Una fondamentale acquisizione dello Stato di diritto è costituita dal principio di separazione dei poteri.
In opposizione a quanto accaduto nel periodo caratterizzato dall’assolutismo, periodo in cui tutti i poteri erano concentrati nelle mani del sovrano assoluto, nel Settecento venne delineata la teoria in esame che tuttora fonda la struttura istituzionale del nostro Paese.
L’elaborazione di tale principio si deve a Montesquieu, il quale, nell’opera “De l’Esprit des lois”, ricordava che “tutto sarebbe perduto” se lo stesso uomo esercitasse tutti e tre i poteri.
Il principio di separazione dei poteri è alla base di ogni Stato democratico, poiché si fonda sulla necessità che il potere legislativo, esecutivo e giudiziario siano attribuiti a organi differenti caratterizzati da indipendenza reciproca.
Nel nostro Paese, come sancito nella Costituzione, il potere legislativo è attribuito al Parlamento, il potere esecutivo è conferito al Governo e il potere giudiziario è esercitato dalla Magistratura.
Il potere legislativo consiste nel potere di approvare le leggi che poi andranno a regolamentare la vita dei cittadini; il potere esecutivo si sostanzia nel potere di fissare l’indirizzo politico del Paese e nel raggiungimento concreto degli obiettivi prefissati con la definizione dell’indirizzo politico attraverso l’attuazione delle leggi; il potere giudiziario, infine, consiste nel potere di risolvere i conflitti applicando la norma giuridica al caso concreto.
Il Governo, come anticipato, è l’organo cui è attribuito il potere esecutivo.
Il Governo può inoltre esercitare la funzione legislativa tramite l’emanazione di decreti-legge e decreti legislativi.
I decreti- legge e i decreti legislativi sono atti aventi forza di legge, e possono essere emanati dal Governo in presenza di circostanze peculiari, così come stabilito dalla Costituzione, agli articoli 76 e 77.
Qual è la differenza tra decreto-legge e decreto legislativo?
I decreti-legge (in breve D.L.), ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, possono essere emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza.
Essi devono essere convertiti dal Parlamento entro 60 giorni, in caso contrario perdono efficacia ex tunc, ovvero sin dall’inizio.
Viene infatti stabilito, ex art. 77 della Costituzione, che “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
I decreti legislativi sono invece disciplinati ex art. 76 della Costituzione.
Possono essere adottati dal Governo a seguito di delega approvata dal Parlamento.
Nella delega il Parlamento è tenuto a fissare i principi cui il Governo deve attenersi nell’emanazione del decreto legislativo.
La delega contiene inoltre un termine entro cui il Governo deve esercitare la funzione delegata.
Viene infatti stabilito, ex art. 76 della Costituzione, che: “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.
Come si può dedurre, decreto-legge (in breve D.L.) e decreto legislativo (in breve D. Lgs.) hanno un punto in comune: al Governo, in entrambi i casi, viene demandato l’esercizio della funzione legislativa.
Come ha evidenziato condivisibilmente la dottrina, non si tratta di attribuire al Governo il potere legislativo, ma l’esercizio della funzione legislativa, poiché la separazione dei poteri resta principio ben saldo nell’ambito del disegno complessivo tracciato dal Costituente.
In effetti, come si è detto, il Governo deve attenersi, nell’esercizio della funzione legislativa, a una serie di parametri stabiliti dal Parlamento, in ipotesi di adozione dei decreti legislativi.
In caso di emanazione dei decreti-legge, invece, il Parlamento effettuerà le valutazioni necessarie sull’operato del Governo in sede di conversione e deciderà di apportare eventuali modifiche oppure di non convertire il decreto- legge.
Esempi storici e attuali di decreti legge e decreti legislativi
Bisogna premettere che sovente si è verificato un uso eccessivo del decreto-legge, nonostante nella Costituzione fosse espressamente indicato il requisito della “necessità e urgenza”.
Il decreto-legge, in sostanza, andrebbe emanato solo per far fronte a casi del tutto eccezionali.
In questo senso si è espressa più volte la Corte Costituzionale, che ha sottolineato come necessità e urgenza “un requisito di validità costituzionale dell’adozione” del decreto-legge, “di modo che l’eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge …, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest’ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l’esistenza di presupposti di validità, in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione” (sentenza n. 29/1995).
Numerosi sono i decreti-legge emanati negli anni.
Un riferimento va, ad esempio, ai decreti-legge emanati per fronteggiare la pandemia di Covid, come il decreto-legge n.6, emanato il 23 febbraio 2020, intitolato “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Negli ultimi anni si è teso a utilizzare lo strumento del decreto legislativo, soprattutto con riguardo alle ipotesi in cui si è reso necessario disciplinare determinati settori caratterizzati da un certo grado di tecnicismo.
Un esempio è rappresentato dalla recente approvazione del Codice dei contratti pubblici, con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Altra importante riforma relativa al diritto amministrativo è stata attuata con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 emanato in attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.