La grazia e la commutazione della pena sono atti di clemenza di portata individuale.
L’articolo 87 della Costituzione, elencante i poteri e le facoltà del Presidente della Repubblica, riportando tra questi anche la concessione della grazia e della commutazione della pena:
“Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica”.
Il potere di grazia è di origine antichissima, già all’epoca delle monarchie assolute era di appannaggio esclusivo del sovrano, il quale graziava il condannato a morte concedendogli la vita.
Grazie al solco tracciato dall’avvento del sistema parlamentare moderno la concessione della grazia passa dall’essere un esercizio di virtù del sovrano, al diventare un atto di clemenza del Parlamento o del Presidente della Repubblica.
Tanto la commutazione della pena quanto la grazia si fondano sull’indulgentia principis, inteso cioè come il raggiungimento dell’obiettivo di risocializzazione del reo, a cui ispira il nostro ordinamento, e che rende non più utile la prosecuzione della pena.
La grazia, come detto, è un atto di clemenza concesso dal potere discrezionale del Presidente della Repubblica e rappresenta un tipo di atto particolare poiché va a beneficio di una determinata persona. Come nel caso dell’indulto, la grazia consente di condonare la pena, integralmente o parzialmente, da cui è travolto il condannato o commutare la stessa in un’altra prevista dall’ordinamento.
L’articolo 174 del Codice Penale, rubricato (cioè intitolato) “Indulto e grazia” accomuna i due istituti:
“L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.
Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151”.
L’effetto del provvedimento di grazia è di estinguere sia la pena principale sia la pena accessoria, salvo che sia espressamente previsto dal decreto; tuttavia non estingue gli effetti penali della condanna.
Il procedimento di concessione della grazia
Il procedimento con cui viene concessa la grazia è disciplinato dall’articolo 681 del Codice di Procedura Penale, il quale dispone che:
- la domanda di grazia è sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto;
- è diretta al Presidente della Repubblica e presentata al Ministro di grazia e giustizia;
- se il condannato è detenuto o internato, la domanda di grazia può essere presentata al Magistrato del Tribunale di Sorveglianza.
Sulla domanda di grazia esprime il proprio parere il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello; in alternativa, se il richiedente fosse detenuto, il parere spetterebbe al Magistrato di Sorveglianza.
Una volta emesso il parere e collezionati gli elementi utili a ricostruire la storia del condannato, la sua posizione giuridica e intervenuto il perdono dalle persone offese del reato, il Ministro di grazia e giustizia trasmette la domanda al Presidente della Repubblica, corredandola del proprio giudizio favorevole o meno alla clemenza da accordare.
La grazia può anche essere concessa in assenza di domanda o proposta.
In quel caso, una volta emesso il decreto di grazia, il Pubblico Ministero ordina la liberazione del condannato.
L’art. 681 c.p.p. prevede che il decreto di grazia o di commutazione della pena possano essere sottoposti a condizioni. Infatti, il graziato che commette un delitto non colposo entro 5 anni dall’emanazione del Decreto Presidenziale – o entro 10 anni, nel caso di grazia concessa per reati la cui pena d’origine fosse l’ergastolo – non sarebbe più beneficiario dell’atto di clemenza.
Che cosa significa commutazione della pena
La commutazione della pena è un istituto originato dallo Statuto Albertino che è stato trasposto all’interno della Costituzione italiana.
La commutazione della pena, al pari della grazia, è un atto di clemenza con cui il condannato diventa destinatario di una pena meno afflittiva rispetto a quella prevista dalla sentenza di condanna che lo ha interessato in origine.
Sebbene la commutazione della pena sia un atto rimesso al potere discrezionale del Presidente della Repubblica, nella pratica è un atto di portata governativa.
Differenza tra grazia e commutazione della pena
Non sempre gli istituti di grazia e di commutazione della pena sono stati percepiti come due poteri diversi nelle mani del Capo dello Stato, infatti, negli anni di vigenza del Codice Rocco del 1930, i due istituti venivano accomunati tra loro.
All’epoca del Codice Rocco, il Re graziava il condannato commutando diversamente la pena che gli era stata inflitta.
Successivamente, con i lavori di stesura della Costituzione, si decise di distinguere i due atti di clemenza e di concepirli come poteri discrezionali del Presidente della Repubblica.
Ad oggi, mentre la grazia presuppone l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna su cui l’istituto interviene interrompendo la pena di cui il condannato è destinatario; con la commutazione della pena, il periodo di applicazione della sanzione è ancora in corso e non viene interrotto, ma viene semplicemente modificato applicando un altro tipo di pena meno afflittiva.