Il divorzio è una delle ipotesi di scioglimento del matrimonio contemplate dal Codice civile all’art. 149.
Con la pronuncia di divorzio cessano gli effetti civili del matrimonio.
La disciplina e il procedimento di divorzio
Si può divorziare sia qualora sia stato contratto matrimonio civile, sia qualora sia stato effettuato matrimonio concordatario.
In ipotesi di matrimonio concordatario, tuttavia, il divorzio cancella i soli effetti civili del matrimonio, che invece resta efficace per quanto riguarda gli effetti religiosi.
La Legge 1 dicembre 1970, n. 898 dispone, all’art. 1, che il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si può divorziare in vari modi:
- Divorzio presso il comune di residenza: è la procedura più economica e veloce, ma può essere attuata solo se non ci sono figli e se c’è accordo tra i coniugi. I coniugi possono concludere, davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza, un accordo di divorzio. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
- Divorzio con negoziazione assistita: si evita di passare per il tribunale, ma sono necessari due avvocati (ogni coniuge deve essere assistito dal proprio avvocato). Viene redatto un accordo di separazione che poi sarà vagliato dal giudice ai fini dell’omologazione. Si può percorrere questa strada, veloce e non troppo costosa, anche se ci sono dei figli, ma in tale ipotesi all’accordo va prestata la massima attenzione poiché deve contenere tutte le indicazioni che riguardano la gestione della prole. La negoziazione assistita può essere praticata, come è intuibile, solo in presenza di accordo tra i coniugi.
- Divorzio consensuale: viene seguita questa strada quando c’è accordo tra i coniugi. Può essere proposto con ricorso congiunto.
- Divorzio giudiziale: tale ipotesi è l’unica percorribile qualora non vi sia accordo tra i coniugi. In questa ipotesi, ciascun coniuge può chiamare in causa l’altro.
Cosa significa contumacia
La contumacia è un istituto del diritto processuale .
Si tratta dell’ipotesi in cui una delle parti, anche se regolarmente citata in giudizio, decide di non costituirsi.
Anche il procedimento di divorzio può svolgersi in contumacia.
Come è stato chiarito in giurisprudenza, solo il divorzio giudiziale può svolgersi in contumacia e non il divorzio consensuale, poiché quest’ultima ipotesi presuppone la sussistenza di un accordo tra i coniugi.
Può accadere, invero, che uno dei coniugi inviti l’altro a presentarsi in giudizio e questi non si costituisca.
Tale ipotesi è ammissibile poiché in caso contrario si costringerebbe uno dei coniugi a rimanere legato all’altro coniuge, il quale rifiuti il divorzio.
La contumacia dell'attore
La contumacia dell’attore si verifica nell’ipotesi in cui l’attore, pur avendo notificato l’atto di citazione, non si costituisce .
In questo caso, su richiesta del convenuto, il processo può proseguire.
Qualora non vi sia richiesta del convenuto, invece, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
Nel procedimento di divorzio non è configurabile la contumacia dell’attore.
La procedura è infatti incardinata presso il giudice competente tramite ricorso, che corrisponde alla costituzione della parte in giudizio.
Qualora il coniuge non prenda parte all’udienza dopo aver presentato ricorso, si verifica la sua assenza e il ricorso presentato resta privo di effetti.
La contumacia del convenuto
Uno dei coniugi può chiamare in causa l’altro coniuge e questi può decidere di non costituirsi in giudizio.
In tale ipotesi il processo prosegue normalmente e la sentenza dispiega i suoi effetti anche nei riguardi del coniuge rimasto contumace.
Cosa spetta ai coniugi
Con la sentenza che pronuncia il divorzio, il tribunale può disporre l’obbligo per un coniuge di corrispondere un assegno periodico all’altro coniuge nell’ipotesi in cui quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati.
Se il coniuge contrae nuovo matrimonio, l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa.
L'abitazione nella casa familiare, come disposto dall’art. 66 c.c., spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età.
Quali sono i tempi
Si può chiedere di divorziare:
- dopo dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale;
- dopo sei mesi in ipotesi di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale;
- dopo sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
E' utile ricordare che, grazie alla Riforma Cartabia, è possibile presentare domanda congiunta di separazione e divorzio.
Per una disamina completa di tutte le questioni relative alla procedura di divorzio, alle tempistiche, all’assegno divorzile si rinvia al seguente articolo:
https://www.lexplain.it/scioglimento-del-matrimonio-art-149-del-codice-civile/