Il diritto di sciopero è codificato all’art. 40 della Costituzione, ed è dunque uno dei diritti fondamentali di cui godono i lavoratori. La stessa collocazione nell’ambito del testo costituzionale rende evidente il collegamento tra diritto di sciopero e libertà di associazione sindacale, codificata ex art. 39 della Costituzione.
L’esercizio del diritto di sciopero, invero, rappresenta uno dei possibili mezzi di lotta sindacale.
Cos’è il diritto allo sciopero: l’art. 40 Cost.
L’esercizio del diritto di sciopero consiste nell’astensione collettiva dei lavoratori dallo svolgimento della prestazione lavorativa, volto a rivendicare la tutela di una serie di diritti. L’art. 40 della Costituzione dispone espressamente che: “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
Il diritto di sciopero è riconosciuto anche nell’ambito delle fonti di carattere sovranazionale. Viene infatti stabilito, all’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che: “I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero”.
Per quanto concerne i riferimenti legislativi in materia, viene in rilievo la legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito con riguardo ai servizi pubblici essenziali.
Per quanto riguarda i contratti collettivi, invece, sono generalmente ammesse le cosiddette “clausole di tregua sindacale” o di “pace sindacale” ovvero clausole in base alle quali il sindacato si impegna a non mettere in discussione il contenuto dell’accordo per tutta la durata del contratto collettivo. I lavoratori, di conseguenza, resterebbero liberi di esercitare il diritto di sciopero.
Chi ha diritto allo sciopero?
In linea generale, tutti i lavoratori hanno il diritto di scioperare. Sono previste solo alcune limitazioni per categorie peculiari come gli appartenenti alle Forze armate.
Come si esercita il diritto allo sciopero
Come sottolineato dal Tribunale di Brescia, con sentenza del 5 agosto 2013, n. 642: “l diritto di sciopero è garantito dall'art. 40 Cost., norma di carattere precettivo e d'immediata attuazione con cui il costituente italiano ha inteso riconoscere non soltanto la libertà di sciopero, me anche un diritto soggettivo di sciopero, il diritto cioè, del lavoratore subordinato di astenersi dal lavoro senza rendersi cosi facendo, inadempiente e come tale passibile delle sanzioni civili conseguenti all'inadempimento contrattuale. Deve ritenersi che tale diritto nel caso di specie, stante le particolarità dei caso, comprenda, oltre che l'adesione allo sciopero, anche l'attività prodromica di organizzazione dello sciopero stesso”.
Il lavoratore, dunque, ha diritto di astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa ma anche di effettuare tutte quelle attività che risultano prodromiche all’esercizio del diritto di sciopero.
Il diritto di sciopero, secondo alcuni, può essere esercitato a sorpresa, mentre secondo altra opinione, è necessario fornire un congruo preavviso.
Il preavviso è invece necessario in ipotesi in cui lo sciopero interferisca con l’erogazione di servizi pubblici essenziali.
Tipologie di sciopero
Nella casistica sono state individuate due tipologie principali di sciopero:
- Sciopero “a scacchiera”: vi è un'alternanza tra reparti nell’esercizio del diritto di sciopero.
- Sciopero “a singhiozzo”: vi sono brevi fasi in cui si effettua l’astensione dal lavoro alternate a fasi in cui il lavoro riprende.
Cos’è lo sciopero bianco
Lo sciopero bianco si verifica quando vi è un’ astensione dall’attività lavorativa ma i lavoratori sono comunque presenti sul posto di lavoro.
Quali sono i limiti del diritto allo sciopero
I limiti all’esercizio del diritto di sciopero vengono sintetizzati efficacemente dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza del 17 dicembre 2004, n. 23552.
La Cassazione, in particolare, ha stabilito che “Il diritto di sciopero, che l'art. 40 cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra – stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma – limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti”.
Di conseguenza, si ha sciopero “in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi – anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro- ”.
Quanto ai limiti del diritto di sciopero, la Corte di cassazione ha chiarito che sono vietate “le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende”.
Non possono invece costituire limiti all’esercizio del diritto di sciopero valutazioni relative alla fondatezza, alla ragionevolezza o all’importanza delle pretese perseguite “nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d'interventi dei sindacati, mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso”.
Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo lo sciopero volto a tutelare l'interesse dei lavoratori riguardante l'orario di lavoro, pur se formalizzato dalla presenza di tre dei sei lavoratori dipendenti della società e comunicato al datore di lavoro nella stessa giornata.
Limiti al diritto di sciopero sono rappresentati, inoltre, dal rispetto della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla 11 aprile 2000, n. 83.
Tale legge, come anticipato, riguarda il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, in riferimento all’erogazione dei servizi pubblici essenziali.
Quando non si può scioperare
Taluni accordi integrativi prevedono periodi nell’ambito dei quali non può essere proclamato lo sciopero, ad esempio:
- dal 10 al 20 agosto;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì che precede la Pasqua al martedì successivo.
Il lavoratore che sciopera viene pagato?
Il lavoratore che sciopera non viene pagato poiché è contrattualmente inadempiente, tuttavia non subisce le ulteriori conseguenze che potrebbero essere legate al mancato adempimento della prestazione lavorativa, come la risoluzione del contratto di lavoro e l’obbligo di risarcire i danni.
Diritto allo sciopero e studenti
Con riguardo allo sciopero degli studenti, va premesso che lo sciopero è collegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa. Per questo motivo, gli studenti in quanto tali non avrebbero diritto a scioperare. La Corte di cassazione si è espressa sovente sull’argomento. La Corte di cassazione, sezione V penale, ad esempio, con sentenza del 23 febbraio 2016, n. 7084 ha stabilito che: “L'esercizio di diritti fondamentali, quale quelli di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero, non può ritenersi legittimo quando trasmodi in lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, non potendo in tal caso ritenersi applicabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. (Fattispecie riferita ai reati di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio accertati a carico di uno studente che, nell'ambito di uno "sciopero", aveva impedito per alcune ore l'accesso alla scuola e lo svolgimento delle consuete attività didattiche ai docenti e ad altri studenti non manifestanti, con corrispondente lesione del diritto allo studio di questi ultimi)”.