Per il diritto è persona fisica ogni essere umano venuto alla vita.
Un soggetto si considera nato nel momento in cui avviene il distacco dal grembo materno, e si verifica l’emissione del primo respiro.
La persona giuridica è invece un organismo inanimato, un ente, che tuttavia per l’ordinamento è considerato, al pari della persona fisica, destinatario di una tutela specifica, poiché è comunque un centro di imputazione di interessi.
La persona giuridica è dunque un soggetto di diritto, poiché l’ordinamento riconosce come meritevoli di tutela una serie di situazioni collegate al raggiungimento di fini ideali o fini di lucro da parte degli enti.
Le persone fisiche
Le persone fisiche sono soggetti di diritto che godono di una capacità giuridica e di una capacità di agire, al compimento del diciottesimo anno di età.
La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto a essere titolare di diritti e di doveri e si acquista con la nascita, mentre la capacità di agire consiste nel potere di disporre di questi diritti e doveri ponendo in essere negozi giuridici, ad esempio concludendo un contratto di compravendita.
La capacità giuridica si perde con la morte del soggetto, mentre la capacità di agire può essere persa in ipotesi di morte del soggetto, di interdizione legale o di interdizione giudiziale.
Le persone fisiche sono dunque titolari di una serie di diritti che l’ordinamento attribuisce loro.
Tali diritti hanno una solida base nel Codice civile, nella Costituzione e nelle fonti di carattere sovranazionale.
Nel Codice civile sono indicati una serie di diritti della personalità di cui godono le persone fisiche, come il diritto al nome o il diritto all’immagine.
Ai fini della collocazione della persona fisica si fa invece riferimento al domicilio, alla residenza e alla dimora.
Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 del Codice civile).
La residenza è invece il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.
La dimora è infine il luogo in cui una persona si trova momentaneamente, ad esempio il luogo in cui abitualmente soggiorna nel periodo estivo.
Morte, assenza, scomparsa, morte presunta
La persona fisica perde la capacità giuridica in caso di morte e la morte corrisponde, in base a quanto stabilito dalla legge del 29 dicembre 1993, n.578, alla "cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo".
Sono tuttavia previste nel Codice civile una serie di ipotesi come la scomparsa, l’assenza e la morte presunta che il legislatore ha disciplinato per fare fronte a situazioni nelle quali non si hanno più notizie di una persona, e sia necessario tutelare il suo patrimonio e i suoi successori.
In ipotesi di scomparsa della persona, cioè quando non si hanno più notizie della stessa nel suo ultimo domicilio o residenza, il tribunale può infatti nominare un curatore che assume i provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.
Trascorsi due anni dalla scomparsa del soggetto, può esserne dichiarata l’assenza, ed è possibile procedere all’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se sono presenti (art. 50 del Codice civile).
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi possono domandare l’immissione del possesso temporaneo dei beni (art. 50 c.c., comma 2). Il coniuge può anche ottenere un assegno alimentare in caso di bisogno (art. 51 del Codice civile).
La morte presunta è invece dichiarata quando sono trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente. Una volta dichiarata la morte presunta, coloro che hanno ottenuto l’immissione temporanea nel possesso dei beni del defunto o i loro successori possono disporre liberamente dei beni (art. 63 del Codice civile).
Le persone giuridiche
La persona giuridica è un complesso di persone e beni organizzati per il raggiungimento di uno scopo. Le persone giuridiche sono dunque soggetti di diritto autonomi rispetto alle persone che le compongono.
Il riferimento costituzionale è dato dall’art. 18 ove è stabilito che i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalle leggi penali.
Gli enti possono essere distinti in organismi che perseguono fini di lucro e organismi che invece perseguono un fine ideale. Il perseguimento del fine di carattere economico può essere realizzato attraverso la costituzione di una società, mentre il fine ideale può essere raggiunto con la costituzione di un’associazione.
Le persone giuridiche sono dunque soggetti di diritto al pari delle persone fisiche.
A seguito dell’evoluzione giurisprudenziale sono stati riconosciuti una serie di diritti della personalità anche in capo alle persone giuridiche. E’ stato dunque riconosciuto il diritto al risarcimento in ipotesi di danno alla reputazione, all’onore, all’identità della persona giuridica.
L’attribuzione della personalità giuridica non è automatica in presenza di un ente istituito per il raggiungimento di uno scopo: è infatti necessario il riconoscimento.
Vi sono invero nel nostro ordinamento anche enti non riconosciuti, e sul punto il Codice civile dispone, ad esempio, in tema di associazioni, che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati (art. 36 del Codice civile).
Le associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute
La differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute risiede nel fatto che in assenza di riconoscimento non vi sono una serie di controlli sia al momento della costituzione dell’ente che nella fase successiva.
L’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione non riconosciuta, ad esempio, possono avere qualsiasi forma, non è necessario l’atto pubblico come è invece richiesto in ipotesi di riconoscimento.
In ipotesi di riconoscimento, inoltre, l’associazione può godere di un regime di autonomia patrimoniale perfetta.
L’autonomia patrimoniale perfetta consiste nella insensibilità del patrimonio dei singoli rispetto alle obbligazioni contratte dalla persona giuridica. Il singolo, cioè, non sarà tenuto a rispondere con il proprio patrimonio dei debiti contratti dalla persona giuridica.
Le società di persone e le società di capitali
A differenza dell’associazione, come detto, le società possono essere costituite per perseguire un fine di lucro.
Le società possono essere suddivise in società di persone e società di capitali, a seconda che risulti prevalente l’elemento personale ovvero quello patrimoniale.
Vi è cioè un grado differente di autonomia dell’organizzazione rispetto ai singoli.
Nelle società di persone tende a prevalere l’aspetto contrattuale, nelle società di capitali, l’aspetto organizzativo.
Nelle società di persone vi è dunque un’autonomia patrimoniale imperfetta, infatti i soci sono responsabili per le obbligazioni sociali in via sussidiaria rispetto alla società.
Nelle società di capitali vige un regime di autonomia patrimoniale perfetta.
Sono società di persone: la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.
Sono società di capitali: la società per azioni, la società a responsabilità limitata e la società in accomandita per azioni.
In che modo le spa acquisiscono la personalità giuridica?
Le società per azioni acquisiscono la personalità giuridica a seguito di iscrizione nel registro delle imprese.
L’atto costitutivo della società deve essere redatto per atto pubblico, ai sensi dell’art. 2328 del Codice civile, e deve indicare una serie di elementi che sono contenuti nel Codice civile tra cui:
- il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
- la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
- il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura.
Come previsto dall’art. 2330 c.c.: “Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329”.
All’art. 2329 c.c. viene infatti previsto che per procedere alla costituzione della società è necessario che venga sottoscritto il capitale sociale nella sua interezza; che vengano rispettate le previsioni codicistiche in tema di conferimenti; che ci siano le autorizzazioni e le altre condizioni previste dalle leggi speciali per la costituzione delle società con riguardo al loro particolare oggetto.
Una volta depositato l’atto costitutivo, l'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.
Chi ha partita IVA è persona fisica o giuridica?
Chi ha la partita IVA può essere sia una persona fisica, che svolge il proprio lavoro come ditta individuale o libero professionista, che una persona giuridica.
Le persone giuridiche sono tenute in ogni caso ad avere una partita IVA, mentre le persone fisiche devono aprire partita IVA nelle ipotesi in cui svolgono un’attività di lavoro autonomo in maniera abituale e continuativa, percependo compensi che superano una certa soglia.
Le persone fisiche che svolgono lavoro dipendente non sono invece tenute ad aprire partita IVA, poiché tasse e contributi vengono già detratti in busta paga.
La partita IVA è un codice numerico che identifica, dunque, sia una persona fisica che svolge un’attività di tipo imprenditoriale che una persona giuridica.
La partita IVA è composta da 11 numeri:
- i primi 7 numeri identificano il contribuente titolare del codice;
- i 3 numeri successivi identificano l’Ufficio delle Entrate;
- l’ultimo numero è generato in automatico.
Le differenze tra persone fisiche e persone giuridiche in 6 punti
Schematizzando, le principali differenze tra persone fisiche e persone giuridiche sono le seguenti:
- le persone fisiche sono esseri umani che acquistano la capacità giuridica al momento della nascita e la capacità di agire al compimento dei diciotto anni; mentre le persone giuridiche nascono a seguito di costituzione dell’ente, e acquistano la personalità giuridica solo a seguito di riconoscimento, effettuato secondo un iter preciso stabilito dalla legge;
- le persone fisiche perdono la capacità giuridica con la morte e perdono la capacità di agire con la morte ovvero in ipotesi di interdizione legale o giudiziale; la persona giuridica, invece, perde la soggettività giuridica a seguito di estinzione;
- le persone fisiche sono titolari di una serie di diritti della personalità; per quanto riguarda le persone giuridiche, invece, la giurisprudenza ha riconosciuto nel tempo una serie di diritti della personalità anche in capo alle stesse ma in un ambito evidentemente più circoscritto;
- le persone fisiche acquistano la capacità di agire al compimento del diciottesimo anno di età, mentre le persone giuridiche sono soggetti di diritto al momento della loro costituzione e con l’attribuzione della personalità giuridica possono godere di un regime di autonomia patrimoniale perfetta;
- le persone fisiche hanno una residenza e un domicilio, mentre per le persone giuridiche si fa riferimento alla sede dell’ente;
- le persone fisiche sono tenute ad aprire una Partita IVA in ipotesi di lavoro autonomo svolto anche in forma di ditta individuale, le persone giuridiche sono invece sempre tenute ad aprire Partita IVA.