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30 Agosto 2023
13:00

Divorzio in contumacia: cos’è e come funziona

Il divorzio in contumacia avviene nell'ipotesi in cui il coniuge chiamato in causa non si costituisca in giudizio. Vediamo di cosa si tratta.

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Divorzio in contumacia: cos’è e come funziona
Avvocato
divorzio

Il divorzio è una delle ipotesi di scioglimento del matrimonio contemplate dal Codice civile all’art. 149.

Con la pronuncia di divorzio cessano gli effetti civili del matrimonio.

La disciplina e il procedimento di divorzio

Si può divorziare sia qualora sia stato contratto matrimonio civile, sia qualora sia stato effettuato matrimonio concordatario.

In ipotesi di matrimonio concordatario, tuttavia, il divorzio cancella i soli effetti civili del matrimonio, che invece resta efficace per quanto riguarda gli effetti religiosi.

La Legge 1 dicembre 1970, n. 898 dispone, all’art. 1, che il  giudice  pronuncia  lo  scioglimento del matrimonio quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,  accerta  che la comunione  spirituale  e  materiale  tra  i  coniugi  non può essere mantenuta  o ricostituita.

Si può divorziare in vari modi:

  • Divorzio presso il comune di residenza: è la procedura più economica e veloce, ma può essere attuata solo se non ci sono figli e se c’è accordo tra i coniugi. I coniugi  possono  concludere,  davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune  di residenza, un accordo di divorzio. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
  • Divorzio con negoziazione assistita: si evita di passare per il tribunale, ma sono necessari due avvocati (ogni coniuge deve essere assistito dal proprio avvocato). Viene redatto un accordo di separazione che poi sarà vagliato dal giudice ai fini dell’omologazione. Si può percorrere questa strada, veloce e non troppo costosa, anche se ci sono dei figli, ma in tale ipotesi all’accordo va prestata la massima attenzione poiché deve contenere tutte le indicazioni che riguardano la gestione della prole. La negoziazione assistita può essere praticata, come è intuibile, solo in presenza di accordo tra i coniugi.
  • Divorzio consensuale: viene seguita questa strada quando c’è accordo tra i coniugi. Può essere proposto con ricorso congiunto.
  • Divorzio giudiziale: tale ipotesi è l’unica percorribile qualora non vi sia accordo tra i coniugi. In questa ipotesi, ciascun coniuge può chiamare in causa l’altro.

Cosa significa contumacia

La contumacia è un istituto del diritto processuale .

Si tratta dell’ipotesi in cui una delle parti, anche se regolarmente citata in giudizio, decide di non costituirsi.

Anche il procedimento di divorzio può svolgersi in contumacia.

Come è stato chiarito in giurisprudenza, solo il divorzio giudiziale può svolgersi in contumacia e non il divorzio consensuale, poiché quest’ultima ipotesi presuppone la sussistenza di un accordo tra i coniugi.

Può accadere, invero, che uno dei coniugi inviti l’altro a presentarsi in giudizio e questi non si costituisca.

Tale ipotesi è ammissibile poiché in caso contrario si costringerebbe uno dei coniugi a rimanere legato all’altro coniuge, il quale rifiuti il divorzio.

La contumacia dell'attore

La contumacia dell’attore si verifica nell’ipotesi in cui l’attore, pur avendo notificato l’atto di citazione, non si costituisce .

In questo caso, su richiesta del convenuto, il processo può proseguire.

Qualora non vi sia richiesta del convenuto, invece, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

Nel procedimento di divorzio non è configurabile la contumacia dell’attore.

La procedura è infatti incardinata presso il giudice competente tramite ricorso, che corrisponde alla costituzione della parte in giudizio.

Qualora il coniuge non prenda parte all’udienza dopo aver presentato ricorso, si verifica la sua assenza e il ricorso presentato resta privo di effetti.

La contumacia del convenuto

Uno dei coniugi può chiamare in causa l’altro coniuge e questi può decidere di non costituirsi in giudizio.

In tale ipotesi il processo prosegue normalmente e la sentenza dispiega i suoi effetti anche nei riguardi del coniuge rimasto contumace.

Cosa spetta ai coniugi

Con la sentenza che pronuncia il divorzio,  il  tribunale può disporre l’obbligo per un coniuge di corrispondere un assegno periodico all’altro coniuge nell’ipotesi in cui quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati.

Se il coniuge contrae nuovo matrimonio, l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa.

L'abitazione  nella  casa  familiare, come disposto dall’art. 66 c.c.,  spetta  di  preferenza  al genitore cui vengono  affidati  i  figli  o  con  il  quale  i  figli convivono  oltre  la  maggiore   età.

Quali sono i tempi

Si può chiedere di divorziare:

  • dopo dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di  separazione  personale;
  • dopo  sei  mesi  in ipotesi  di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si  sia trasformato in   consensuale;
  • dopo sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a  seguito  di  convenzione  di negoziazione assistita.

E' utile ricordare che, grazie alla Riforma Cartabia, è possibile presentare domanda congiunta di separazione e divorzio.

Per una disamina completa di tutte le questioni relative alla procedura di divorzio, alle tempistiche, all’assegno divorzile si rinvia al seguente articolo:

https://www.lexplain.it/scioglimento-del-matrimonio-art-149-del-codice-civile/

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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