video suggerito
video suggerito
22 Maggio 2024
13:43

Detrazione spese scolastiche figli nel 730/2024

Sulle spese di istruzione sostenute per la scuola, sia privata che pubblica, è possibile fruire di una detrazione Irpef del 19% nel 730/2024, che riduce l’imposta da pagare fino a 152 euro a figlio. Vediamo nel dettaglio.

12 condivisioni
Detrazione spese scolastiche figli nel 730/2024
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione spese scolastiche figli nel 730 2024

Le agevolazioni fiscali spettanti ai contribuenti italiani, secondo quanto previsto dal TUIR, riguardano anche le spese scolastiche e di istruzione detraibili nel 730 e sostenute dagli studenti che frequentano le scuole.

La detrazione per spese scolastiche spetta sia per la scuola privata che pubblica.

Per la spesa annuale sostenuta per l'iscrizione alle scuole dell’infanzia (scuole materne) e scuole secondarie (elementari, medie e scuola superiore) spetta una detrazione d’imposta del 19 per cento fino ad 800 euro ad alunno, con un risparmio Irpef di 152 euro a figlio. 

Sono detraibili le spese di iscrizione, dei servizi scolastici integrativi, per la mensa, per gite scolastiche, corsi di lingua, ecc.

Per beneficiare della detrazione è necessario compilare il quadro E del modello 730 ma è possibile detrarre tali spese anche nel Modello Redditi PF (ex modello Unico PF). In alcuni casi, la spesa sostenuta è detraibile dai genitori.

Sommario

Normativa detrazione spese scolastiche 2024

Quando un genitore, un lavoratore, un contribuente si interessa di sapere di più sulle spese scolastiche detraibili nell'anno 2024, oppure ha interesse a sapere quali sono le spese scolastiche che si possono detrarre o come scaricare le spese scolastiche sul 730, il riferimento è sempre il TUIR.

L'art. 15, comma 1, lett. e-bis) del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,  n. 917, prevede la possibilità per i contribuenti di detrarre nella misura del 19 per cento:

"e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera";

Inoltre, sempre il TUIR all’articolo 15 comma 1, lett. e) contiene anche le detrazioni per spese universitarie.

Per quali scuole private e pubbliche spetta la detrazione

Le spese scolastiche detraibili sono quindi spese per la frequenza delle scuole. Appurato che è stata effettuata una distinzione tra le spese “scolastiche” e quelle universitarie, per le prime la detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un'età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. Ha durata triennale e non è obbligatoria.

Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori:

  • la scuola primaria, della durata di cinque anni;
  • la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni.

Quale è la scuola secondaria di primo e secondo grado?

La scuola secondaria di primo grado, comunemente denominata scuola media o scuola media inferiore, è nell'ordinamento italiano un percorso scolastico obbligatorio di durata triennale e accoglie i ragazzi dagli 11 ai 14 anni che costituisce insieme alla scuola primaria il primo ciclo di studio dell'ordinamento scolastico italiano. La scuola secondaria di primo grado segue la scuola primaria (che deve essere conclusa per poter accedere al percorso scolastico successivo); per poter successivamente accedere alla scuola secondaria di secondo grado è necessario superare l'esame di stato del primo ciclo di studio.

La scuola secondaria di secondo grado, colloquialmente scuola superiore, comprende le istituzioni scolastiche della seconda parte del secondo ciclo di istruzione in Italia per i ragazzi dai 14 ai 18-19 anni. La scuola secondaria precede il terzo ciclo di istruzione, a cui appartengono le istituzioni universitarie e quelle artistiche. Alla scuola secondaria di secondo grado si accede dopo il conseguimento della licenza di scuola media al termine della scuola secondaria di primo grado. La scuola secondaria di secondo grado precede l'Università.

Scuole private non paritarie: la detrazione non spetta

Sono agevolate le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E del 2023 stabilisce che la detrazione spetta in relazione alla frequenza di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie sia statali sia paritarie private. Non vengono incluse le scuole private non paritarie.

Spese scolastiche all'estero: non spetta la detrazione

Considerato che la normativa circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del “sistema nazionale di istruzione”, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero non sono agevolabili. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

A chi spetta la detrazione del 19% per spese scolastiche

La detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere e le ricevute dei pagamenti sono quietanze liberatorie e possono essere utilizzate come documenti legali nelle dichiarazioni dei redditi.

Se lo studente è percettore di un reddito superiore a 4.000 euro (ad esempio perché abbina allo status di studente un’attività lavorativa), non è più fiscalmente a carico dei genitori e quindi potrà fruire in prima persona delle detrazioni. Se lo studente invece non è percettore di un reddito imponibile ai fini Irpef, ed è quindi a carico di altri soggetti (i genitori), la detrazione fiscale del 19% può essere richiesta dal genitore contribuente.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l'onere è sostenuto nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Quindi possono fruirne anche i genitori per le spese di istruzione di figli studenti che non hanno percepito nell’anno di riferimento un reddito superiore a 4.000 euro, al netto degli oneri deducibili. Nel caso di presentazione del modello 730 2024, l’anno di riferimento sia per le spese che per il reddito è il 2023.

Inoltre, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa (ad esempio il genitore) nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare terzo anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, ferme restando determinate ipotesi come acquisto di autovetture per disabili, spese per la frequenza di asili nido.

Quali spese scolastiche si possono portare in detrazione nel 730?

In base all’art. 15 del TUIR, modificato dalla Legge di Stabilità, riguardo le spese di istruzione sia scolastiche che universitarie, i contribuenti possono usufruire di una detrazione dall'imposta Irpef lorda dovuta indicando nel modello di dichiarazione dei redditi, 730 o Modello Redditi PF:

  • le spese di iscrizione alle scuole dell'infanzia e scuole superiori (fino a 800 euro all'anno per alunno o studente);
  • le spese relative all’iscrizione all'università (tasse universitarie);
  • le spese di istruzione relative ai corsi universitari post-laurea (specializzazione, perfezionamento, dottorati di ricerca e master).

Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione non universitaria. L’art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 2015 (c.d. legge della “buona scuola”) ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.

Sono detraibili le seguenti spese scolastiche:

  • le tasse,
  • i contributi obbligatori,
  • nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes): Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.

Anche per quest'anno, è possibile, nella presentazione del modello 730/2024 riferito all'anno d'imposta 2023, portare in detrazione le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Ecco l'approfondimento sulla detrazione ausili DSA.

Donazioni alla scuola detraibili. Rientrano, inoltre, tra le spese per le quali è consentita la detrazione, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Tuttavia, bisogna sottolineare che tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Detrazione per la mensa scolastica. Sono detraibili nella misura del 19% anche le spese per la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4.08.2016, n. 68). Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E risposta 2.1).

Detrazione per le gite scolastiche, corsi di lingua, teatro. Analogamente sono detraibili le spese per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio).

Qualora il pagamento della spesa relativa alla gita scolastica sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio tramite il rappresentante di classe, affinché il contribuente possa “scaricare” le spese e usufruire della detrazione del 19% è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

Niente detrazione per acquisto libri e cancelleria. La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15). Ecco l'approfondimento sulle spese libri scolastici e cancelleria non detraibili.

Detrazione per il trasporto scolastico. La detrazione spetta per le spese relativa al servizio di trasporto scolastico, a partire dal 1 gennaio 2020, quindi le spese sono detraibili con il 730/2021 e si sommano alla detrazione. Ecco la detrazione per servizio di trasporto scolastico.

Detrazione per iscrizione a Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati. La circolare n. 14/E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che "La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3).

Corsi di formazione DPR n. 212/2005. Le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13 del 730).

Quanto spetta ogni anno: limite di 800 euro a figlio

La prima cosa da chiarire ad esempio è come si scaricano le spese sostenute nell'anno scolastico 2022-2023 e nell'anno scolastico 2023-2024.

La normativa fiscale prevede che si debba considerare l'anno d'imposta, ossia le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, nel caso della dichiarazione dei redditi 2024.

Pertanto, le ricevute da utilizzare sono tutte quelle pagate nel corso dell’anno di riferimento dei redditi da dichiarare, anche se relative a due anni accademici distinti.

Anche per l'anno d'imposta 2023 e quindi della dichiarazione dei redditi modello 730/2024 o modello Redditi Persone Fisiche 2024, l'importo detraibile come spese d'istruzione è 800 euro per alunno o studente.

Tuttavia, questo tipo di detrazioni non possono essere cumulate quelle per le erogazioni liberali erogate agli istituti scolastici.

Così è possibile portare in detrazione fino a 800 euro e quindi detrarre un massimo del 19% di questa cifra, quindi il risparmio Irpef sulle spese di istruzione non universitarie è pari a 152 euro.

C'è però una possibile riduzione della detrazione spettante. Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Ripartizione tra genitori della detrazione per spese scolastiche

Ovviamente valgono in caso di studente fiscalmente a carico dei genitori, le regole relative alla ripartizione della detrazione fiscale tra i genitori, con riferimento all’effettivo sostenimento delle spese da parte del genitore.

Nel caso ci fosse una ripartizione differente da quella normale del 50% per genitore prevista dal TUIR, nel documento andrà annotata la percentuale ed il genitore a cui spetta il 100% della detrazione potrà considerare per intero la spesa sostenuta per il figlio, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta Irpef del 19%.

Se un genitore è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo potrà usufruire per intero della detrazione del 19 per cento per la spesa sostenuta per il figlio anche se il documento di spesa è intestato all’altro genitore fiscalmente a carico.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

Divieto di cumulo con erogazioni liberali

La detrazione per spese scolastiche non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese scolastiche non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 12.

Obbligo di pagamento tracciabile

Le spese scolastiche pagate in contanti non sono detraibili.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Spese scuola rimborsate dal datore di lavoro

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2024 (punti da 701 a 706) con il codice 12.

La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata. Quindi ad esempio poniamo di aver sostenuto una spesa per asilo nido di 1.000 euro e il datore di lavoro ne ha rimborsato 600 euro, la detrazione spetta sulla parte non rimborsata e cioè su 400 euro.

Quali documenti occorrono per il 730/2024

Al fine del riconoscimento dell’onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2023 per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, nonché per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi e il servizio di trasporto scolastico.

La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio – deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

La tracciabilità dell’onere può anche essere attestata mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.

Ecco l'elenco dei documenti occorrenti per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, mensa scolastica, servizi scolastici integrativi e servizi di trasporto scolastico:

  • Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023;
  • L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;ù
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio – deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

Le spese di istruzione nel modello 730/2024

Nel quadro E – Oneri e spese del modello 730 è possibile indicare tutte le spese per le quali fruire delle detrazioni fiscali. La sezione I tratta le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%.

Nel modello 730 2024 relativo ai redditi del 2023, le spese di istruzione andranno indicate in uno dei righi da E8 a E 10 – Altre spese del Quadro E – Oneri e Spese. Accanto al rigo c’è una casella quadrata dove indicare il Codice spesa.

Le spese di istruzione scolastiche non universitarie, quindi per le spese di istruzione  sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente, va dichiarata la spesa sostenuta in uno dei righi da E8 a E10 con il codice 12.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Spese di istruzione nel 730 precompilato e semplificato

Anche per il 2023 nel 730 precompilato e nel 730 semplificato sono presenti le spese di istruzione.

Ricordiamo che il 730 precompilato è il modello 730 che il contribuente riceve dal Fisco ed è consultabile, oltre che accettabile o modificabile direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite il codice PIN.

Il 730 semplificato è una versione guidata del 730 precompilato.

Altre spese di istruzione detraibili da dichiarare nel 730

Vediamo ora l'elenco delle altre spese di istruzione da dichiarare nel 730.

Istituti tecnici superiori (I.T.S.)

Istituti tecnici superiori: Le tasse pagate per l’iscrizione sono detraibili e rientrano tra le spese di istruzione. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha precisato che i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) rientrano nel segmento dell’istruzione superiore non universitaria e presentano una fisionomia autonoma e distinta dai corsi di istruzione secondaria e universitaria. Ma secondo il Fisco, su parere del MUIR, gli I.T.S. si collocano nell’ambito del segmento di istruzione superiore del sistema italiano di istruzione e formazione e quindi rientrano nella lettera e) dell’art. 15 del TUIR, la quale stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Per la determinazione dell’importo ammissibile alla detrazione, si richiama quanto previsto nell’allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, in cui è previsto che “Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell’importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.”.

Istituti tecnici superiori. Nessuna detrazione sui canoni di locazione. Non è possibile fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università, anche per gli studenti iscritti a corsi presso gli Istituti Tecnici Superiori. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione connessa al pagamento del canone di locazione prevista dalla lett. i –sexies), comma 1, dell’art. 15 del TUIR, riguarda esclusivamente gli studenti “iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso” da quello di residenza. In tal senso non è possibile equiparare i corsi seguiti presso gli ITS a corsi di laurea universitari (parere del MUIR) e pertanto la frequenza di tali corsi non consenta di fruire della detrazione per canoni di locazione.

Frequenza di asili nido

Oltre alle spese di istruzione, per scuola e università, da indicare nei righi da E8 a E10 – Altre spese con il Codice spesa n. 33, sono oggetto di agevolazione fiscale anche le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. L’importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni della Certificazione unica (ex modello CUD). Ecco la detrazione per asilo nido. 

Avatar utente
Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views