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10 Maggio 2024
10:25

730 con due o tre CU (ex CUD) in un anno: perché il conguaglio Irpef costa caro e come evitarlo

Due o tre Certificazione Unica - CU 2024 (ex CUD) in un anno inseriti nel quadro C del modello 730/2024 (ordinario, precompilato, semplificato) comportano, nel calcolo del conguaglio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il cumulo dei redditi percepiti, minori detrazioni fiscali spettanti e, soprattutto, imposte a saldo Irpef da pagare. Vediamo perché, come evitare l’Irpef a debito, come compilare il 730 con i dati di varie Certificazione unica dei redditi ricevuti.

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730 con due o tre CU (ex CUD) in un anno: perché il conguaglio Irpef costa caro e come evitarlo
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Due o tre CU (ex CUD) in un anno perche il conguaglio Irpef nel 730 costa caro

Sempre più lavoratori concludono il proprio anno di lavoro con una pluralità di contratti firmati e periodi di lavoro ultimati: due, tre o più contratti a termine, contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ex contratto a progetto), contratto a chiamata o intermittente. Ne consegue che l’anno successivo i lavoratori ricevono non uno ma più modelli CU (Certificazione Unica), da diversi datori di lavoro.

Oppure una Certificazione Unica (ex modello CUD) dall’ex datore di lavoro e successivamente una Certificazione unica dei redditi dall’Inps, per coloro che ricevono l’indennità di disoccupazione, ora Naspi, ex Aspi o Mini Aspi. Le conseguenze in termini fiscali possono essere pesanti, la sorpresa negativa può arrivare in sede di presentazione del modello 730 e di pagamento dell’imposte sul reddito, Irpef e addizionali regionale e comunale.

Da ormai molti anni il modello CUD è stato sostituito con il modello di Certificazione Unica dei redditi (CU). Nel nuovo modello CU, come in passato per il CUD, ci sono certificati i redditi conseguiti nell'anno d'imposta dello scorso anno. E le conseguenze del doppio o triplo reddito certificato possono portare a conguagli negativi per il contribuente in sede di presentazione del 730.

Ecco perché con due CU (ex CUD) scatta l'obbligo di presentare il 730.

Sommario

Due CU e obbligo di presentare il 730

La risposta alla domanda "se ho due CUD devo fare il 730?" la risposta è "sì con due modelli di Certificazione unica, relativa ai redditi dell'anno d'imposta dello scorso anno, è obbligatorio presentare il 730", perché c'è da conguagliare i due redditi e ricalcolare la tassazione Irpef dell'anno precedente, con possibili conguagli di Irpef a debito.

Coloro che, invece hanno due CU, ma hanno provveduto a far conguagliare ad uno dei due sostituti d'imposta, l'altro reddito percepito, possono non essere obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi in quanto il reddito complessivo del contribuente è stato già sottoposto a conguaglio fiscale di fine anno, con pagamento delle imposte a conguaglio eventualmente dovute.

Il 730 con due CU (ex CUD) è a debito: ecco perché

Ora rispondiamo, con questo articolo a tutte le domande allarmate dei cittadini contribuenti, in particolare "Cosa succede se ho due CU?" oppure "Perché con 2 CUD si pagano più tasse?". Ma soprattutto rispondiamo anche ai contribuenti che chiedono "come evitare di trovarsi a debito con due CUD?" o "come calcolare l'Irpef con due CU?"

La regola generale è che per coloro che non hanno adottato i necessari accorgimenti dal punto di vista fiscale, il cumulo dei redditi porta ad una imposta Irpef da pagare, per effetto del calcolo basato sulle aliquote per scaglioni di reddito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). E del sistema di detrazioni fiscali previsto dal TUIR.

Il meccanismo di calcolo dell’Irpef come imposta progressiva

Ecco come si calcola il 730 con due o più Certificazioni uniche CU (ex CUD) nello stesso anno.

L’imposta sul reddito Irpef è progressiva e per scaglioni di reddito. Le aliquote crescono al crescere del reddito.

Tra l'altro le aliquote Irpef sono state modificate per l'anno 2024.

Ma coloro che presentano la dichiarazione dei redditi 2024, sia modello 730/2024 in versione 730 ordinario, che 730 precompilato, che 730 semplificato, così come coloro che presentano il modello Redditi Persone Fisiche 2024, sono in possesso di modelli di Certificazione Unica 2024 relativi all'anno d'imposta 2023, quindi relative ai redditi del contribuente maturati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.

Quindi, ciò che bisogna guardare in termini di aliquote Irpef sono le aliquote Irpef in vigore nell'anno d'imposta 2023.

Lo stesso contribuente, però, se ha un doppio reddito nell'anno 2024, deve interessarsene onde evitare conguagli negativi anche nel 730 del 2025, relativo all'anno d'imposta 2024.

Ecco le Aliquote Irpef 2024 e come cambiano rispetto alle Aliquote Irpef 2023:

Scaglione di reddito Aliquote Irpef 2023 Nuove Aliquote Irpef 2024 Differenza
Da 0 a 15.000 euro 23% 23% Nessuna
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 25% 23% Riduzione del 2%
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35% 35% Nessuna
Oltre 50.000 euro 43% 43% Nessuna

Come si può vedere nell'anno d'imposta 2023 c'è stato un accorpamento dei primi due scaglioni, quindi fino a 28 mila euro il contribuente paga il 23%. Nell'anno 2023, invece, per lo scaglione di reddito da 15 mila a 28 mila euro il contribuente paga il 25% di imposta Irpef lorda, sulla quale applicare le detrazioni fiscali eventualmente spettanti.

Nell’anno 2023, quindi l’aliquota è del 23% fino a 15.000 euro e poi del 25% oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro, del 35% oltre, ecc. Questo comporta, ad esempio, che la tassazione applicata su due singoli contratti di lavoro per un totale imponibile fiscale di 10.000, al netto dei contributi versati, è diversa dalla tassazione applicata considerando i due redditi cumulati e quindi su 20.000 euro.

Nei singoli contratti, il datore di lavoro sostituto d’imposta, non sapendo del reddito di 10.000 già percepito, applica il 23%. Ne consegue che il contribuente paga il 23% su 20.000 euro, mentre doveva pagare il 23% su 15.000 euro ed un’aliquota del 25% sulla restante parte di 5.000 euro. Quindi c’è da versare, in sede di ricalcolo delle imposte dovute all’atto della presentazione del modello 730, una differenza del 2% su 5.000 euro (dal 23% al 25%). Quindi con due modelli di Certificazione unica 2024 (ex CUD), in questo specifico caso, si pagano più "tasse", con un cambio lavoro se non si richiede il conguaglio Irpef ad uno dei due datori di lavoro.

Il discorso è più complesso ancora: avendo percepito 20.000 euro di reddito, anche le detrazioni fiscali applicate nelle buste paga vanno ricalcolate, quindi l’imposta Irpef netta da pagare risulta ancora più alta, in quanto nei due singoli contratti di lavoro sono state considerate detrazioni fiscali per un percettore di reddito annuale di 10.000 euro e non di 20.000 euro.

E le detrazioni per lavoro dipendente sono più basse oltre i 15.000 euro ad esempio. Oltre all’Irpef, nel calcolo delle imposte dovute a seguito di presentazione del modello 730, il contribuente deve le addizionali, regionale e comunale.

L’eccesso di detrazioni fiscali fruite durante l’anno

Poi c’è anche la considerazione da fare, in caso di pluralità di modelli di Certificazione unica ricevuti su più redditi percepiti nell’anno 2024, che se i rapporti di lavoro sono stati contemporanei, le detrazioni per lavoro dipendente, legate al numero di giorni spettanti, potrebbero essere state calcolate dai singoli datori di lavoro in maniera doppia di quanto effettivamente spettante.

Le detrazioni per lavoro dipendente devono essere per un massimo di 365 giorni, anche se ci fossero periodi di lavoro indicati in più di una Certificazione unica.

Cioè se un lavoratore è stato titolare di due contratti di lavoro (si pensi a due part-time 50%) nello stesso periodo, e i due datori di lavoro hanno calcolato per intero la detrazione per lavoro dipendente, quindi considerando gli stessi giorni di lavoro per due volte, una a testa, è chiaro che il lavoratore ha fruito delle detrazioni fiscali in maniera doppia rispetto a quanto gli spettava.

Nel modello 730, il ricalcolo delle detrazioni spettanti porterà ad un debito d’imposta, per effetto della “restituzione” delle maggiori detrazioni fiscali di cui si è fruito rispetto a quanto si aveva diritto a ricevere.

Quindi oltre al reddito di riferimento sul quale calcolare le detrazioni che cambia considerando la globalità dei redditi percepiti nell’anno, cambiano anche i giorni di detrazione fiscale spettante indicati nei vari modelli di Certificazione Unica 2024 nel punto 6 per i redditi da lavoro dipendente, e nel punto 7 per chi ha redditi da pensione, del quadro Dati Fiscali come “Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni”.

Come evitare di trovarsi a debito con due o più CU (ex CUD)

Chi è titolare di più rapporti di lavoro nell’anno (quindi ha due CU ex CUD in un anno) deve informare (durante l'anno, se possibile) almeno un datore di lavoro dei redditi percepiti, nonché delle detrazioni fiscali già fruite. O quanto meno far transitare su un contratto di lavoro, la totalità del reddito percepito presunto nell’anno.

Chi è titolare di due part-time per lo stesso periodo, o in generale percepisce due redditi nello stesso periodo, deve informare almeno uno dei due datori di lavoro della circostanza che c’è un altro reddito e un’altra detrazione fiscale per lavoro dipendente già fruita.

La comunicazione va effettuata presentando il modello detrazioni, col quale si dichiarano le detrazioni fiscali spettanti e richieste in applicazione nelle buste paga del sostituto d’imposta.

Come inserire i dati della Certificazione Unica (CU) 2024 nel modello 730/2024

E’ chiaro che la pluralità di Certificazioni uniche (CU 2024) e di dati in esso riportati pone il problema relativo alla corretta compilazione del modello 730 2024.

Bisogna distinguere tra coloro che hanno comunicato ad un datore di lavoro l’esistenza degli altri redditi, determinando il calcolo delle imposte sulla totalità dei redditi, e coloro che invece non vi hanno provveduto e quindi hanno due o più CU (si intende sempre Certificazione unica) che considerano i redditi singolarmente senza interconnessione, dal punto di vista fiscale, con gli altri ex CUD nell’anno di riferimento (anno d'imposta 2023, lo ripetiamo, nel caso di presentazione del modello 730 2024).

La compilazione di più righi C1-C3 del modello 730 2024

Quando il contribuente è in possesso di più di una certificazione unica dei redditi (CU), rilasciate da più datori di lavoro, o ente pensionistico, è necessario compilare un rigo del quadro C per ogni reddito.

Nel modello 730 2024, in versione ordinaria da presentarsi anche tramite CAF o professionisti, sono presenti tre righi, da C1 a C3, quindi sono compilabili tre tipologie diverse di reddito derivanti da tre diversi modelli CU 2024 posseduti per i propri redditi del 2023. Quindi nel caso di due o tre CU in un anno, il 2023, è possibile riempire tutta la sezione I del quadro C del modello 730 2024.

Da alcuni anni con il 730 precompilato, i redditi sono comunicati direttamente dal sostituto d'imposta (datori di lavoro, Inps) al Fisco, in quanto è obbligatorio l'invio all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni uniche. La conseguenza è che il contribuente accedendo al 730 precompilato, anche nella versione 730 semplificato 2024, si troverà a video tutti i redditi percepisci e le singole CU 2024 ricevute.

In realtà il contribuente trova anche il ricalcolo dell'imposta Irpef, che è ovviamente da controllare.

Periodo di lavoro o pensione massimo 365 giorni

Nel rigo C5 – Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni, punti 6 e 7 CU 2024) va riportato il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi di lavoro, ma bisogna stare attenti a considerare una volta lo stesso periodo di lavoro, il totale può essere massimo di 365 giorni.

Cioè non si possono sommare i punti 6 o 7 della parte Dati Fiscali dei vari modelli Cu 2024 ricevuti dai vari datori di lavoro, ma bisogna andare a considerare i periodi di lavoro che sono inseriti nelle annotazioni della CU stessa e stare attenti a non sovrapporre periodi considerando gli stessi giorni due volte.

Analogamente, se nel 2023 il lavoratore ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione, la somma dei giorni dei punti C5, colonna 1 e colonna 2, devono essere per un totale massimo di 365 giorni, considerando i periodi di accavallamento tra i due redditi come un solo periodo.

4 Cud in un anno: come indicarli nel modello 730 2024

Nel caso in cui i modelli CU (ex Cud) sono in misura superiore ai tre righi del modello 730, va compilata una seconda dichiarazione.

Ma bisogna far attenzione che si tratti di CU (ex Cud) di diversi datori di lavoro e che non ci sia un modello CU (ex Cud), rilasciato dallo stesso datore di lavoro, che include anche i dati di certificazioni ricevute dallo stesso per altre prestazioni di lavoro.

Somma ritenute Irpef e addizionali e conguaglio a debito

La somma delle ritenute del punto 21 di tutte le Cu ed il punto C9 del modello 730. Nella sezione III del quadro C del modello 730 2024 ci sono i punti C9 e C10. Il primo punto riguarda le ritenute Irpef ed il secondo le ritenute relative alle addizionali regionali.

In presenza di più CU 2024, quindi più ritenute Irpef subite, bisogna provvedere alla somma delle cifre dei punti 21 CU 2024 al fine di totalizzare l’importo delle ritenute che sono state subite dal contribuente in tutti i rapporti di lavoro, ossia quanto si è pagato nelle buste paga di tutti i datori di lavoro come imposta sul reddito Irpef. La somma va indicata nel punto C9 del quadro C modello 730 2024.

Nel caso del 730 precompilato o semplificato, il contribuente dovrebbe ritrovarsi il calcolo già fatto, ma che è quindi controllabile.

Anche le addizionali regionali sono da sommare. Analogo discorso per le cifre delle addizionali regionali indicate nel punto 22 di tutti i Cu 2024 posseduti. Vanno sommate ed indicate nel punto C10 del quadro C del modello 730 2024.

Il sostituto d’imposta da indicare nel modello 730 2024

Il datore di lavoro, nel caso di presentazione del modello 730, deve ricevere il prospetto di liquidazione modello 730-3, o il 730-4 inviato dal CAF o dal professionista abilitato, e procedere alle operazioni di conguaglio, ossia addebitare nella busta paga di luglio le imposte a saldo da versare (o le imposte da rimborsare a credito).

In questo specifico caso di presenza di più datori di lavoro, questa indicazione nel modello 730 può diventare un problema.

Se i modelli di Certificazione Unica in possesso del contribuente si riferiscono tutti a rapporti di lavoro cessati, occorre richiedere i dati al nuovo datore di lavoro sostituto d’imposta.

Pagamento Irpef a debito direttamente all'Agenzia delle Entrate

Va sottolineato che anche per quanto riguarda sia i crediti Irpef che Irpef a debito da 730, il contribuente può scegliere anche il pagamento delle imposte a debito direttamente all'Agenzia delle Entrate.

L'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 1/2024 stabilisce che "A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio".

Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Trattamento integrativo e due o più CU nell'anno

Il trattamento integrativo è l'ex bonus Renzi. Si tratta della possibilità per il contribuente di avere 1.200 euro annui, parametrati su 365 giorni di detrazione nell'anno 2023.

Trattamento integrativo per redditi fino a 15 mila euro

Il trattamento integrativo spetta in maniera automatica, per il tramite del sostituto d'imposta, per i contribuenti che hanno un reddito complessivo fino a 15.000 euro, la sua spettanza va calcolata invece in sede di dichiarazione dei redditi 2024 nel caso in cui il contribuente abbia un reddito complessivo da 15 mila a 28 mila euro.

Detto in altre parole, per i lavoratori che hanno un reddito imponibile fiscale fino a 15.000 euro, il trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) spetta nella misura di 1.200 euro annuali, che vanno riconosciuti dal sostituto d'imposta datore di lavoro in quote giornaliere, quindi 1.200 euro diviso 365 per il numero di giorni di detrazione del mese. Quindi:

  • nei mesi di 31 giorni, spettano 101,92 euro,
  • nei mesi di 30 giorni spettano 98,63 euro,
  • e nel mese di febbraio, che è di 28 giorni, spettano 92,05 euro.

Il requisito per il diritto al trattamento integrativo (ex bonus Renzi) è che l'imposta lorda superi la detrazione per lavoro dipendente.

Trattamento integrativo per redditi da 15 mila a 28 mila euro

Il trattamento integrativo è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro – a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) «sia di ammontare superiore all’imposta lorda».

In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

Ricalcolo del trattamento integrativo nel 730

I casi che possono succedere sono tanti.

Ci può essere il caso in cui il lavoratore contribuente ha superato presso il singolo datore di lavoro i 15 mila euro di reddito e quindi nel mese di dicembre 2023 in busta paga ha ricevuto un innalzamento consistente della detrazione per lavoro dipendente e un contestuale addebito a rate in restituzione del trattamento integrativo.

E' una ipotesi prevista dalla stessa Agenzia delle Entrate, che prevede la restituzione in 8 rate di pari importo da gennaio dell'anno successivo, se l'importo del trattamento integrativo non spettante supera i 60 euro.

In questo caso, il lavoratore già sta restituendo il trattamento integrativo e quindi il cumulo di più redditi derivante da due o più CU 2024, non incide sulla restituzione del trattamento integrativo non spettante.

Il caso peggiore è quando un contribuente ha un reddito certificato da una prima CU, inferiore a 15 mila euro e per il quale ha ricevuto in busta paga il trattamento integrativo, non restituito in sede di conguaglio fiscale di fine anno effettuato dal datore di lavoro nella busta paga di dicembre, perché il reddito da lavoro dipendente conosciuto al datore di lavoro è inferiore a 15 mila euro.

E poi questo contribuente ha un altro reddito certificato da una seconda CU e la sommatoria dei due redditi delle due CU determina un reddito complessivo superiore a 15 mila euro.

Peggio ancora se anche sul secondo reddito il contribuente ha percepito il trattamento integrativo, percependolo due volte senza averne diritto.

La conseguenza è che il contribuente deve restituire in tutti e due i casi il trattamento integrativo, salvo verificare la stessa spettanza del trattamento integrativo, sicuramente in misura inferiore, con conseguenza che comunque scatta la restituzione parziale del trattamento integrativo, andando a fare tutti i calcoli sul trattamento integrativo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Premi di risultato e welfare azienda in caso di più modelli di Certificazioni unica

Nell'anno d'imposta 2023, da dichiarare nel modello 730/2024, è stata confermata la detassazione per somme per premi di risultato, prevista dall'art. 1, comma da 182 a 189 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). E' stata prevista inoltre la possibilità per i lavoratori di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati (il cosiddetto Welfare aziendale). Con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) sono intervenute modifiche alla normativa.

La normativa sui premi di risultato e il Welfare aziendale riguarda solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2022 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.

Il sistema di tassazione agevolata è per un importo complessivamente non superiore a:

  • 3.000 euro;
  • 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

  • sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 5 per cento;
  • o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile.

In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore.

Nel caso in cui il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Nell’eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l’importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.

Nel caso in cui  il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2024, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 589 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell’anno 2022 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

  1. avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato
    l’imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza
    fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali
    ritenute Irpef a titolo d’acconto;
  2. avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato
    a tassazione ordinaria. Condizione necessaria per esercitare tale opzione
    è quella di aver percepito nell’anno 2016 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta
    l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi)
    e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10 per cento.

CU o CUD con il conguaglio fiscale di fine anno

Coloro che hanno comunicato ad uno dei datori di lavoro gli altri redditi percepiti e le altre detrazioni fiscali applicate da datori di lavoro precedenti, possono ottenere da questi un calcolo delle imposte corretto, che comporta notevoli vantaggi, non tanto in sede di compilazione del modello 730, più che altro in termini di ripartizione nei vari mesi delle maggiori imposte dovute per il cumulo dei redditi.

Il modello CU o Cud dell’ultimo datore di lavoro con il conguaglio di fine anno. Quindi coloro che sono stati attenti e prudenti, e che hanno comunicato con il modulo detrazioni al nuovo datore di lavoro, l’ultimo si intende, che nel corso dell’anno, il 2023, hanno intrattenuto più di un rapporto di lavoro dipendente, dovrebbero aver ricevuto un CU 2024 da questo datore di lavoro con le imposte calcolate su tutto il reddito dell’anno, quindi un ammontare corretto di Irpef ed addizionali regionale e comunale. Il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio fiscale di fine anno.

Il CU o CUD complessivo e la compilazione del modello 730 2024. A questo punto i dati riportati nella Certificazione unica 2024 di questo datore di lavoro sono quelli da riportare nel modello 730 2024, Si tratta di un CU o Cud in effetti complessivo, con il conguaglio di fine anno calcolato anche sui redditi erogati dagli altri sostituti d’imposta, ex datori di lavoro.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza interruzione del rapporto.  Un caso particolare è quello del passaggio di dipendenti da un datore a un altro senza interruzione del rapporto di lavoro ad esempio per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento d’azienda. In questi casi il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d’imposta, quindi a calcolare le imposte dovute considerando tutto il reddito del lavoratore, anche quello del precedente datore di lavoro.

Nel caso di passaggio di dipendente da un datore di lavoro a un altro con interruzione del rapporto di lavoro invece, ossia nei casi normali di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento o scadenza del termine nel contratto a tempo determinato, il nuovo datore di lavoro intervenuto a seguito di successiva stipula di un nuovo contratto di lavoro, non è obbligato a proseguire le operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d’imposta. In questo caso, come abbiamo più volte detto e consigliato, è il lavoratore a dover mettere a conoscenza del nuovo datore di lavoro il reddito percepito in precedenza oppure il reddito presunto sul quale vuole farsi calcolare le imposte nelle buste paga.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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