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16 Settembre 2024
15:00

Differenza tra proprietà, possesso e detenzione: guida completa con esempi

Proprietà, possesso e detenzione in diritto fanno riferimento a situazioni giuridiche profondamente diverse tra loro.

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Differenza tra proprietà, possesso e detenzione: guida completa con esempi
Dottoressa in Giurisprudenza
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In diritto, i termini proprietà, possesso e detenzione non sono sinonimi, nonostante nel lessico comune siano spesso utilizzati indistintamente.

Proprietà, possesso e detenzione in diritto fanno riferimento a situazioni giuridiche profondamente diverse tra loro.

Cosa significa avere la proprietà di qualcosa? Come si distingue con il possesso? Cosa rappresenta la detenzione?

Vediamo di seguito la definizione e le caratteristiche di proprietà, possesso e detenzione con esempi di ciascuno di questi.

Proprietà

La proprietà è uno dei principali diritti reali disciplinati  dal nostro ordinamento.

In base all'art. 832 c.c. “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Conferendo al titolare il più ampio esercizio di poteri sul bene (res”.

Proprio il diritto di proprietà viene tutelato all’art. 42 della Costituzione:

“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

L’ordinamento riconosce al proprietario alcune facoltà, come:

  1. scegliere come, se, quanto e quando usufruire del bene;
  2. fare propri i frutti civili (se denaro) o i frutti naturali (pensiamo alle pere dell’albero);
  3. disporre giuridicamente del bene (o meglio, vendere, trasferire e più in generale alienare);

Il diritto di proprietà, inoltre, è perpetuo, elastico, pieno ed esclusivo.

Possesso

In diritto, il possesso è un concetto ampio e riguarda il potere materiale sulla cosa accompagnato dall'intenzione di comportarsi come proprietario (uti dominus).

Chi possiede un bene, pur avendone un controllo effettivo, non è necessariamente anche il proprietario: per esempio, una persona che acquista una casa diventa proprietaria e possiede la casa, ma un inquilino che vi abita ne ha il possesso ma non è il proprietario.

L’art. 1140 c.c., definisce il possesso:

“Il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.

Perchè si parli di possesso occorre da un lato la materiale disponibilità del bene; dall’altro l’intenzione di possedere che, a propria volta si distingue in:

  • animus possidendi, ovvero la volontà di possedere un bene comportandosi da titolare del diritto di proprietà;
  • animus rem sibi habendi, o meglio la volontà di trattenere la cosa esercitando i poteri corrispondenti ai diritti reali;
  • corpus possessionis, lo stato che consegue il possessore che comincia ad apparire come effettivo titolare del diritto di proprietà sulla cosa

Il possesso, perpetrato per almeno 20 anni, consente di acquisire la proprietà di un bene attraverso l’istituto giuridico dell’usucapione.

Le disposizioni generali contenute nel Codice Civile in tema di possesso e di cui agli artt. 1140 e ss. c.c., distingue innanzitutto il possesso e il compossesso.

Mentre il primo consiste nel potere di fatto sulla cosa, corredato della volontarietà di possedere; il secondo insiste sulla possibilità che il possesso possa essere esercitato congiuntamente da più soggetti.

Il gruppo di compossessori si presenta come un’unica entità nei rapporti esterni, mentre in quelli interni le singole facoltà riconosciute in ordine all’esercizio sono uguali.

Infine, il possesso prolungato senza interruzioni nel tempo, può diventare proprietà ma mai il contrario.

Detenzione

Si definisce detenzione di un bene l’atteggiamento assunto da colui che ha solo un rapporto materiale con il bene, ovvero che utilizza secondo le proprie necessità, pur nella consapevolezza che sia di proprietà altrui.

Chi detiene un bene riconosce che il possesso e la proprietà appartengono ad altri.

Per esempio, il comodato d’uso permette a un soggetto di utilizzare un bene appartenente ad altri per un certo lasso di tempo e per le proprie esigenze, sino al momento di restituzione in capo all’originario proprietario.

L’art. 1141 c.c., (Mutamento della detenzione in possesso) dispone che:

“Si presume il possesso in colui che esercita il  potere  di  fatto, quando non si prova che ha  cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finche' il titolo non venga a  essere mutato per  causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.

La norma permette di comprendere alcune accezioni tipiche della detenzione, rinviando ad una lettura combinata del precedente possesso.

Innanzitutto, il possesso può essere esercitato anche attraverso un’altra persona che è legata al possessore da un rapporto predefinito (in quel caso si definisce possesso mediato).

La detenzione indica, quindi, il mero potere di fatto sulla cosa e non accompagnato all’intenzione di compiere un’attività riconducibile all'esercizio del diritto di proprietà, o più in generale ad un diritto reale: alla base della detenzione vi è il cd. animus detinendi.

Il detentore, a differenza del possessore, potrà decidere di modificare il proprio atteggiamento nei confronti della cosa, compiendo un’interversione del possesso e determinare un titolo valido in forza del quale cominciare a possedere la cosa.

Differenza tra proprietà e possesso

Il proprietario di un bene ha il diritto di godere e disporre del bene in modo esclusivo, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Il proprietario ha la facoltà di:

  • usare il bene, cd. ius utendi;
  • godere dei suoi frutti, cd. ius fruendi;
  • disporre liberamente del bene, ovvero scegliendo di alienarlo oppure modificandone la destinazione cd. ius abutendi.

La proprietà è un diritto reale pieno e assoluto, per questo motivo opponibile a terzi.

Il possesso, invece, è una situazione di fatto e consiste nell'imprimere sulla cosa un potere di fatto.

Chi possiede si comporta come se fosse proprietario, ma potrebbe non avere alcun titolo giuridico per esserlo.

Differenza tra proprietà e detenzione

La detenzione implica una relazione materiale con il bene, senza la volontà di esercitare su di esso i diritti tipici del proprietario.

La proprietà è il diritto reale più pieno e completo che una persona può avere su un bene.

Differenza tra possesso e detenzione

Nel diritto italiano, i concetti di possesso e detenzione devono essere tenuti distinti, ma entrambi fanno riferimento al rapporto di fatto che la persona ha con la cosa.

La differenza principale risiede nell'intenzione che anima la persona a partire dal momento in cui ha nella propria disponibilità il bene.

Mentre il possesso attiene all'esercizio di fatto di un potere sulla cosa, agendo come se si fosse i proprietari; la detenzione attiene a una mera relazione materiale: il detentore non ha la volontà di possedere il bene, ma ne dispone limitatamente al tempo pattuito.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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