Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia del 2 febbraio 2024, n. 277 è stato stabilito che una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del merito, che ha svolto servizio in qualità di ATA e poi di DSGA a tempo determinato, una volta inquadrata in ruolo, ha diritto alla ricostruzione di carriera e al riconoscimento dell’integrale anzianità di servizio.
Per questo motivo, la dipendente ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive e a vedersi riconosciuti la progressione stipendiale e il conseguente trattamento economico corrisposto al personale di ruolo.
I fatti di causa
Un dipendente del Ministero dell’Istruzione e del merito, prima di essere inquadrata in ruolo, ha prestato servizio, in un primo momento in qualità di ATA e successivamente in qualità di DSGA, a tempo determinato, sulla base di una serie di contratti a termine.
La dipendente faceva ricorso al Tribunale di Milano, che dichiarava la sussistenza del diritto della stessa alla ricostruzione di carriera e al riconoscimento dell’integrale anzianità di servizio a fini giuridici, economici e pensionistici per il servizio prestato a tempo determinato nonché a vedersi applicati lo stesso trattamento economico e la stessa progressione stipendiale riconosciuti al personale di ruolo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva dunque condannato a provvedere alla ricostruzione di carriera e al versamento in favore della ricorrente della somma di euro 6.754,79, per differenze retributive per la carriera di ATA, e di euro 1.443,04, per differenze retributive relative alla carriera di DSGA, oltre interessi.
La sentenza non è stata eseguita dall’Amministrazione, così la dipendente ha proposto giudizio di ottemperanza.
Con memoria depositata successivamente, parte ricorrente ha comunicato che, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero effettuato il pagamento delle differenze retributive, ma non ha provveduto alla ricostruzione di carriera, continuando così a collocarla in una fascia stipendiale inferiore a quella corretta e continuando a corrisponderle una retribuzione inferiore a quella spettante.
La sentenza del Tar Lombardia
Per il Tar Lombardia il ricorso è fondato.
Il Tar ha infatti rilevato che l’Amministrazione risulta ancora inadempiente nei confronti della dipendente quanto all’aspetto della ricostruzione di carriera.
L’Amministrazione è stata dunque condannata a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro il termine di novanta giorni.