La detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche, al contribuente che acquista un immobile da adibire ad abitazione principale.
E' possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta per l'intermediazione immobiliare di una agenzia immobiliare nel limite massimo di 1.000 euro annui (limite molto basso rispetto ai compensi pagati alle agenzie immobiliari), pertanto un massimo di 190 euro di risparmio Irpef.
La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile, quindi sono necessari una serie di adempimenti e autodichiarazioni.
Ecco una tabella che riepiloga in quali casi spetta la detrazione per intermediazione immobiliare, tra acquirente, venditore, acquisto prima casa o seconda casa, per sé, per i figli o altro familiare:
Tipologia di spesa: | Detrazione del 19% |
---|---|
Detrazione spese intermediazione immobiliare per acquisto prima casa (acquirente) | Spetta fino a 1.000 euro di spesa |
Detrazione spese intermediazione immobiliare per acquisto seconda casa (acquirente) | Non spetta |
Detrazione spese intermediazione immobiliare per vendita prima o seconda casa (venditore) | Non spetta |
Detrazione spese intermediazione immobiliare per locazione o affitto (venditore e acquirente) | Non spetta |
Detrazione spese intermediazione immobiliare per acquisto prima casa di un figlio o altro familiare fiscalmente a carico | Non spetta |
Questa detrazione va letta in combinazione con la detrazione spettante per gli interessi passi sui mutui.
Affrontiamo tutta la normativa fiscale sulla detrazione per l'intermediazione immobiliare, partendo da chiarire per bene a chi spetta, quanto spetta, quali documentazioni vanno procurate e come si dichiara la detrazione nel 730 o nel modello Redditi Persone Fisiche.
- 1.1Detrazione spese agenzia immobiliare: spetta all'acquirente sulla prima casa
- 1.2Detrazione spese agenzia immobiliare: non spetta all'acquirente sull'acquisto della seconda casa
- 1.3Detrazione spese agenzia immobiliare: non spetta al venditore sulla vendita della casa
- 1.4Detrazione spese intermediazione immobiliare per acquisto prima casa di un figlio o altro familiare fiscalmente a carico
- 6.1Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle modalità di pagamento
- 6.2Obbligo di pagamento tracciabile: come va pagata l'agenzia immobiliare
- 6.3Autodichiarazione attestante la dimora abituale nell'abitazione principale acquistata
- 6.4Abitazione principale entro un anno dall'acquisto
- 6.5Requisiti degli intermediari immobiliari ed esclusione dei mediatori creditizi
A chi spetta
La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile.
Per quanto riguarda i beneficiari della detrazione, considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile.
Detrazione spese agenzia immobiliare: spetta all'acquirente sulla prima casa
Per quanto riguarda i beneficiari della detrazione, considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile.
La detrazione in generale spetta al contribuente che sostiene la spesa.
Detrazione spese agenzia immobiliare: non spetta all'acquirente sull'acquisto della seconda casa
La normativa prevede la detrazione spetta all'acquirente per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, ossia quell'immobile dove dimora abitualmente.
La conseguenza è che l'acquisto di una qualsiasi abitazione non adibita ad abitazione principale o prima casa, non consente la detrazione delle spese di intermediazione immobiliare per acquistarla.
Detrazione spese agenzia immobiliare: non spetta al venditore sulla vendita della casa
Considerato l’esplicito riferimento della legge (che ora vedremo) all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile.
Il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).
Detrazione spese intermediazione immobiliare per acquisto prima casa di un figlio o altro familiare fiscalmente a carico
La circolare n. 14/E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che "La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico".
Pertanto, se la spesa è sostenuta dal genitore o altro familiare per un familiare fiscalmente a carico, la detrazione non spetta.
La spesa per intermediazione immobiliare deve essere sostenuta dal contribuente che acquista l'abitazione principale e soprattutto adibisce l'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, come vedremo.
Vediamo ora come funziona nel dettaglio la normativa relativa alla detrazione delle spese per l'intermediazione immobiliare e come si dichiara ed utilizza nel 730 e nel modello Redditi Persone Fisiche.
Detrazione spese intermediazione immobiliare per affitto o locazione: non spetta
Molti contribuenti cercano informazione in merito alla detrazione delle spese per l'intermediazione immobiliare per affitto o per locazione, essendo sempre più numerose le famiglie italiane che hanno la prima casa, la casa dove dimorano abitualmente, in affitto perché non riescono a comprare la propria abitazione principale.
Le spese sostenute per l'intermediazione immobiliare delle agenzie immobiliari per la locazione di un immobile non sono agevolate, in quanto la detrazione spetta solo in caso di acquisto dell'abitazione principale e relative spese sostenute per l'intermediazione immobiliare.
Quindi le spese per l'intermediazione immobiliare sostenute per affittare una casa, per un contratto di locazione, sono indetraibili ai fini Irpef, il contribuente quindi non potrà beneficiare della detrazione del 19% dela spesa sostenuta.
Detrazione spese per l'intermediazione immobiliare: come funziona
La circolare n. 14/E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che "Dall’imposta lorda del contribuente, ai fini Irpef, si detrae un importo, pari al 19 per cento dei compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare:
- in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale,
- per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.
La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 13)".
Normativa
La normativa che contiene la detrazione per spese per l'intermediazione immobiliare è l'articolo 15, comma 1, lettera b-bis) del TUIR che stabilisce che "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità".
La stessa circolare stabilisce che "La possibilità di portare in detrazione quest'onere si esaurisce in un unico anno di imposta".
La detrazione spetta anche per usufrutto e altri diritti reali per la prima casa
La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, lo stabilisce la Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1.
Nella circolare è stata fornita una risposta sulla detraibilità in caso di acquisto dell’usufrutto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
La risposta del Fisco è stata "La detrazione per spese di intermediazione immobiliare prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b-bis, del TUIR spetta per l’acquisto dell’unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale.
Si ritiene che l’agevolazione spetti anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale".
Quale casa è considerata abitazione principale ai fini della detrazione?
Nella circolare n. 14/E del 2023 viene riportata la nozione di abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Lo stabilisce la lett. b) dell’art. 15, comma 1, del TUIR, che è la normativa che tratta la detrazione per interessi per il mutuo.
A tal fine, per dimostrare che la casa acquistata è adibita ad abitazione principale rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Quanto si può detrarre dalle spese di intermediazione immobiliare?
Come detrarre le spese notarili e di mediazione? Quanto si può detrarre dalle spese di intermediazione immobiliare?
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento dei compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.
Il limite massimo di detraibilità della spesa comporta che il contribuente potrà beneficiare al massimo del 19% della spesa sostenuta di 1.000 euro, quindi un massimo di risparmio Irpef di 190 euro, anche se la spesa per l'intermediazione immobiliare pagata all'agenzia immobiliare è molto più alta.
Non solo, la detrazione cambia in base al reddito. Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all’importo
del reddito complessivo.
In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
I contribuenti che superano i 120.000 euro di reddito non sono molti, ma la normativa prevede questo sistema di riduzione delle detrazioni fiscali, ivi compreso la detrazione del 19% per spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale.
Detrazione spese intermediazione immobiliare: esempio
Molti contribuenti sono confusi dalla normativa e chiedono un esempio di detrazione per spese di intermediazione immobiliare.
Si sente parlare in giro di compensi erogati alle agenzie immobiliari pari al 3% o 4% del valore di acquisto dell'immobile.
Esempio 1:
Abitazione principale acquistata per 250.000 euro.
Compenso pagato all'Agenzia immobiliare: 7.500 euro.
Detrazione per spese di intermediazione immobiliare: 19% di 1.000 = 190 euro.
Esempio 2:
Usufrutto abitazione principale acquistato per 100.000 euro.
Compenso pagato all'Agenzia immobiliare: 800 euro.
Detrazione per spese di intermediazione immobiliare: 19% di 800 = 152 euro.
Ma per poter godere della detrazione sono necessari una serie di adempimenti, vediamoli.
Detrazione spese agenzia immobiliare: requisiti e condizioni da rispettare
In generale la normativa prevede che all'atto della cessione dell'immobile, anche nei casi di operazioni soggette ad IVA, le parti devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi:
- le modalità di pagamento;
- l'eventuale ricorso ad attività di mediazione;
- le eventuali spese per le suddette attività di mediazione, con le modalità di pagamento e l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare.
Se tale dichiarazione viene omessa o resa in modo mendace o incompleto i beni trasferiti vengono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'art. 52 del DPR n. 131 del 1986, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 a 10.000.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle modalità di pagamento
L’art. 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone che all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
- se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
- il codice fiscale o la partita IVA;
- il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
- l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
Obbligo di pagamento tracciabile: come va pagata l'agenzia immobiliare
Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Autodichiarazione attestante la dimora abituale nell'abitazione principale acquistata
La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale.
In particolare, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Abitazione principale entro un anno dall'acquisto
Sempre la circolare n. 14/E del 2023, stabilisce che l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla precedente lett. b) dell’art. 15, comma 1, del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste (Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 5.2).
Requisiti degli intermediari immobiliari ed esclusione dei mediatori creditizi
Ma ai fini della detrazione delle spese di intermediazione immobiliare, l'Agenzia deve possedere dei requisiti? La risposta è sì e sono indicati nella circolare n. 14/E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate.
Intermediari immobiliari – Definizione. Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l’attività di mediazione nel ramo immobiliare disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l’attività di intermediazione nella stipula dell’eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall’ambito della detrazione in esame.
Cambio casa: spetta la detrazione per le spese dell'agenzia immobiliare
La lettura della circolare n. 19/E del 2012 è interessante perché la domanda posta alla quale risponde il Fisco riguarda proprio il caso di cambio della casa adibita ad abitazione principale.
La domanda posta al Fisco è la seguente "Nel caso in cui il dichiarante, già proprietario di immobile acquistato con i benefici prima casa (dove ha la residenza), acquisti un ulteriore immobile dove andrà ad abitare e dove trasferirà la residenza, può detrarre la fattura per
l'intermediazione dell'ultimo acquisto?
In pratica, occorre chiarire quale sia il concetto di abitazione principale rilevante per la relativa applicazione: quello valido ai fini dell'imposta di registro agevolata o quello IRPEF".
La risposta del Fisco: "La detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. b-bis), del TUIR è concessa per i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell'unità immobiliare “da adibire ad abitazione principale …”.
La nozione è quella rilevante ai fini IRPEF secondo cui per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla precedente lett. b), riguardante la detrazione prevista per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, e quindi ordinariamente entro un anno
dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste.
Si ricorda, come peraltro già indicato in altri documenti di prassi (cfr. circolare n. 15/E del 20
aprile 2005, par . 4.3), che la dimora abituale può non coincidere con la residenza anagrafica.
Quest’ultima (la residenza anagrafica) costituisce, invece, presupposto per l’applicazione dell’agevolazione, c.d. prima casa, di cui all’articolo 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131(Testo unico dell’imposta di registro).
Ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale non coincide con la residenza anagrafica può essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445del 2000; in caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR".
Acquisto casa non andato a buon fine: restituzione detrazione
La circolare n. 14/E del 2023 tratta anche dei casi particolari. Uno di questi è l'acquisto non andato a buon fine.
Se l’immobile non può essere utilizzato come abitazione principale, perché, ad esempio, non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita, la detrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare.
In tal caso, il contribuente dovrà restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importo indebitamente detratto (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1).
La circolare richiamata chiarisce che "Poiché l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, si deve ritenere che il beneficio venga meno qualora l’acquisto dell’immobile non è stato concluso".
Detrazione per spese di intermediazione in sede di contratto preliminare di vendita registrato
Un altro caso particolare ma ricorrente riguarda la stipula di un contratto preliminare di vendita e le spese di intermediazione immobiliare pagate all'agenzia.
Se, a seguito della stipula del preliminare di vendita, viene pagato all’agenzia immobiliare il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato (Risoluzione 30.01.2009 n. 26/E).
La risoluzione spiega il motivo: "Ciò in quanto, la registrazione del contratto preliminare di vendita formalizza l’impegno alla stipula del contratto definitivo di acquisto. L’Amministrazione finanziaria, infatti, ha ribadito, ad esempio, la necessità di un preliminare di vendita regolarmente registrato al fine di poter beneficiare delle detrazioni d’imposta relative alle spese già sostenute in mancanza del contratto definitivo d’acquisto".
Poiché l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno nel caso in cui l’acquisto dell’immobile non sia stato concluso.
Poiché un preliminare di vendita non produce effetti reali, in quanto il promissario acquirente diventa proprietario dell’immobile solo all’atto della stipula del contratto definitivo,
nell’ipotesi in cui le parti non giungano alla stipula del contratto definitivo la
detrazione relativa al compenso di intermediazione immobiliare, operata in sede
di dichiarazione dei redditi dal promissario acquirente, dovrà essere restituita.
La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute nell’anno precedente la stipula del preliminare (ad esempio, al momento dell'accettazione della proposta di acquisto), a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito.
Resta fermo, tuttavia, che essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà assoggettare a tassazione separata l’importo per il quale ha fruito della detrazione.
Detrazione spese intermediazione immobiliare: documentazione da procurarsi
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Cosa deve contenere la fattura dell'agenzia immobiliare
Con la circolare del 13 maggio 2011, n. 20/E, risposta 5.8, è stato precisato che:
- la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
- nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota alla detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, è necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
- se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo da quest’ultimo.
Elenco documenti per la detrazione
Si tratta dei seguenti documenti:
- Fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare;
- L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
- In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
- Preliminare registrato;
- Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla l. n. 296 del 2006;
- Autocertificazione attestante che l’immobile è destinato ad abitazione principale.
Detrazione spese per l'intermediazione immobiliare: dove si dichiara nel 730/2024
Ora rispondiamo alle domande "Come portare in detrazione spese agenzia immobiliare?" e "Come detrarre le spese notarili e di mediazione?".
Lo strumento per beneficiare della detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale è la dichiarazione dei redditi, modello 730 (ordinario, precompilato, semplificato) o il modello Redditi Persone Fisiche.
Nel modello 730/2024 si dichiarano le spese di intermediazione immobiliare sostenute nell'anno d'imposta 2023.
La detrazione per spese di intermediazione immobiliare va dichiarata nei righi da E8 a E10 del quadro E – Oneri e Spese del modello 730/2024.
Nella colonna 1 va indicato il codice che identifica la spesa, che nel caso dell'intermediazione immobiliare è il codice 17.
Nella colonna 2 va indicata la spesa sostenuta.
Quindi il codice 17 va indicato per indicare in dichiarazione i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.
Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17.
Detrazione spese per l'intermediazione immobiliare nel 730 precompilato
Molti contribuenti utilizzano la dichiarazione precompilata. Ma la spesa per l'intermediazione immobiliare non rientra tra i dati in possesso del Fisco, quindi già precompilati.
E allora si ci domanda "Come inserire spese agenzia immobiliare 730 precompilato?"
Se si utilizza la dichiarazione precompilata, bisognerà andare ad inserire il codice spesa 17 nel quadro E – Oneri e Spese nei righi da E8 a E10.
Detrazione spese per l'intermediazione immobiliare nel Modello Redditi Persone Fisiche
Nel modello Redditi Persone Fisiche 2024 si dichiarano le spese di intermediazione immobiliare sostenute nell'anno d'imposta 2023.
La detrazione per spese di intermediazione immobiliare va dichiarata nei righi da RP8 a RP10 del quadro E – Oneri e Spese del modello Redditi PF 2024.
Nella colonna 1 va indicato il codice che identifica la spesa, che nel caso dell'intermediazione immobiliare è il codice 17.
Nella colonna 2 va indicata la spesa sostenuta.
Quindi il codice 17 va indicato per indicare in dichiarazione i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.
Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17.