Le spese sostenute durante l’anno per la frequentazione dell’università possono essere oggetto di agevolazioni fiscali. È possibile fruire della detrazione per le spese di istruzione e per le spese universitarie, con la quale si detrae il 19% dei costi di immatricolazione. È possibile altresì, per gli studenti fuori sede, la detrazione affitto studenti universitari fuori sede pari al 19% delle spese sostenute per l’affitto pagato nella città in cui è ubicata l’università presso la quale studiano.
Oltre alla detrazione del 19% delle spese legate alle tasse universitarie, da dichiarare nel modello 730/2024 nei righi da E8 a E10 – Altre spese del quadro E – Oneri e spese con il codice n. 13, è quindi possibile fruire di una ulteriore detrazione, da dichiarare sempre nei righi da E8 a E10 – Altre Spese ma con il codice spesa n. 18, relativa alle spese sostenute dagli studenti universitari e più precisamente le "spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede".
Quindi è possibile beneficiare, per uno o due o più figli, di una detrazione affitto studenti fuori sede anche per il 730/2024. Tale detrazioni può essere inserita anche nel modello 730 precompilato 2024 e nel modello Redditi Persone Fisiche 2024.
Il limite di spesa detraibile è di 2.633 euro, pertanto è possibile ridurre e quindi risparmiare sull'Irpef fino a 500,27 euro annui.
Vediamo tutti gli aspetti relativi a questa importante detrazione per le famiglie italiane.
Detrazione affitto studenti universitari fuori sede: come funziona
Ma come funziona l'affitto per studenti? in particolare la detrazione? E quando è detraibile l'affitto? Come detrarre l'affitto degli studenti universitari?
Sono queste le domande alle quali diamo risposta.
La detrazione per affitto studenti fuori sede è riconosciuta dal Fisco e dall’Agenzia delle Entrate. Ma soprattutto è una detrazione prevista dal Testo unico delle imposte sui redditi.
L’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR, riconosce, a determinate condizioni, agli studenti iscritti ad un corso di laurea, la detrazione del 19 per cento dall’imposta Irpef lorda, dei canoni di locazione derivanti da:
- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;
- contratti di ospitalità, nonché dagli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.
L’art. 15 comma i-sexies del TUIR stabilisce quanto segue:
“i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.
Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis”.
Quanto spetta al contribuente
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633.
Se si parla di presentazione del 730 del 2024 o del modello Redditi Persone Fisiche del 2024, il periodo d'imposta, l'anno d'imposta è l'anno 2023, anno solare 2023 dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. E' in questo lasso temporale che deve avvenire il pagamento dei canoni di locazione.
Questo limite riguarda il singolo contribuente, quindi il singolo genitore.
Requisiti per la detrazione per "Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede"
La norma quindi prevede la possibilità di ottenere la detrazione Irpef del 19% sulle spese affitto studenti fuori sede:
- se l'università è in un comune diverso da quello di residenza;
- se l'università è distante almeno 100 km;
- se l'università è in una provincia diversa.
L'ulteriore requisito è che l'abitazione presa in locazione debba essere nello stesso comune dell'università o in comuni limitrofi.
Università private o telematiche: la detrazione spetta
Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’università. Lo chiarisce la circolare n. 14/e del 2023.
La stessa circolare chiarisce che "La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. È, tuttavia, necessario che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.
Questo vuol dire che ciò che conta è il sostenimento e pagamento dei canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede e che vi siano i requisiti riguardo al comune dell'università distante almeno 100 km dal comune di residenza e la provincia diversa. Questo anche se l'università in questione è telematica, ma prevede ad esempio esami in sede.
La detrazione per fitto nella stessa provincia non spetta
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, meglio conosciuta come la Legge di Bilancio 2018, ha esteso all’art. 1, comma 23, lettera b) la detraibilità degli affitti: “limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate”.
La detraibilità degli affitti all'interno della stessa provincia ha riguardato solo gli anni d'imposta 2017 e 2018, quindi non è valida nell'anno 2023, oggetto della presentazione della dichiarazione dei redditi 2024.
Calcolo della distanza di 100 km: conta il percorso più breve
Vediamo ora nello specifico come si calcola la distanza dei 100 km prevista dalla normativa del TUIR riguardo la detrazione dei canoni di locazione di studenti fuori sede.
In merito alla distanza chilometrica fra il comune di residenza dello studente e il comune dove ha sede l’università, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E del 2023 precisa che "La verifica di tale distanza deve essere effettuata caso per caso".
La condizione di studente fuori sede: 100 km dal comune di residenza. Per fruire della detrazione per l’affitto della casa degli studenti universitari, l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa, oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
Calcolo della distanza di 100 km. Fermo restando quanto detto sopra per le spese sostenute nel 2017 e nel 2018 e previsto dall’art. 15, comma 1, lett. i-sexies., per poter fruire della detrazione prevista dall’art. 15 comma 1, lett. i sexies, è necessario quindi che l’università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 km e che il comune di residenza dello studente appartenga in ogni caso ad una provincia diversa da quella in cui è situata l’università (o alla stessa provincia per l'anno d'imposta 2018).
Al fine di verificare il rispetto del primo requisito dei 100 km di distanza è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a 100 chilometri o 50 chilometri per gli studenti residenti in comuni montani o disagiati.
Nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso “più breve” da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento “misto” (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell’università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.
L’art. 15, comma 1, lett. i-sexies) del TUIR stabilisce che la detrazione per canoni di locazione pagati da studenti fuori sede che si trovano in determinate condizioni, spetta per un importo di spesa non superiore a 2.633 euro. La detrazione spetta in relazione ai canoni effettivamente pagati, nel limite indicato, e, pertanto il beneficio è subordinato all’effettivo pagamento dei canoni (che pertanto andrà verificato in sede di assistenza fiscale).
Istituti tecnici superiori e conservatori di musica: spetta la detrazione
La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:
- agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578). Devono, pertanto, intendersi superati i chiarimenti forniti con la circolare del 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2.2, che collocava i corsi degli I.T.S. nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
- ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3).
Spese per master, dottorati e corsi di specializzazione: la detrazione non spetta
La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero. Lo chiarisce la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/e del 2023.
Spese escluse dalla detrazione per studenti fuori sede
La detrazione non spetta invece per:
- il deposito cauzionale,
- le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione;
- i costi di intermediazione.
Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono detraibili, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti.
Tali spese, però, non risultano detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, qualora fossero autonomamente addebitate dall’istituto.
Sublocazione, la detrazione non spetta
La circolare n. 21/E del 2010 ha chiarito che “l’ipotesi del “subcontratto” non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR.
In assenza di tale previsione, poiché la norma agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione”.
La circolare n. 18/E del 2023 precisa in tema di Sublocazione: "Il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del “subcontratto” in quanto non contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.3)".
Contratto cointestato: come funziona con la detrazione affitto studenti
Può capitare, soprattutto nei contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, che il contratto sia intestato a più soggetti che effettivamente hanno preso l’immobile in fitto.
A questo punto ci si chiede a chi spetta la detrazione e come va imputata ai vari soggetti titolari del contratto.
Se il contratto di locazione è cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i soggetti abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.
La detrazione, però, spetterà solo ai conduttori (studenti fuori sede) che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.
Detrazione affitto studenti a carico di genitori o altri familiari
Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti.
I familiari di cui parla la norma sono:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
La detrazione spetta allo studente, se possiede un reddito complessivo superiore a 4 mila euro (fino ai 24 anni), oppure in caso di figlio fiscalmente a carico dei genitori, spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50%. Una diversa ripartizione della spesa è possibile tra i genitori, infatti ciò che conta è la ripartizione sulla base dell’effettivo sostenimento della spesa detraibile.
Quindi se i canoni non sono pagati dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti e cioè di 2.633 euro.
In caso di separazione o divorzio, è previsto dalla legge che la detrazione per i canoni di locazione degli studenti fuori sede sia fruibile anche da un singolo genitore, a condizione che abbia fiscalmente a carico il figlio studente.
La ripartizione tra genitori della detrazione per locazione studenti universitari fuori sede
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Quindi se il padre dello studente intesta su sé stesso il contratto di locazione del figlio universitario, può fruire della detrazione purché, ovviamente, il figlio si trovi nella condizione di studente fuori sede (quindi con l’università ad oltre 100 km dal comune di residenza). Ricordiamo che lo status di familiare a carico è fino al limite di 2.840,51 euro di reddito.
L’importo di 2.633 euro costituisce però il limite complessivo di spesa di cui può beneficiare un contribuente. Quindi nell’ipotesi di un genitore che ha due figli iscritti all’università, entrambi studenti fuori sede, e per i quali sostiene più di una spesa relativa a canoni di locazione, il limite massimo non si raddoppia ma è sempre 2.633 euro per entrambi figli.
Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione (magari in due città diverse), la detrazione prevista per tali contratti può essere fruita per intero da ciascun genitore. Nell’ipotesi prospettata, essendo i due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro. Lo precisa la circolare n. 20/e del 2011 dell’Agenzia delle Entrate.
La ripartizione tra i due genitori della detrazione per spese sostenute da studenti universitari. Chiarito che è possibile detrarre un massimo di 2.633 euro per ogni contribuente dichiarante, nell’ipotesi di un contratto stipulato da entrambi i genitori la spesa verrà ripartita tra i due coniugi, quindi 1.316,50 euro ciascuno come importo massimo sul quale calcolare il 19% di detrazione d’imposta.
Se l’intestatario del contratto è invece il figlio, fiscalmente a carico dei genitori, la detrazione andrà ripartita secondo le regole generali di ripartizione del TUIR, ossia con riferimento all’effettivo sostenimento della spesa. Nel caso la spesa fosse stata sostenuta in una misura diversa dal 50%, tale percentuale di ripartizione andrà annotata sul documento di spesa. Ovviamente, nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo potrà fruire della detrazione nella misura del 100%.
Detrazione affitto studenti e genitori con due o più figli studenti fuori sede
Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633 (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.10).
Va precisato, quindi, che in caso di detrazione fruibile dai genitori, che il limite annuo di 2.633 euro va considerato come soglia massima complessiva detraibile che ciascun genitore può “scaricare” nel modello 730.
In sostanza, anche se il limite è applicabile ad ogni singolo figlio, la detrazione massima fruibile è su 2.633 euro anni per ogni contribuente, anche se ad esempio il genitore ha speso come canoni di locazione 2.000 euro per un figlio e altri 2.000 euro un secondo figlio.
Quindi se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due contratti di locazione diversi e poniamo il caso in due città diverse, essendo i due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro.
Limiti di detraibilità legati al reddito
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000.
In caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Questa norma vale probabilmente più per il genitore del figlio studente, ma comunque è collegata al contribuente, al soggetto che sostiene la spesa detraibile. Al raggiungimento di un determinato ed elevato reddito complessivo imponibile fiscale, la detrazione spetta in misura ridotta.
La detrazione spetta sui canoni effettivamente pagati con strumenti tracciabili
L’effettivo pagamento dei canoni dovrà essere verificato in sede di assistenza fiscale con l’esibizione, ad esempio, delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.10).
La detrazione Irpef del 19% è collegata alle spese sostenute nell'anno d'imposta, quindi spetta se il contribuente è in grado di esibire il documento che certifica la spesa ed il pagamento della spesa detraibile per la quale intende ridurre l'imposta Irpef lorda per la cifra pari al 19% della spesa sostenuta.
La detrazione spetta, nei limiti stabiliti dalla norma, in relazione ai canoni effettivamente pagati, quindi il beneficio è subordinato all'effettivo pagamento dei canoni.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 18.
La circolare n. 18/E del 2023 stabilisce che "Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. 3
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante le quietanze di pagamento da cui risulti l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” o mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.)".
Quali sono i contratti di locazione per i quali si ha diritto alla detrazione
In materia di schemi contrattuali previsti, la circolare n. 18/E del 2023 precisa che "Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:
- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della l. n. 431 del 1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti;
- i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Detrazione affitto studenti fuori sede e cedolare secca
La detrazione spetta al verificarsi dei requisiti richiesti, ossia che l’immobile locato sia nello stesso comune dove ha sede l’università frequentata dallo studente o almeno in un comune limitrofo, che l’immobile sia distante almeno 100 km dal comune di residenza o si trova comunque in una provincia diversa.
In presenza di tali requisiti, la detrazione spetta, anche se il canone di locazione è stato concordato sotto il regime fiscale della cedolare secca.
Detrazione affitto studenti fuori sede all’estero o in Erasmus
La detrazione spetta anche per l’affitto per studenti fuori sede all’estero, anche in Erasmus.
Se la detrazione riguarda l'affitto di studenti fuori sede in Italia o all'estero nell'anno 2024, essa potrà essere goduta nella dichiarazione dei redditi 2025, quindi l'anno successivo all'anno di sostenimento della spesa.
Ad estendere il diritto alla detrazione è stato il Governo Monti che nella legge n. 217/2011 ha stabilito appunto che “a partire dal 2012, la detrazione spetta quindi anche per i canoni derivanti da contratti stipulati dagli studenti fuori sede iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno Stato dell’Unione Europea o in uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”.
Condizioni per beneficiare della detrazione del 19 per cento. La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula o anche al rinnovo di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. Risulta tuttavia necessario che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.
Qualora tale circostanza (la non finalità di lucro) non sia riscontrabile dalla natura dell’ente è necessario che sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.
Per quanto riguarda la detrazione dell’affitto degli studenti in Erasmus, è consentita la detrazione se sono rispettati i requisiti richiesti e sopra descritti.
La detrazione spettante è la stessa che è prevista per i contratti di locazione stipulati in Italia, quindi ci sarà sempre una detrazione del 19% fino ad un massimo di 2.633 euro annui e spetterà quindi allo studente (se sostiene egli la spesa ed è titolare di un reddito che consente la detrazione fiscale) oppure ai genitori nella misura del 50%. Ovviamente, in alternativa, la detrazione può essere fruita dal singolo genitore che abbia fiscalmente a carico il figlio.
Detrazione affitto studenti fuori sede nel 730 2024
Molti contribuenti vogliono avere la risposta alla domanda "dove inserire l'affitto studenti nel 730?"
Nel modello 730 2024, relativa ai redditi percepiti ed alle spese sostenute nell’anno 2023, la detrazione del 19% per le spese sostenute da studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza va inserita nel quadro E – Oneri e spese, righi da E8 a E10, sempre con il codice 18 già previsto anche nel 730 dell’anno precedente.
Quindi il codice da indicare nei riquadri Codici spesa, accanto al rigo E8 o E9 o E10, e relativo alle spese per gli studenti fuori sede, è il numero 18 – "Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede".
Detrazione eccedente l’imposta lorda. La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Al riguardo, infatti, il testo del DM 11 febbraio 2008, che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l’imposta lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame poiché tale decreto si applica soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’art. 16 del TUIR o alla specifica detrazione per conduttori di alloggi sociali.
Il codice ‘18’ per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Detraibile una spesa massima di 2.633 euro. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro, essendo questo il limite previsto dal TUIR. L’importo deve comprendere le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni della Certificazione unica 2018 (ex modello CUD).
Questo significa che è possibile detrarre dall’Irpef lorda, un importo massimo di 500,27 euro (19% di 2.633 euro).
Documentazione da controllare e conservare
Per porte beneficiare della detrazione per i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede, o dai loro genitori, nel limite di 2.633 euro annui è necessario che il soggetto sia nel possesso di documenti che attestino la validità del contratto di locazione stipulato tra le parti e dei regolari pagamenti.
Nello specifico, relativamente alle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, affinché si possa provare e fruire dell’effettiva detrazione è necessario controllare e conservare la seguente documentazione:
- Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della l. n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento;
- Quietanze di pagamento che indichino anche l’utilizzo del sistema di pagamento tracciabile;
- In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
- Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione.
Detrazione affitto studenti fuori sede nel 730 precompilato
Nel 730 precompilato non sono inserite le detrazioni per affitto degli studenti fuori sede. Il contribuente che presenterà il 730 precompilato non troverà indicato tale dato. Non vi è infatti obbligo di comunicazione telematica del dato per la compilazione del modello 730 precompilato.
Tuttavia il contribuente che avendo sopportato l'onere dell'affitto in quanto studente fuori sede, o genitore di uno studente fuori sede con tale figlio a carico, potrà indicare l'importo della spesa nel quadro E – Oneri e spese del modello 730 precompilato. Infatti, una volta effettuato l'accesso alla dichiarazione 730 precompilato, il sistema dà la possibilità di modificare il 730 precompilato prima di inviarlo. Ricordiamo che per il quadro E – Oneri e spese è consentita anche la compilazione assistita 730 2019.
La spesa andrà indicata nel quadro E – Oneri e spese, al rigo da E8 a E10 utilizzando il codice '18. Nel rigo va indicato l'importo della spesa che può essere massimo di 2.633 euro; su tale importo verrà applicata automaticamente la detrazione del 19 per cento.
Detrazione affitto studenti fuori sede nel modello Redditi Persone Fisiche
Si tratta della tipologia di dichiarazione dei redditi dei contribuenti titolari di partita IVA.
Nel modello Redditi Persone Fisiche 2024, relativa ai redditi percepiti ed alle spese sostenute nell’anno 2023, la detrazione del 19% per le spese sostenute da studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza va inserita nel quadro RP – Oneri e spese, righi da RP8 a RP13, sempre con il codice 18.
Quindi il codice da indicare nei riquadri Codici spesa, accanto al rigo RP8 o RP9 o RP10, e relativo alle spese per gli studenti fuori sede, è il numero 18 – "Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede".