Divieto di scommesse e obbligo di denuncia per calciatori e società di calcio (Art. 24 Codice di Giustizia sportiva FIGC)

L’art. 24 del Codice di giustizia sportiva della FIGC vieta espressamente ai calciatori, ai tesserati e ai membri dell’ordinamento federale di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, in ambito calcistico. L'articolo 24, inoltre, disciplina anche i casi di coinvolgimento diretto delle società di calcio e l’obbligo di informare la Procura Federale per chi è informato dei fatti.

17 Ottobre 2023
17:00
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Divieto di scommesse e obbligo di denuncia per calciatori e società di calcio (Art. 24 Codice di Giustizia sportiva FIGC)
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L’art. 24 del Codice di giustizia sportiva della FIGC in materia di “Divieto di scommesse e obbligo di denuncia” vieta espressamente ai calciatori, ai tesserati e ai membri dell’ordinamento federale di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente,  in ambito calcistico. In particolare, scommesse che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.

Lo stesso articolo 24 disciplina anche i casi di coinvolgimento diretto delle società di calcio e l’obbligo di informare la Procura Federale per chi è informato dei fatti. Tutto a pena pesanti sanzioni.

I recenti casi di scommesse illegali operate in ambito calcistico hanno riportato l’attenzione sul tema e sulla normativa di settore rivolta ai calciatori e ai soggetti dell’ordinamento federale.

Queste le domande più ricorrenti: perché i calciatori non possono scommettere? Il divieto vale per ogni tipologia sportiva o solo per alcuni ambiti? Cosa rischiano le società di calcio coinvolte?

Vediamo insieme i risvolti giuridici di questa vicenda.

Sommario

Cosa prevede il Codice di giustizia sportiva sul divieto di scommesse

Il "divieto di scommesse e l’obbligo di denuncia" per calciatori e società di calcio è disposto espressamente dall’art. 24 del Codice di giustizia sportiva che, in generale, detta la disciplina e le sanzioni applicabili ai membri della FIGC.

Ecco il testo ufficiale dell’articolo 24, comma 1 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC (Federazione Italia Giuoco Calcio):

“1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA”.

Accanto al comma 1 dell’art. 24, vi è il comma 2 rivolto al settore dilettantistico e giovanile:

“2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.

Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.

La prima cosa da individuare è l’elenco soggetti a cui è vietato di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente.

L’art. 24 ha come destinatari soggetti ben precisi, ossia:

  • Dirigenti;
  • Soci;
  • Tesserati;
  • ai soggetti dell'ordinamento federale;

delle società che appartengono al settore professionistico, nonché quelli appartenenti al settore dilettantistico e a quello giovanile.

Nei tesserati delle società vi sono i calciatori professionisti e dilettanti.

Perché i calciatori non possono scommettere?

La ragione per cui tali soggetti non devono scommettere sulla propria squadra o, più in generale, nel settore calcistico, risiede nell' estrema vicinanza che essi hanno con questo ambito.

Potrebbero ad esempio esercitare delle influenze in merito, anche in base alle proprie conoscenze e falsarne, quindi, i risultati.

Lo dimostra il fatto che il divieto non vale tout court, per ogni tipologia di sport ma solo, appunto, per tutte le scommesse che riguardano partite di calcio e simili.

Scommesse che in ogni caso dovranno essere compiute su siti e sistemi legali e riconosciuti.

Quindi rispondendo alle curiosità dei tifosi di calcio, su cosa può fare un calciatore nell'ambito del settore scommesse, un calciatore può scommettere su altri sport e può anche giocare a poker o scommettere su ambiti diversi.

Cosa rischiano le società di calcio coinvolte

L’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva della FIGC non si ferma ai soli primi due commi, ma prevede:

  • un terzo comma riguardo alle sanzioni per la violazione del divieto di cui al comma 1 (scommesse nel settore professionistico del calcio) e comma 2 (scommesse nel settore dilettantistico e del settore giovanile nel calcio),
  • ed un quarto comma 4 che coinvolge direttamente le responsabilità delle società di calcio.

Il comma 4 dell’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC recita:

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)”.

Qui bisogna circoscrivere bene il perimetro di responsabilità delle scommesse sul calcio.

Il comma 4 dell’art. 24 si riferisce in primis al caso in cui un dirigente, un socio o un tesserato, ivi compreso i calciatori, della società appartenenti al settore professionistico (come nel caso delle squadre di calcio della serie A o serie B italiana), viola il “divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA”.

Analogo discorso per i tesserati del settore dilettantistico o del settore giovanile.

Ebbene, in questi casi, se oltre al comportamento in violazione di questi soggetti persone fisiche, viene accertato una responsabilità che deve essere “diretta”, scatta la possibile combinazione di sanzioni:

  • quelle previste dall’articolo 8, comma 1, lettera g), h), i), l);
  • e quelle previste sempre dall’articolo 24 al comma 3.

Prima di affrontare le sanzioni, quindi il cuore del rischio sanzionatorio per calciatori e società, dirigenti e tesserati, c’è un altra violazione da affrontare.

Cosa rischia chi era informato e non si è rivolto alla Procura Federale?

Passiamo ai soggetti che, in tali circostanze, siano informati di quanto stia accadendo.

Si tratta  del comma 5 dell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, parte prima:

“5. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale”.

Chi sono i soggetti dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che hanno l’obbligo di informare la Procura Federale?

L’Art. 2 – "Ambito di applicazione soggettivo" del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce al comma 1 che “Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”.

Il comma 2 poi stabilisce che “Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”.

Coordinando queste due norme, si può definire come obbligate ad informare la Procura Federale tutte le società di calcio, ma anche tutti i dirigenti, atleti, tecnici e ufficiali di gara.

Capiamo ora le varie sanzioni, per chi viola il comma 1 e 2, ossia chi viola il divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, nel settore professionistico ma anche nel settore dilettantistico e nel settore giovanile.

Capiamo altresì le sanzioni per le società con accertata responsabilità diretta nelle violazioni appena descritte.

Ed infine le sanzioni per chi è informato dei fatti ed ha l’obbligo di informare la Procura Federale in maniera immediata, ossia senza indugio.

Sanzioni per i calciatori, Dirigenti e tesserati: rischio almeno 3 anni di squalifica e 25 mila euro di multa

Il comma 3 dell’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00".

Chi rischia la squalifica di almeno 3 anni e l’ammenda di almeno 25 mila euro?

Chi tra soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati (compreso calciatori), viola il divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.

Sanzioni per la società: rischio penalizzazione, retrocessione, esclusione dal campionato

Il comma 4 dell’articolo 24 stabilisce che “Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)".

La prima cosa da sottolineare che si parla di applicazione anche congiunta, in base alla gravità del fatto. Ossia anche più di una sanzione di quelle elencate nell’articolo 8, comma 1, lettere g), h), i), l).

Ecco le sanzioni di cui articolo 8, comma 1, lettere g), h), i), l):

g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;

i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale.

Si tratta di sanzioni pesanti, che però scattano se è accertata la responsabilità diretta delle società nelle scommesse dei propri tesserati.

Sanzioni per chi è informato dei fatti e non informa la Procura Federale: rischio squalifica di almeno 6 mesi e ammenda di 15.000 euro

Il comma 5 dell’articolo 24 come abbiamo stabilisce che i soggetti che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale.

Chi non ottempera all’obbligo di informare la Procura Federale, con una tempistica celere, ossia senza indugio, incorre nella sanzione prevista nella seconda parte del comma 5 dell’articolo 24:

“Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00”.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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