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8 Ottobre 2024
9:00

Lavoro, tutte le novità sul lavoro stagionale e somministrazione

Con il DL Lavoro cambiano il lavoro stagionale, in somministrazione e tanto altro: l'obiettivo generale dell'intervento è quello di aggiungere flessibilità.

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Lavoro, tutte le novità sul lavoro stagionale e somministrazione
Giornalista pubblicista
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Il governo sta lavorando ad un insieme di interventi dedicati al lavoro in Italia, coinvolgendo in particolare il lavoro stagionale e quello in somministrazione, utilizzati in larga misura nel nostro Paese. Vengono toccati anche temi come le controversie, la cassa integrazione e il periodo di prova nei contratti a termine, con l'obiettivo generale di introdurre maggiore flessibilità.

Questo testo, ancora in fase di definizione, si chiama DL Lavoro, o anche Collegato Lavoro e va a toccare diversi aspetti che riguardano la sfera lavorativa dei cittadini.

La versione definitiva sarà approvata nei prossimi giorni, ma al momento le iniziative in discussione hanno sollevato diverse questioni presso i principali sindacati italiani.

Novità per il lavoro in somministrazione

Un tema che ha particolare rilevanza affrontato dal Collegato Lavoro è quello del lavoro in somministrazione. Si parla di una semplificazione che ha l'obiettivo di introdurre maggiore flessibilità negli accordi che si possono stipulare tra lavoratore, agenzie ed aziende.

Attualmente il numero di lavoratori effettivamente assunti a tempo determinato oppure in somministrazione a termine, non può superare il 30% del numero di coloro che operano a tempo indeterminato presso l'utilizzatore, ovvero l'azienda specifica.

Con il DL Lavoro, non si tengono in considerazione per il calcolo i lavoratori che sono assunti dall'agenzia di somministrazione a tempo indeterminato, né i lavoratori che operano per progetti specifici, stagionali, per sostituzione o altri casi in cui è necessaria una certa flessibilità.

Questo da un lato va a semplificare il lavoro in somministrazione, dall'altro è una liberalizzazione molto contestata da alcuni sindacati, come CGIL e UIL, per il rischio precarietà che questa mossa potrebbe comportare.

Cosa cambia per il lavoro stagionale

Con il Collegato Lavoro potrebbero arrivare alcune novità anche in merito al lavoro stagionale, sempre nell'ottica di una maggiore flessibilità. Si tratta di un ampliamento delle possibilità di applicazione di questo tipo di accordo contrattuale, che va a inserire nuove situazioni in cui è utilizzabile.

In particolare le aziende potranno attingere al supporto di lavoratori stagionali per particolari picchi di produzione durante l'anno, ovvero per necessità specifiche dovute ad un aumento del lavoro o ancora di fronte a cambiamenti del mercato che conducono l'impresa a riorganizzarsi.

Anche questo aspetto ha un duplice risvolto: da un lato garantisce maggiore possibilità di scelta per le aziende e quindi flessibilità, dall'altro lato il rischio è quello di un aumento della precarietà, al moltiplicarsi di questo tipo di contratti.

Prospettive per lo smart working

Gli interventi non si fermano qui, perché viene prevista anche una novità interessante per lo smart working. A questo proposito, i datori di lavoro dovranno comunicare al Ministero del Lavoro chi sono i lavoratori inquadrati con il lavoro da remoto, procedendo entro 5 giorni dall'inizio. Tempi serrati quindi per le aziende che intendono avvalersi di lavoratori da casa.

Ricordiamo che l'applicazione libera dello smart working era stata introdotta per il periodo di pandemia, a cui sono conseguite regole più stringenti che prevedono un accordo specifico tra lavoratore e azienda per poter proseguire da remoto.

Lavoro ibrido per le partite IVA con il DL Lavoro

Una novità del decreto riguarda anche gli autonomi, che potranno lavorare per la stessa azienda in parte come dipendenti e in parte come freelance. A questo proposito, è consentito accedere al regime fiscale forfettario, che garantisce un risparmio notevole sulle imposte (al 5% per i primi 5 anni e al 15% per i successivi) utilizzandolo per il lavoro autonomo.

Ricordiamo che questa possibilità fino ad ora non era permessa. Esiste però una limitazione di cui si attendono conferme con l'approvazione definitiva del decreto: il contratto ibrido è possibile solamente se l'azienda ha più di 250 dipendenti, ovvero se si tratta di una grossa realtà.

Il DL Lavoro consente di lavorare in cassa integrazione

Un'altra iniziativa riguarda la cassa integrazione: con il Collegato Lavoro si potrà svolgere una mansione anche se ci si trova in questa situazione. Nel dettaglio, se viene applicata la CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) si potranno intraprendere anche altre attività di tipo lavorativo.

Questo cambiamento consentirà a molti lavoratori che si trovano in questa situazione di attivarsi nonostante lo stop al lavoro dell'azienda di provenienza. Vi è però un limite: bisogna informare per tempo l'ente previdenziale INPS.

Va anche considerato che in questo modo il lavoratore smetterà di ricevere l'indennità spettante in base alla cassa integrazione. Questo strumento è pensato per limitare le situazioni in cui il cittadino percepisce l'indennità senza poter ricevere ricavi da altre aziende.

Periodo di prova nei contratti a termine

Viene inserito anche un chiarimento che riguarda i periodi di prova svolti dai lavoratori all'interno di un'azienda: si parla di una durata massima di 30 giorni, anche se questa può poi variare in base al caso specifico.

Il calcolo da considerare prevede un giorno per ogni 15 di calendario, per cui vengono stabilite regole precise intorno al periodo di valutazione iniziale sia da parte dell'azienda che del lavoratore.

Dimissioni per fatti concludenti

Un punto toccato dal decreto riguarda le dimissioni per fatti concludenti, ovvero quei casi in cui il lavoratore non comunica in modo formale le proprie dimissioni al datore di lavoro, ma si comporta come se non operasse più per l'azienda.

A questo proposito viene introdotta una normativa più stringente, in cui in tali casi il datore di lavoro può comunicare direttamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, terminando il contratto.

Questo sarà possibile solamente se il lavoratore si assenta in modo ingiustificato dal posto di lavoro superando i termini del CCNL specifico oppure oltre 15 giorni. Si parlerà quindi di dimissioni portate comunque avanti dal lavoratore e non di licenziamento.

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