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6 Dicembre 2023
13:00

Diritto all’oblio oncologico: cos’è e come funziona la legge approvata al Senato

E' stata appena approvata in via definitiva la legge sul diritto all'oblio oncologico ovvero il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. Vediamo in dettaglio cosa vuol dire diritto all'oblio oncologico e che significato assume, nel contesto europeo, l'approvazione di questa legge.

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Diritto all’oblio oncologico: cos’è e come funziona la legge approvata al Senato
Avvocato
diritto all'oblio oncologico
L’Italia è avanti per la tutela del diritto all’oblio oncologico.

Ieri c’è stato il sì definitivo al progetto di legge sull’oblio oncologico, che pone fine a ogni genere di discriminazione nei confronti di chi si è ammalato di tumore: una legge fondamentale, poiché fino a oggi, coloro che erano guariti da una grave malattia, continuavano a subire le conseguenze negative del loro passato nell’ ipotesi in cui volessero accedere, ad esempio, a servizi bancari ovvero nel caso in cui volessero partecipare ai concorsi pubblici.

Il diritto all’oblio oncologico è “il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica”, come specificato, all’art. 1, comma 2.

Le finalità della legge appena approvata sono ben spiegate all’art. 1:

Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44 final), del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848”.

Cosa significa diritto all’oblio?

Il diritto all’oblio consiste nel diritto del singolo di ottenere la cancellazione dei propri dati dal web.

Colui che non vuole che determinate pagine vengano generate qualora si ricerchi il suo nome nel web, può chiedere, dunque, che le stesse vengano deindicizzate. La richiesta va effettuata al gestore del motore di ricerca e in caso di esito negativo, ci si può rivolgere al Garante della privacy o all'autorità giudiziaria.

Il diritto all’oblio, dunque, tutela tutti, senza distinzione alcuna.

Il diritto all’oblio oncologico, invece, riguarda una determinata categoria di persone, ovvero coloro che sono guarite da una patologia tumorale, e significa diritto per costoro a non essere discriminati in ragione della pregressa condizione.

Sulla base del diritto all’oblio oncologico, infatti, coloro che si sono ammalati di tumore e sono guariti non saranno tenuti a dichiarare il loro pregresso stato patologico quando dovranno, ad esempio, stipulare un contratto con una banca.

Cosa prevede la legge sul diritto all’oblio oncologico

La legge tutela coloro che sono guariti da una patologia tumorale affinché non vengano effettuate discriminazioni a loro danno, sia per quanto riguarda la contrattazione, in particolare in ambito bancario, sia per quanto riguarda le procedure concorsuali.

In particolare, è previsto che, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti (anche relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi) non è ammessa la richiesta sullo stato di salute relativo a patologie oncologiche pregresse se la guarigione si è conclusa, senza recidive, da più di dieci anni, qualora tali informazioni siano suscettibili di influenzare i termini contrattuali.

Il periodo considerato è di cinque anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Qualora le informazioni indicate siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente.

La violazione delle disposizioni in questione determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi ma non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. Questo poiché la nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Sono inoltre previste disposizioni relative all’accesso alle procedure concorsuali.

Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è infatti vietato richiedere le informazioni relative a pregresse patologie oncologiche, se sono trascorsi dieci anni (o cinque nel caso di minori di anni 21) dalla guarigione senza recidive.

Quali sono le stime?

Sulla base dei dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2022 vi sono sono state stimate 390.700 nuove diagnosi di cancro, in aumento rispetto al 2020, anno in cui le diagnosi sono state 376.600.

Dove è stata approvata in Europa una legge simile?

In Europa leggi in materia sono state approvate, tra l’altro, in Francia, Belgio, Lussemburgo e Olanda.

Sul punto va citata un’importante risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 con cui si sottolinea che: “i pazienti oncologici non dovrebbero subire una "doppia punizione" nella vita quotidiana” e si chiede “l'adozione di una direttiva contro la discriminazione, nonché l'equa e giusta attuazione delle direttive sui servizi finanziari, quali la direttiva relativa ai contratti di credito, senza discriminare in alcun modo i pazienti oncologici e i sopravvissuti alla malattia”.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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