Secondo la Corte di Cassazione l’imposta sulle donazioni non deve applicarsi nel caso di donazioni indirette se non risultino da atti soggetti a registrazione.
In caso di liberalità indirette, infatti, la tassazione si rende necessaria solo nel caso in cui l’atto debba essere sottoposto a registrazione, se vengano registrate volontariamente oppure se il valore superiore a 1.000.000 di euro venga dichiarato dal contribuente in sede di una procedura di accertamento dei tributi.
Il fatto
Tizio, istante, proponeva ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale e che traeva origina da un avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’imposta sulle donazioni.
Tizio infatti aveva ricevuto un trasferimento mediante ordinativo bancario da parte di uno zio paterno concernente denaro e titoli detenuti su conto corrente svizzero.
Tale trasferimento emergeva dall’istanza per la procedura di collaborazione volontaria, di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e veniva riqualificato come liberalità indiretta.
Sia in primo che in secondo grado, tale ricorso veniva respinto ritenendo che il trasferimento concernente attività finanziarie (denaro e titoli), sebbene privo dei requisiti dell’atto pubblico, integri egualmente una liberalità e in quanto tale soggetto a imposta sulle donazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con sentenza 20 marzo 2024, n. 7442 è intervenuta sul tema e interpretando in maniera chiarificatrice la Circolare 11 agosto 2015, n. 30/E dell'Agenzia delle Entrate.
Secondo i Giudici, infatti, la Circolare appare “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta” per la parte in cui viene affermata che l’imposta di donazione debba essere applicata “alle liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.
Partendo dal Testo unico dell’imposta di successione e donazione, gli atti di donazione sono soggetti a registrazione e la mancata applicazione dell’imposta vale in talune ipotesi di donazione indiretta, ovvero quelle in cui il prezzo della compravendita è pagato da persona diversa dall’acquirente.
Alla stregua di ciò, per la Cassazione, la donazione indiretta è tenuta al versamento dell’imposta di donazione solo se l’atto è soggetto a registrazione.
In caso di donazioni informali (ovvero non redatte per iscritto) e a meno che l’atto non venga registrato volontariamente oppure non venga dichiarato dal contribuente in sede di accertamento tributario, le donazioni informali non sono oggetto di tassazione.
Secondo gli Ermellini, il Testo unico provvede a enunciare due principi: da un lato la “facoltà” del contribuente a registrare volontariamente e dall’altro il potere dell’amministrazione di avvertare le liberalità indirette nei casi in cui ecceda il valore di un milione di euro oppure volontariamente confermate dal contribuente