Il diritto d’autore e il copyright sono due istituti giuridici disciplinati in maniera differente all’interno del nostro ordinamento, tuttavia entrambi hanno lo scopo di tutelare le opere dell’ingegno dell’uomo.
Si parla di opere dell'ingegno con riferimento a tutte quelle creazioni dell’intelletto frutto della fantasia e della creatività umana che, in quanto tali, sono caratterizzate dall’unicità e dall’originalità.
Che si tratti di musica, cinema, moda o design, l’essere umano può dar prova della propria creatività, plasmando in maniera tangibile e innovativa l’idea da cui nasce quel progetto.
Come detto, però, diritto d’autore e copyright non sono la stessa cosa, ecco perché è importante conoscerne le differenze.
Cosa si intende per diritto d’autore
Il diritto d'autore assicura agli autori il diritto esclusivo di utilizzare, riprodurre e diffondere le proprie opere, ma anche di poter ottenere un equo compenso per l’utilizzo delle proprie creazioni da parte di terzi.
In quanto tale, il diritto d’autore è riconosciuto a titolo originario in capo all’autore, ovvero già solo per la creazione dell’opera e comprende così i diritti morali e i diritti patrimoniali.
I diritti morali tutelano la personalità dell’autore e permangono anche nel caso in cui questi dovesse cedere i diritti dell’opera. Questi comprendono il rispetto del nome dell’autore, l’autenticità dell’opera e la sua libertà di diffusione della stessa, ma anche il diritto del produttore di ritirare dal mercato l’opera.
I diritti patrimoniali invece intendono assicurare la tutela degli interessi economici dell’autore, permettendogli di godere dell’utilizzazione economica frutto della riproduzione, diffusione, rappresentazione o distribuzione dell’opera.
A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali possono essere acquistati, alienati o trasmessi ad altri soggetti, in tutte le forme e i modi consentiti dalla legge.
Purché testimonianza dell’originalità creativa, le creazioni tutelate dal diritto d’autore in questione possono appartenere ai campi più disparati: letteratura; musica; arti figurative; architettura; teatro; cinematografia; fotografia; software; disegni industriali; banche dati.
Per quanto il diritto d’autore sia chiamato ad adeguarsi all'evoluzione delle nuove tecnologie dell’informazione, le origini della disciplina normativa risalgono a molti anni fa. Fu la Convenzione di Berna del 1886 a trattare per la prima volta a livello internazionale l’esigenza di garantire la paternità delle opere ai propri autori, sancendo la loro tutela creativa.
Da questa poi, nel corso del tempo, ha tratto origine anche la legge italiana sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, da ultimo quella prevista dal decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148) e che tutela le cd. opere di ingegno di carattere creativo.
Sebbene nel lessico comune si tende a parlare indistintamente di diritti d’autore e copyright, questi attengono a due accezioni diverse della tutela della creazione.
Vediamo di seguito cos’è il copyright.
Cos’è il copyright
Il copyright, solitamente individuato anche con il simbolo ©, attiene anch’esso al riconoscimento delle opere dell’ingegno dell’uomo, accentuando tuttavia l’aspetto dello sfruttamento commerciale.
Il termine copyright deriva dalla lingua inglese e letteralmente significa “diritto di copia”, in quanto tale infatti un’opera coperta da copyright assicura al proprio autore il suo diritto esclusivo di utilizzazione, anche in termini di monetizzazione derivante dalla sua diffusione da parte di altri.
Per questa ragione si definisce proprietà del copyright, dal momento che il concetto è strettamente legato al fatto che l’autore detiene i copyright di un’opera quando la stessa sia creata su di un supporto fisico.
Qualora però l’autore decidesse di cederne i diritti, avrebbe la possibilità di ottenere i proventi economici generati dall’eventuale copia o riproduzione della sua creazione da parte di altri.
Per esempio, lo scrittore che cede alla casa editrice il suo romanzo e i conseguenti diritti. Così facendo, la casa editrice sarà la sola a poter pubblicare e mettere in commercio l’opera. Chiunque dovesse impossessarsene e riprodurla, violerebbe i copyrights.
Quali tipologie di opere sono soggette al copyright
Ecco una lista di opere che possono essere soggette al copyright:
- programmi TV, film e video online, ovvero le opere audiovisive;
- musiche, melodie, canzoni e registrazioni audio;
- articoli, libri, partiture musicali e più in generale le opere scritte;
- opere visive;
- opere teatrali;
- videogiochi, software.
Qual è la differenza tra copyright e copyleft?
Il copyleft è l’esatto contrario del copyright e il significato gioca proprio sul doppio senso della lingua inglese.
Mentre il termine “right” significa “diritto” ma anche “destra”, la parola “left” significa allo stesso tempo sia “lasciato” che “sinistra”.
Questa ambiguità linguistica è alla base della differente disciplina del copyleft.
Il copyleft trae origine dal web e dalla sua caratteristica di permettere a tutti gli utenti di scambiare rapidamente tra loro i diversi contenuti. Il copyleft è quindi ancorato al concetto di disponibilità in rete di un contenuto digitale.
Per questo, di prassi, il termine copyleft è usato con riferimento a software che vengono liberamente messi a disposizione online da parte dei propri sviluppatori informatici.
Qual è la differenza tra diritto d’autore e copyright
Diritto d’autore e copyright non sono la stessa cosa, nonostante spesso si faccia riferimento all’uno o all’altro in maniera intercambiabile.
L’utilizzo improprio infatti potrebbe generare non pochi fraintendimenti, non tenendo conto invece delle caratteristiche di questi due istituti. Ecco perché è importante conoscerne le differenze.
Innanzitutto, il diritto d’autore ha una porta più ampia dal momento che tutela la paternità dell’autore rispetto alla creazione dell’opera, mentre il copyright attiene più alla considerazione economica-commerciale che può derivare dall’utilizzazione di quella stessa creazione.
Per questa ragione il diritto d’autore tutela l’opera sin dalla sua creazione e prescindere che approdi o meno sul mercato; a differenza del copyright il cui riconoscimento della proprietà deve essere frutto della registrazione del marchio o del deposito del brevetto.
In estrema sintesi, mentre il copyright protegge l'opera dell'autore, il diritto d'autore protegge l'autore stesso.
Qual è la differenza tra copyright e Creative Commons
Il copyright (©) tutela l’opera da tutti quegli utilizzi e riproduzioni improprie che non siano state autorizzate dall’autore.
Al contrario di ciò, invece, le licenze Creative Commons (CC) consentono all’autore di trattenere solo alcuni dei diritti sull’opera mentre viene consentito il libero riutilizzo, ma anche la libera diffusione dell’opera senza alcuna necessità di autorizzazione.
Mentre con il copyright “tutti i diritti sono riservati”, nel caso delle licenze creative commons si suole dire che “alcuni diritti sono riservati”.
Per questa ragione, esistono 6 tipi di licenze creative commons e suddivise in base al diritto che l’autore intende trattenere per sè:
- CC – BY – Attribuzione, ovvero consente di modificare/copiare/ridistribuire l’opera, purchè venga menzionato il nome dell’autore;
- CC – BY – SA – Attribuzione – Condividi allo stesso modo, è consentita la ridistribuzione dell’opera purchè anche questi diritti siano liberi con la stessa licenza e venga menzionato l’autore;
- CC – BY – NC – Attribuzione – Non commerciale, è possibile modificare purchè venga indicato l’autore, tuttavia non sono consentiti usi commerciali;
- CC – BY – NC -SA – Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo, è consentita la ridistribuzione/modificazione dell’opera, purchè si citi l’autore, non venga fatto un uso commerciale e venga conservata la medesima licenza;
- CC – BY – ND – Attribuzione – Non opere derivate, l’opera può essere solo copiata e distribuita nella sua versione originale e menzionando l’autore;
- CC – BY – NC – ND – Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate, l’opera può essere condivisa solo in forma originale, citando l’autore e senza scopi commerciali.
Qual è la differenza tra diritto d’autore, brevetto e marchio
Vediamo quali sono le diverse caratteristiche tra diritto d’autore, brevetto e marchio.
Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno per il solo fatto di essere state create. In quanto tale, il riconoscimento non necessita di alcuna formalità e la sua durata è di circa 70 anni dopo la morte dell’autore.
Il brevetto attiene alla tutela delle invenzioni di tipo tecnico-scientifico e che sono idonee ad apportare delle innovazioni all’ambito industriale: pensiamo all’invenzione di un macchinario. Il titolare del brevetto esercita un diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione.
Il marchio, infine, riguarda la tutela di un segno distintivo e riconoscibile che in quanto tale assicura la corrispondenza univoca a un certo prodotto. Esso dura 10 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.
Come funziona il diritto d’autore in Italia: la tutela
In Italia, il diritto d’autore è disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, oltre che da alcuni articoli del Codice Civile (artt. 2575 – 2583).
Si aggiungono a questi strumenti normativi anche le diverse direttive comunitarie che sono intervenute in materia di diritto d’autore e a cui l’Italia è stata chiamata a uniformarsi con lavori di adeguamento.
Il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 22, ha dato attuazione alla Direttiva 2011/77/UE, che modifica la Direttiva 2006/116/CE, e concerne la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
Successivamente, con il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, è stata data attuazione alla Direttiva 2012/28/UE, relativa a "taluni utilizzi consentiti di opere orfane".
Con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 è stata recepita la Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.
Infine, il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 ha introdotto ulteriori specificazioni al fine di conformare l'ordinamento interno, in particolare la legge 22 aprile 1941, n. 633, alle disposizioni previste dalla Direttiva.
Nonostante la disciplina generale non prevede dei vincoli formali perché l’opera sia tutelata, l’autore ha la possibilità di depositare la propria creazione sul Registro Pubblico Generale delle Opere Protette e la cui tenuta è rimessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Ciò non significa che il deposito e la registrazione presso questo Registro siano atti costitutivi del diritto d’autore, ma piuttosto queste svolgono una funzione amministrativa di pubblicità-notizia.
L’omesso deposito non pregiudica in alcun modo il diritto d’autore.
Un’ulteriore strumento di tutela in capo all’autore di un’opera, è la sua registrazione SIAE perchè, pur trattandosi di una società senza scopo di lucro, ben potrà attivarsi in caso di plagio semplicemente accertando l’esistenza dell’atto di iscrizione dell’autore e della sua opera.
L’opera dell’ingegno dell’uomo deve connotarsi di alcuni elementi imprescindibili: originalità, creatività e novità.
Originalità dell’opera
Per originalità dell’opera deve intendersi quella accezione innegabile che l’autore ha conferito alla sua creazione, riconducibile solo alla sua personalità.
Novità dell’opera
Per novità dell’opera deve intendersi quel carattere assolutamente eccezionale e caratterizzante che, in quanto tale, si rende essenziale per la riconoscibilità dell’opera.
Creatività dell’opera
La creatività è da intendersi come l’insieme di qualità e accezioni non banali e caratterizzanti che possano rivelare la personalità dell’autore.
Quando non vale più il copyright
Il copyright vale dal momento della sua creazione e fino a 70 anni dopo la morte dell’autore.
Ciò significa che, una volta scaduto, l’opera diviene di pubblico dominio, con il risultato che chiunque potrà pubblicare e usufruire liberamente dell’opera.
Le sanzioni per violazione del diritto d’autore
Le conseguenze che possono discendere dalla violazione del diritto d’autore non devono essere sottovalutate.
Le sanzioni infatti variano a seconda del tipo di violazione commessa e ciò a seconda che si tratti di un illecito civile, amministrativo oppure di un reato.
Le conseguenze sono disciplinate agli artt. 158 e seguenti della Legge sulla protezione del diritto d’autore.
Nel caso dell’illecito civile (artt. 158 – 167 della Legge sulla protezione del diritto d’autore) a esempio, per ipotesi di plagio o di contraffazione dell’opera tutelata dal diritto d’autore, l’autore originario avrà diritto a richiedere il ritiro dal mercato oppure la distruzione del bene. Inoltre, avrà diritto al risarcimento che verrà calcolato in base al rapporto sussistente tra danno emergente e lucro cessante.
Per quanto concerne l’illecito amministrativo (ai sensi dell’art. 174 e ss. della Legge sulla protezione del diritto d’autore), oltre alla sanzione, il soggetto autore della violazione potrà essere destinatario della sospensione professionale o commerciale da 6 mesi a 1 anno.
Infine, per quanto attiene alla commissione di un illecito avente rilevanza penale, la pena sarà una sanzione pecuniaria, con eventuale sospensione dell’attività commerciale e professionale e, in casi particolarmente gravi, approdare sino alla reclusione in carcere.