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2 Ottobre 2024
9:00

Diffamazione a mezzo stampa: procedibilità, elementi costitutivi e pena del reato ex art. 595 c.p

Si parla di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, comma 3, c.p.) ogni qualvolta venga offesa l’altrui reputazione,  anche mediante l'attribuzione di fatti non veri, servendosi dei mezzi di comunicazione pubblica (come giornali, riviste, radio, televisione o internet).

Diffamazione a mezzo stampa: procedibilità, elementi costitutivi e pena del reato ex art. 595 c.p
Dottoressa in Giurisprudenza
Diffamazione a mezzo stampa: procedibilità, elementi costitutivi e pena del reato ex art. 595 c.p

Si parla di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, comma 3, c.p.) ogni qualvolta venga offesa l’altrui reputazione,  anche mediante l'attribuzione di fatti non veri, servendosi dei mezzi di comunicazione pubblica (come giornali, riviste, radio, televisione o internet).

La diffamazione a mezzo stampa è una circostanza aggravante del reato di diffamazione e per questo punita più aspramente, prevedendo la reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Quando la diffamazione è commessa col mezzo della stampa, la pena si applica anche al direttore responsabile, all'editore e allo stampatore (art. 596 bis c.p.)

Quando si configura il reato di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 c. 3 c.p.

Il reato di diffamazione a mezzo stampa è una forma di diffamazione aggravata, espressamente prevista dal legislatore all’articolo 595, comma 3, del codice penale:

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

La diffamazione a mezzo stampa si configura tutte le volte in cui l’onore, la dignità e la reputazione di una persona individuabile vengono offese da informazioni false, dannose o fuorvianti e diffuse servendosi di mezzi che raggiungono un vasto pubblico come:

  • giornali o riviste, sia cartacei sia online;
  • radio o televisione;
  • blog, social media o siti web di ampia visibilità;
  • qualsiasi altro mezzo che consenta la comunicazione a più persone contemporaneamente.

La procedibilità della diffamazione a mezzo stampa è a querela di parte.

La competenza è rimessa innanzi al Tribunale monocratico (3° e 4° comma).

Un esempio di diffamazione a mezzo stampa

Proviamo a spiegare la diffamazione a mezzo stampa con alcuni esempi.

  1. Un blogger molto seguito scrive un post in cui accusa un politico di corruzione basandosi su pettegolezzi o voci di corridoio. Questo post viene poi condiviso su varie piattaforme social, raggiungendo migliaia di persone. L'accusa danneggia la reputazione del politico, pur essendo priva di fondamento o prove concrete.
  2. Durante un programma televisivo, un ospite accusa pubblicamente un personaggio dello spettacolo di avere comportamenti immorali o di essere stato coinvolto in scandali, senza però fornire alcuna prova. La trasmissione raggiunge un vasto pubblico e le accuse non solo danneggiano la reputazione del personaggio, ma creano anche pregiudizi verso di lui.
  3. Un giornale pubblica un articolo in cui si accusa un noto imprenditore di essere coinvolto in attività criminali, senza che vi siano prove concrete o verifiche delle fonti. Questo tipo di articolo danneggia la reputazione dell'imprenditore agli occhi del pubblico, anche se successivamente si dimostra che le accuse erano infondate.

In tutti questi casi, si configura il reato di diffamazione a mezzo stampa, poiché l'offesa alla reputazione è stata diffusa attraverso canali pubblici e ha raggiunto una vasta platea.

Gli elementi costitutivi: quando un contenuto è diffamatorio

Ogni volta in cui qualcuno offende l’onore e la reputazione altrui raggiungendo una vasta platea, si parla di diffamazione.

Secondo l’ordinamento, tuttavia, perché un contenuto possa essere ritenuto diffamatorio è necessaria la sussistenza di questi elementi costitutivi: l’offesa all’altrui reputazione; la diffusione a più persone; l’assenza fisica della persona offesa.

L’offesa deve arrecare un danno alla reputazione, all’onore o alla dignità della persona individuata/individuabile. Infatti, il contenuto dev'essere capace di suscitare discredito, disonore o disprezzo agli occhi di altre persone.

Non è necessario che l’offesa sia diretta, potendo anche essere implicita o sottintesa e tale da lasciar intendere qualcosa di negativo sulla persona.

Inoltre, è necessario che l’offesa sia conoscibile da una pluralità di persone, anche se in momenti diversi poiché non è necessaria la simultaneità.

Diffamazione a mezzo stampa e procedibilità

Così come per il reato di diffamazione, anche l’aggravante prevista con il mezzo della stampa è procedibile a querela.

La persona offesa dal reato segnala all’Autorità giudiziaria l’accaduto, dando impulso all’attività di indagine.

Diffamazione a mezzo stampa e pena

La diffamazione a mezzo stampa è una circostanza aggravante del reato-base diffamazione, per questo motivo è punita più duramente.

La pena base prevede la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a euro 1.032 e, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, fino a 2 anni di reclusione oppure la multa fino a 2.065.

Nel caso della diffamazione a mezzo stampa, la pena prevista per il responsabile è la reclusione in carcere da 6 mesi a 3 anni oppure la multa non al di sotto di 516 euro.

Il risarcimento della diffamazione a mezzo stampa

Il diffamato, ovvero colui il quale sia stato offeso nell’onore, nella dignità e nella reputazione ha il diritto a essere risarcito per il pregiudizio subìto al suo decoro.

Il risarcimento, così come definito dal Giudice, può constare:

  • della pubblicazione di un articolo teso a smentire il contenuto diffamatorio precedentemente diffuso;
  • della sentenza con cui venga disposta la rimozione online del contenuto diffamatorio;
  • della liquidazione di una somma determinata in via equitativa.

L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha delineato i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa per l’anno 2024.

Per quantificare la liquidazione del risarcimento, il Giudice deve poter analizzare alcuni parametri ovvero:

  • notorietà del diffamato;
  • carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto;
  • natura della condotta diffamatoria, ovvero se colpisca la sfera personale o professionale, se sia violativa della verità oppure circostanziata e generica;
  • condotte reiterate, come campagna stampa;
  • collocazione dell’articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all’interno del libro/trasmissione/articolo/o conduzione radiofonica;
  • animus diffamandi, ovvero l’elemento psicologico dell’autore;
  • mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione;
  • risonanza mediatica suscitata;
  • natura ed entità delle conseguenze sulla vita del diffamato.

Tenuto conto degli indici ISTAT, per il danno non patrimoniale derivante da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, dall’1.1.2018 all’1.1.2024 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2018 sono stati rivalutati del 17,4901%“ – si legge dal rapporto.

Sulla scorta di ciò, quindi, secondo l’Osservatorio e è possibile individuare 5 tipologie di diffamazione che consentono di formulare delle di liquidazione equitativa del danno.

In caso di diffamazioni di tenue gravità, il risarcimento oscillerebbe tra i 1.175 e gli 11.750 euro.

Per la diffamazione di modesta gravità, invece, il danno è liquidabile entro 11.750 e i 23.498 euro.

Con riferimento alle diffamazioni di media gravità, i danni prodotti sono liquidabili a partire da 23.498 e fino a 35.247 euro.

In caso di diffamazione di elevata gravità, il danno è liquidabile da 35.247 a 58.745 euro.

Infine, per le diffamazioni di eccezionale gravità il danno liquidabile deve essere superiore a 58.745 euro.

La giurisprudenza più recente sulla diffamazione a mezzo stampa

Vediamo alcune delle pronunce della giurisprudenza più recenti in tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, comma 3, c.p.).

“La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook' integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art 595 comma terzo c.p. sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico. La piattaforma virtuale ‘Facebook' costituisce infatti, una modalità di comunicazione di un contenuto informativo suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui con potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone giacché, attraverso essa, gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”.

(Tribunale di Nola, sentenza 8 maggio 2024, n. 888)

“In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”.

(Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 5 aprile 2024, n. 9068)

“In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è ravvisabile una mutatio libelli qualora a fondamento della domanda venga dedotta, inizialmente, la violazione del requisito della continenza formale (nella specie l'illecito accostamento del calciatore al giro delle scommesse clandestine) e, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., la violazione del requisito della verità (intesa come omessa informazione del dubbio che gli inquirenti avrebbero formulato circa la vera identità del calciatore citato nelle intercettazioni), posto che il thema decidendum, costituito dall'accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione a mezzo stampa a fini risarcitori, rimane immutato”.

(Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 14 febbraio 2024, n. 4105)

“In tema di diffamazione, il giornalista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate dall'intervistato, se riportate fedelmente e in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine – tali da renderlo dissimulato coautore – e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti (dunque dell'intervistato, ma anche della persona offesa dalla diffamazione), al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate”.

(Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 27 aprile 2023, n. 17495)

Diffamazione a mezzo stampa e a mezzo social

La giurisprudenza è frequentemente tornata sul tema della diffamazione a mezzo stampa ricorrendo all’utilizzo dei social network e ad altre tipologie di piattaforme in rete.

Per esempio, diffondere un messaggio denigratorio con un post su Facebook, integra il reato di diffamazione a mezzo stampa poichè idoneo a raggiungere un numero di persone indeterminato. (Cass. sez. 5, sent. n. 13979/2021)

Allo stesso modo vale per la pubblicazione di immagini e fotografia su Instagram che, una volta manipolate, siano responsabili di commenti inferociti da parte degli utenti. (CEDU, sent. 7 novembre 2017)

La depenalizzazione della diffamazione a mezzo stampa

Il reato non è oggetto di depenalizzazione, ma anzi è perseguito all’art. 595, comma 3, c.p.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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