La differenza tra società per azioni (s.p.a.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.), (che sono due degli istituti più studiati nel diritto commerciale), consiste nel fatto che nella s.r.l. le quote di partecipazione dei soci non sono costituite da azioni, come avviene per la s.p.a.
Gli elementi che accomunano entrambe le tipologie di società sono tuttavia rilevanti.
Entrambe le tipologie di società, infatti, sono società di capitali, ovvero società nelle quali il capitale è un elemento prevalente.
La differenza fondamentale tra società di persone e società di capitali consiste nel fatto che nelle società di persone è al centro la figura della persona-socio, che infatti può rispondere delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio.
Nelle società di capitali, al contrario, il capitale ha un valore centrale e il socio viene considerato anche in virtù della quota di capitale sottoscritta.
Anche nella s.r.l., come nella società per azioni, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, poiché le s.r.l., al pari delle s.p.a., sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta.
Sia per la s.p.a. che per la s.r.l. vale la regola in forza della quale risponde il socio unico illimitatamente con il proprio patrimonio, solo laddove non siano state rispettate le norme codicistiche in tema di conferimenti e in tema di adempimenti pubblicitari previsti in ipotesi di socio unico.
Entrambe le tipologie di società, inoltre, possono essere costituite con atto unilaterale ovvero con un socio unico.
Potremo dunque avere le s.r.l. unipersonali e le s.p.a. unipersonali, che possono parimenti godere del beneficio dello schermo societario ovvero della limitazione della responsabilità del socio unico, se sono rispettati gli adempimenti previsti dalla legge.
Il capitale minimo per la costituzione della società ha una misura diversa per le due società: per le s.p.a. corrisponde a 50.000,00 euro, per le s.r.l. a 10.000 euro o 1 euro per le s.r.l. semplificate.
Entrambe le tipologie di società presentano vantaggi e svantaggi.
I vantaggi di una s.r.l. sono rappresentati dal fatto che per costituirla è sufficiente un capitale nettamente inferiore, se solo si pensa al fatto che per costituire una srl semplificata basta un euro.
Vi è dunque uno svantaggio rilevante nella costituzione di una s.p.a. che è rappresentato dal capitale minimo richiesto dalla legge per la sua costituzione, che è di 50.000,00 euro e vi sono inoltre una serie di norme prescritte, in particolare, dalla disciplina speciale cui le spa devono sottostare qualora facciano ricorso al mercato del capitale di rischio.
A fronte di questi svantaggi, tuttavia, vi è un grosso punto a favore: le quote di partecipazione di una s.p.a. sono rappresentate da azioni che possono essere quotate sul mercato. Per questo motivo, possono eventualmente godere del finanziamento di investitori.
Inoltre, considerata la struttura complessiva della s.p.a. è logico immaginare che ci siano maggiori controlli interni.
La legge prevede, infatti, come obbligatoria la costituzione di un collegio sindacale interno o comunque di un organo con poteri penetranti di controllo.
Nella s.r.l., invece, l’art. 2477 c.c., dopo la riforma attuata con il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, prevede la possibilità di nomina di un organo di controllo e di un revisore, che è però è obbligatoria in determinate ipotesi: ad esempio, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
Cos’è una s.p.a.
La società per azioni (s.p.a.) è una società di capitali che ha come caratteristica principale il fatto che le quote di partecipazione di ciascun socio sono rappresentate da un’azione.
La società per azioni, inoltre, ha personalità giuridica e gode di autonomia patrimoniale perfetta, in quanto per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.
A questa regola di carattere generale vi è una sola eccezione, tracciata dall’art. 2325, comma 2: risponde per le obbligazioni sociali il socio unico quando non sia stato effettuato il versamento per intero dei conferimenti al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo o fino a quando non sia effettuata la pubblicità secondo quanto prescritto dall’art. 2362 c.c.
Tale ultima disposizione prevede che quando le azioni appartengono a una sola persona, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Va infatti ricordato che, con l’adozione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, è stata attuata una riforma organica della società per azioni ed è stata prevista la possibilità di costituire anche la società per azioni unipersonale, con limitazione della responsabilità del socio unico.
Le società per azioni si differenziano a seconda che siano aperte o chiuse.
Le società per azioni aperte fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e le loro azioni sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante o sono quotate nell’ambito dei mercati regolamentati, cosa che non accade per quelle chiuse.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2325-bis, sono considerate società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Cos’è una SRL
La società a responsabilità limitata è una società di capitali caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta: infatti, nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2642 c.c.).
A questa regola di carattere generale, vi è una sola eccezione, disciplinata dal legislatore sul modello di quanto già previsto per le società per azioni.
Risponde il socio con il suo patrimonio, infatti, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta a lui soltanto, se i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.
Quanto ai conferimenti, l’art. 2464 c.c. prevede che al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Inoltre, viene previsto che, se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
Quanto al regime pubblicitario, all’art. 2470 c.c. è previsto che, quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Dunque, tirando le fila del discorso, si può avere ben chiaro quando il socio unico deve rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali in una s.r.l.
Questo avviene nelle ipotesi in cui non siano stati effettuati i versamenti per intero secondo quanto prescritto dalla norma i non sia stata depositata la dichiarazione relativa alle generalità dell’unico socio, come previsto dall’art. 2470 c.c.
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale (art. 2463 c.c.) e l'ammontare del capitale può essere determinato anche in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno a un euro.
In quest’ultimo caso, siamo di fronte alla cosiddetta s.r.l. semplificata.
Il capitale sociale utile per la costituzione di una srl semplificata, infatti, va da 1 Euro a €9.999,99 euro.
Di conseguenza, anche se non si dispone di un capitale consistente, si può ben costituire una srl semplificata.
In questa ipotesi i conferimenti devono avvenire in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.
La differenza tra s.p.a. e s.r.l.
La differenza tra società per azioni (s.p.a.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.) consiste nel fatto che nella s.r.l. le quote di partecipazione dei soci non sono costituite da azioni, come avviene per la s.p.a.
Gli elementi che accomunano entrambe le tipologie di società sono tuttavia rilevanti.
Entrambe le tipologie di società, infatti, sono società di capitali, ovvero società nelle quali il capitale è un elemento prevalente, con conseguente limitazione della responsabilità personale dei soci, in quanto per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio.
Sia per la s.p.a. che per la s.r.l. vale la regola in forza della quale risponde il socio unico illimitatamente con il proprio patrimonio, solo laddove non siano state rispettate le norme codicistiche in tema di conferimenti e in tema di adempimenti pubblicitari previsti in ipotesi di socio unico.
Entrambe le tipologie di società, inoltre, possono essere costituite con atto unilaterale ovvero con un socio unico.
Potremo dunque avere le s.r.l. unipersonali e le s.p.a. unipersonali, che possono parimenti godere del beneficio dello schermo societario ovvero della limitazione della responsabilità del socio unico, se sono rispettati gli adempimenti previsti dalla legge.
Il capitale minimo per la costituzione della società ha una misura diversa per le due società: per le s.p.a. corrisponde a 50.000,00 euro, per le s.r.l. a 10.000 euro o 1 euro per le s.r.l. semplificate.
Altra differenza che risalta all'occhio riguarda la normativa prevista in tema di controlli interni.
La legge prevede, infatti, come obbligatoria la costituzione di un collegio sindacale interno o comunque di un organo con poteri penetranti di controllo.
Nella s.r.l., invece, l’art. 2477 c.c., dopo la riforma attuata con il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, viene prevista la possibilità di nomina di un organo di controllo e di un revisore, che è però è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
SPA | SRL | |
---|---|---|
Capitale minimo | 50.000,00 euro | 10.000 euro o 1 euro per la s.r.l.s. |
Misura della partecipazione del socio | l'azione (possono essere previsti limiti al trasferimento per un periodo non superiore a 5 anni). | la quota (lo statuto può prevedere limiti al trasferimento) |
Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali | Autonomia patrimoniale perfetta: risponde al società con il suo patrimonio | Autonomia patrimoniale perfetta: risponde al società con il suo patrimonio |
Organo di controllo | Obbligatorio | Obbligatoria solo nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. |
Possibilità di costituzione con socio unico | Possibile costituire una s.p.a. unipersonale | Possibile costituire una s.r.l. unipersonale |
La differenza tra quote di una srl e azioni di una spa
Le quote di una srl non sono azioni ma rappresentano semplicemente il valore della partecipazione del socio nell’ambito dell’impresa.
I diritti del socio, di regola, sono proporzionali alla quota di partecipazione.
Le azioni possono essere quotate sul mercato, cosa non possibile per le quote della s.r.l.
Il ricorso, da parte della spa, al mercato del capitale di rischio, dunque, è ciò che connota questa tipologia di struttura societaria e che la distingue dalla s.r.l.
I titoli azionari, secondo quanto stabilito dall’art. 2354 c.c., possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.
Fino a che le azioni non sono interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.
Nello statuto possono essere previste delle particolari condizioni per il trasferimento delle azioni nelle ipotesi in cui vi siano azioni nominative e in caso di mancata emissione di titoli azionari (art. 2355-bis).
Lo statuto può vietarne, invero, il trasferimento per un periodo non superiore ai cinque anni.
Questo vuol dire che normalmente le azioni possono essere liberamente trasferite, al contrario di quanto avviene per le quote di partecipazione, in quanto l’art. 2469 c.c. stabilisce che le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Ciò significa che l'atto costitutivo può porre anche limiti alla trasferibilità delle partecipazioni, limiti che nelle s.p.a. possono essere posti, al massimo, per un periodo di cinque anni.
Ciò che cambia sono inoltre le modalità di circolazione delle quote di partecipazione rispetto alle azioni.
Le azioni, infatti, circolano sulla base delle regole previste per i titoli di credito mentre la cessione di una quota di partecipazione non è null'altro che una cessione del contratto.
Il passaggio da una spa a una srl
Alla trasformazione della società per azioni si applica il disposto di cui all’art. 2500 c.c.: “La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato”.
La trasformazione può avvenire anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non sussistano incompatibilità (art. 2499 c.c.).
In caso di trasformazione di una s.p.a. in s.r.l. la norma di cui all’art. 2500 c.c. va analizzata contestualmente alle norme in tema di riduzione del capitale sociale di cui all’art. 2445 c.c. e ss. al fine di preservare gli interessi dei creditori.
Vantaggi e svantaggi di una SPA e di una SRL
Entrambe le tipologie di società presentano vantaggi e svantaggi.
I vantaggi di una s.r.l. sono rappresentati dal fatto che per costituirla è sufficiente un capitale nettamente inferiore, se solo si pensa al fatto che per costituire una srl semplificata basta un euro.
Vi è dunque uno svantaggio rilevante nella costituzione di una s.p.a. che è rappresentato dal capitale minimo richiesto dalla legge per la sua costituzione, che è di 50.000,00 euro.
A fronte di questo punto a sfavore, tuttavia, vi è un grosso vantaggio: le quote di partecipazione di una s.p.a. sono rappresentate da azioni che possono essere quotate sul mercato: per questo motivo, le s.p.a. possono eventualmente godere del finanziamento di investitori.
Inoltre, considerata la struttura complessiva della s.p.a., è logico immaginare che ci siano maggiori controlli interni.
La legge prevede, infatti, come obbligatoria la costituzione di un collegio sindacale interno o comunque di un organo con poteri penetranti di controllo, che varia a seconda che si opti per il sistema dualistico o monistico.
Nella s.r.l., invece, l’art. 2477 c.c., dopo la riforma attuata con il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, viene prevista la possibilità di nomina di un organo di controllo e di un revisore, che è però è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità