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19 Luglio 2023
7:00

Differenza tra proprietà, possesso e detenzione

Proprietà, possesso e detenzione connotano in maniera differente tra loro l'atteggiamento che si ha nei confronti del bene. Mentre la proprietà fa riferimento al diritto esercitato sul bene; il possesso è invece il conferimento di un potere; infine, la detenzione indica un atteggiamento psicologico.

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Differenza tra proprietà, possesso e detenzione
Dottoressa in Giurisprudenza
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Per quanto nell’uso comune i termini proprietà, possesso e detenzione vengano usati quasi come sinonimi tra loro, in termini giuridici rappresentano tra accezioni profondamente diverse tra loro e che è bene utilizzare con cura.

Cosa significa avere la proprietà di qualcosa? Come si distingue con il possesso? Cosa rappresenta la detenzione?

Vediamo di seguito la definizione e le caratteristiche di proprietà, possesso e detenzione con esempi di ciascuno di questi.

Proprietà

La proprietà è uno dei principali diritti reali disciplinati  dal nostro ordinamento e che, alla stregua dell’articolo 832 del Codice Civile dispone che “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Conferendo al titolare il più ampio esercizio di poteri sul bene (o “res”).

Proprio il diritto di proprietà viene tutelato all’articolo 42 della Costituzione:

“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

L’ordinamento riconosce al proprietario alcune facoltà, come:

  • scegliere come, se, quanto e quando usufruire del bene;
  • fare propri i frutti civili (se denaro) o i frutti naturali (pensiamo alle pere dell’albero);
  • disporre giuridicamente del bene (o meglio, vendere, trasferire e più in generale alienare);

Il diritto di proprietà, inoltre, è perpetuo, elastico, pieno ed esclusivo.

Possesso

L’articolo 1140 del Codice Civile, dispone per il possesso:

“Il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. 

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.

Affinché si parli di possesso occorre da un lato la materiale disponibilità del bene; dall’altro l’intenzione di possedere che, a propria volta si distingue in:

  • animus possidendi, ovvero la volontà di possedere un bene comportandosi da titolare del diritto di proprietà;
  • animus rem sibi habendi, o meglio la volontà di trattenere la cosa esercitando i poteri corrispondenti ai diritti reali;
  • corpus possessionis, lo stato che consegue il possessore che comincia ad apparire come effettivo titolare del diritto di proprietà sulla cosa

Il possesso, perpetrato per almeno 20 anni, consente di acquisire la proprietà di un bene attraverso l’istituto giuridico dell’usucapione.

Le disposizioni generali contenute nel Codice Civile in tema di possesso e di cui agli articoli 1140 e seguenti, distingue innanzitutto il possesso e il compossesso.

Mentre il primo consiste nel potere di fatto sulla cosa, corredato della volontarietà di possedere; il secondo insiste sulla possibilità che il possesso possa essere esercitato congiuntamente da più soggetti.

Il gruppo di compossessori si presenta come un’unica entità nei rapporti esterni, mentre in quelli interni le singole facoltà riconosciute in ordine all’esercizio sono uguali.

Infine, il possesso prolungato senza interruzioni nel tempo, può diventare proprietà ma mai il contrario.

Detenzione

Si definisce detenzione di un bene l’atteggiamento assunto da colui che è detentore e che detiene un bene, utilizzandolo secondo le proprie necessità, pur nella consapevolezza che sia di proprietà altrui. Pensiamo al comodato d’uso che permette ad un soggetto di utilizzare un bene appartenente ad altri per un certo lasso di tempo e per le proprie esigenze, sino al momento di restituzione in capo all’originario proprietario.

L’articolo 1141 del Codice Civile, rubricato (cioè, in giuridichese, intitolato) “Mutamento della detenzione in possesso” dispone che:

“Si presume il possesso in colui che esercita il  potere  di  fatto, quando non si prova che ha  cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. 

Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finche' il titolo non venga a  essere mutato per  causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”. 

La norma ci permette di comprendere alcune accezioni particolari tipiche della detenzione, rinviando ad una lettura combinata del precedente possesso.

Innanzitutto, il possesso può essere esercitato anche attraverso un’altra persona che è legata al possessore da un rapporto predefinito (in quel caso si definisce possesso mediato).

La detenzione indica quindi il mero potere di fatto esercitato sulla cosa e non accompagnato all’intenzione di compiere un’attività riconducibile all'esercizio del diritto di proprietà, o più in generale ad un diritto reale: alla base della detenzione vi è la volontà detentrice che, in giuridichese, prende il nome di animus detinendi.

Il detentore, a differenza del possessore, potrà decidere di modificare il proprio atteggiamento nei confronti della cosa, compiendo un’interversione del possesso e determinare un titolo valido in forza del quale cominciare a possedere la cosa.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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