tema di cartello attenti al cane.

Secondo la Cassazione sentenza 43420/2009 “La responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi dall’animale stesso può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall’articolo 672 Codice penale, nonostante l’intervenuta abrogazione di detto articolo”.

Allo stesso modo, anche la Corte di Cassazione con sentenza 17133/2017, la quale ha precisato che l’apposizione, bene in vista, al cancello di ingresso di una villetta, di un cartello “ATTENTI AL CANE” non è sufficiente a escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento dell’animale.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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