Nel centro storico, specialmente se appartenente al patrimonio UNESCO, è valida quella zona di parcheggio delimitata dalle sole strisce blu a pagamento.
L’automobilista che si trovi a parcheggiare in assenza delle strisce bianche, è tenuto ugualmente a esporre il tagliando di pagamento nelle strisce blu.
A dirlo è una recente pronuncia della Cassazione.
Il fatto
Il Tribunale di prime cure riformava la sentenza resa dal Giudice di Pace con cui si era provveduto ad annullare il verbale di accertamento nei confronti dell’automobilista Tizio, per aver sostato all’interno di un parcheggio contrassegnato dalle strisce blu e senza esporre il relativo tagliando di pagamento.
Tizio, infatti, si opponeva al Comune per non aver ottemperato all’obbligo di cui all’art. 7, comma 8, del Codice della Strada e secondo cui nei centri abitati i comuni devono delimitare in maniera proporzionale le zone di parcheggio predisponendo zone a pagamento (strisce blu) e zone non a pagamento (strisce bianche).
Avverso questa sentenza, il Comune proponeva ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 2, civile, ordinanza 2 agosto 2024, n. 21824 ha accolto il ricorso specificando che, mediante l’individuazione cartografica, la zona di parcheggio rientra nella categoria A di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 perché si trova in zona circostante il cuore del centro storico, ed è sito del patrimonio Unesco.
Per questo motivo, il Comune con delibera n. 2810/1995 aveva provveduto a motivare sufficientemente la scelta di delimitare la zona di parcheggio solo con strisce blu a pagamento e che non può ritenersi nè insufficientemente motivata, nè affetta da alcun vizio di legittimità.
Conclude la Cassazione, l’automobilista che si trovi a parcheggiare a pagamento nel centro storico in assenza delle strisce bianche, è tenuto ugualmente a esporre il tagliando di pagamento.