Nella prassi sono sempre più diffusi i contratti “atipici” ovvero quei contratti che non sono espressamente regolamentati dal legislatore, ma che trovano il loro fondamento nell’autonomia contrattuale riconosciuta ai privati.
Per questo motivo si fa riferimento ai contratti cosiddetti “socialmente tipizzati”.
L’autonomia contrattuale, espressamente riconosciuta dalla norma di cui all’art. 1322 del Codice civile, fonda la possibilità per i privati di determinare nel modo che ritengono più opportuno il contenuto del contratto e anche di concludere stipulazioni negoziali non espressamente previste dalla legge, ma che sono dirette a perseguire interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico.
Cos’è un contratto
Il contratto è un accordo con cui due o più parti mirano a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 del Codice civile).
Il contratto, dunque, è lo strumento per eccellenza con cui i privati regolamentano i più svariati interessi e che ha “forza di legge tra le parti” (art. 1372 del Codice civile).
Nel tempo si è decisamente evoluta la normativa in tema di contratti, anche sulla spinta dell’elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni.
In particolare, si è teso a valorizzare lo strumento contrattuale quale mezzo idoneo a regolamentare i più svariati interessi, nel rispetto del principio di buona fede e di giustizia contrattuale, con particolare riferimento alle ipotesi in cui uno dei contraenti si trovi in una posizione di “asimmetria” rispetto all’altro.
Il caso è quello del cosiddetto “secondo contratto” ovvero del contratto concluso tra professionista e consumatore, figura peculiare disciplinata da un’apposita normativa.
Si è inoltre giunti a elaborare la figura del cosiddetto “terzo contratto” ovvero del contratto concluso tra imprenditore forte e imprenditore debole.
Per una disamina completa dei contratti del consumatore si rinvia al seguente articolo: https://www.lexplain.it/i-contratti-del-consumatore/
Per un'analisi dettagliata della disciplina delle clausole vessatorie contenute nel contratto si rinvia al seguente articolo: https://www.lexplain.it/le-clausole-vessatorie/
Per una disamina completa della class action, volta a tutelare il consumatore, si rinvia al seguente articolo: https://www.lexplain.it/la-class-action/
Perché esistono diverse tipologie di contratti
Il legislatore ha inteso tipizzare una serie di figure contrattuali che rispondono a un criterio predeterminato di meritevolezza degli interessi perseguiti.
Schema tipico cui le parti ricorrono nella prassi è, ad esempio, il contratto di compravendita, ovvero il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 del Codice civile).
Oltre ai contratti espressamente previsti dal legislatore, poi, è ben possibile concludere contratti atipici.
I contratti tipici
Come anticipato, il legislatore ha inteso prevedere una serie di contratti, onde regolamentare alcune tipologie di rapporti considerati meritevoli di tutela.
I contratti “tipici” o “nominati” sono contenuti nel Libro IV, Titolo III, Capo I del Codice civile.
Esempi di contratti tipici
Esempio classico di contratto tipico, già citato, è quello della vendita di cui all’art. 1470 del Codice civile.
Altri esempi sono:
- il contratto di locazione, disciplinata dall’art. 1571 del Codice civile. La locazione è quel contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un determinato periodo di tempo verso il pagamento di un corrispettivo.
- Il contratto di trasporto è un altro esempio di contratto “tipico” o “nominato”, con il quale il vettore si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo a un altro verso un corrispettivo (art. 1678 del Codice civile).
- Il contratto di mandato, ovvero quel contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (art. 1703 del Codice civile).
- Il contratto di assicurazione, ovvero quel contratto con il quale l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro verso il pagamento di un premio (art. 1882 del Codice civile).
I contratti atipici
La norma di cui all’art. 1322 del Codice civile dispone, al primo comma, che “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”.
Al comma 2 viene inoltre stabilito che: “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
Viene cioè stabilito che le parti hanno la libertà, non solo di determinare il contenuto del contratto, ma anche di concludere contratti che non sono espressamente tipizzati dal legislatore.
Le parti, cioè, hanno la libertà di concludere contratti atipici.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 1323 del Codice civile, anche i contratti atipici sono sottoposti alle norme generali contenute nello stesso Codice sul contratto.
L’unico limite che viene segnato dal legislatore con riguardo all’ammissibilità della figura del contratto atipico è quello che riguarda il controllo di meritevolezza degli interessi perseguiti.
Bisogna intendersi, dunque, sul concetto di meritevolezza.
Secondo una prima accezione, in omaggio alla concezione liberale, il concetto di meritevolezza corrisponderebbe al concetto di liceità. In sostanza, le parti sarebbero libere di concludere qualsivoglia genere di contratto, fatto salvo il limite del rispetto delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume.
Come si può ben intendere, sulla base di questa concezione sarebbe esclusa ogni genere di ingerenza dell’ordinamento sull’assetto di interessi realizzato dalle parti con la stipulazione contrattuale.
Secondo una differente impostazione, il controllo di meritevolezza, invece, esula dalla sfera della liceità, poiché è riferibile alla valutazione dell’assetto di interessi posto in essere dalle parti con lo strumento contrattuale.
Non a caso, in effetti, nel Codice civile, la norma che fa riferimento al concetto di meritevolezza è contenuta nell’art. 1322, una disposizione specifica che non riguarda, dunque, la liceità della causa del contratto, disciplinata dagli artt. 1343 e 1418 del Codice stesso.
Questa impostazione, in effetti, si sposa con quelli che sono i principi delineati dal Costituente, all’art. 2, all’art. 41 e all’art. 42 della Costituzione.
L’autonomia contrattuale, in sostanza, deve svolgersi in modo da non contrastare con l’utilità sociale.
Esempi di contratti atipici
E’ estremamente difficile, nella pratica, imbattersi in un contratto che sia completamente “atipico”.
Questo, poiché, in genere, in giurisprudenza si tende a ricondurre alcune figure contrattuali atipiche ma “socialmente tipizzate” ovvero particolarmente diffuse nella pratica, a schemi negoziali previsti dal Codice civile.
Ecco alcuni esempi di contratti atipici:
- Il contratto di albergo: un contratto atipico in forza del quale sorgono, in capo all'albergatore, obblighi di custodia e di predisposizione di ogni cautela volta a garantire l'integrità e la salute degli ospiti;
- il contratto di spedalità che ha a oggetto la prestazione medica e altre prestazioni accessorie;
- il contratto di noleggio, con il quale una parte conferisce a un'altra il godimento di un bene mobile verso il corrispettivo di un prezzo per un determinato periodo di tempo;
- il contratto di ormeggio, nel quale confluiscono tratti tipici del contratto di deposito e di locazione;
- il contratto di edizione, con cui l'autore di un'opera trasferisce i diritti di utilizzazione economica della stessa riservandosi una parte dei proventi;
- il contratto di parcheggio, sostanzialmente ricondotto al contratto di deposito;
- il contratto di vitalizio alimentare o vitalizio assistenziale con il quale una parte si impegna, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, anche per i propri eredi e aventi causa, a prestare all'altra per tutta la vita assistenza materiale e morale;
- il contratto di catering, con il quale una parte si impegna a fornire a un'altra parte pasti pronti per essere consumati;
- il contratto di banqueting, con il quale una parte si impegna a realizzare un evento per l'altra parte, dietro il versamento di un corrispettivo.
Come si può ben constatare, la prassi è ricca di esempi, che dimostrano quanto la disciplina contrattualistica occupi una posizione centrale nella vita economica degli individui.