La detrazione per le rette delle case di riposo e RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) è pari al 19% della spesa sostenuta nel limite di 2.100 euro annui, con una possibilità di risparmio Irpef di un massimo di 399 euro.
Le prestazioni di assistenza rese da una casa di cura o di riposo sono quindi detraibili come spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale.
Mentre le spese per il ricovero in un Istituto di assistenza anziani non sono detraibili, mentre lo sono le spese mediche sostenute durante il ricovero.
Spese rette case di riposo e RSA detraibili
Vediamo quando spetta la detrazione per le spese per le case di riposo e RSA e perché sono detraibili le spese sostenute.
Normativa
La prima cosa da sapere è che la detrazione per le spese sulle rette delle case di riposo e delle residente sanitarie assistenziali (RSA) è in realtà la detrazione per spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i- septies) del TUIR: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro".
Nel limite di reddito di 40 mila euro deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
La risoluzione n. 397 del 2008 ha stabilito che "Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili anche se la prestazione viene resa da un istituto di cura e ricovero.
In tal caso è necessario che i corrispettivi per l'assistenza siano certificati distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto".
Requisiti
Essendo rientrante tra le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, la detrazione del 19% spetta per le sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. In altre parole, la persona che beneficia delle prestazioni della casa di riposo o dell'RSA deve avere lo status di persona non autosufficiente nel compimento degli atti di vita quotidiana.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:
- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
- deambulazione;
- indossare gli indumenti.
Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (Circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4).
A chi spetta la detrazione
Quindi sono detraibili le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, ivi compreso le spese per le prestazioni rese da un istituto di cura e ricovero.
A beneficiare della detrazione è il contribuente che ha sostenuto la spesa.
La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.
La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.
I familiari art. 433 del codice civile sono il coniuge, i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Quanto spetta
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100.
Quindi considerando che spetta nella misura del 19% per un massimo di 2.100 euro di spesa, la detrazione Irpef massima spettante, della quale godere in sede di presentazione del modello 730, è di 399 euro.
Ripartizione tra familiari
Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque superare euro 2.100.
Limite reddituale
La detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, e quindi anche per le spese per casa di riposo e RSA, pur rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR, dovrebbero variare in base all’ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero, considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non deve superare euro 40.000.
Documentazione necessaria e obbligo di tracciabilità
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza e dalla prova del pagamento tracciato.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Circolare 16.03.2005 n. 10/E, risposta 10.8.
Ecco l'elenco della documentazione necessaria:
- Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza;
- L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
- In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
- Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo;
- Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica;
- Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’art. 433 c.c.
Detrazione spese rette casa di riposo e RSA: come dichiararla nel 730/2024
Le pese sostenute nell'anno d'imposta 2023 per gli addetti all'assistenza personale, tra le quali rientrano le spese per rette della casa di riposo e RSA, vanno dichiarate nei righi E8/E10 del quadro E – Oneri e Spese del 730/2024, con il codice 15.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore
di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.
Spese ricovero in un Istituto di assistenza anziani: detraibili solo quelle mediche
La detrazione per le spese della casa di riposo e per i centri di assistenza anziani non spetta sulle spese per ricovero, ma per le spese mediche sostenute durante il ricovero.
In sostanza spettano le detrazioni per spese sanitarie sostenute durante il ricovero, tenuto conto della franchigia annuale su tutte le spese mediche e sanitarie di 129,11 euro.
A stabilire la detraibilità delle spese mediche nell'ipotesi di ricovero in un istituto di assistenza, è la circolare n. 14/E del 2023 dell'Agenzia delle Entrate.
Per quali spese spetta la detrazione del 19%
La circolare stabilisce che nel caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza, la detrazione spetta solo per le spese mediche sostenute durante il ricovero e non per il ricovero stesso.
La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali.
Sono quindi escluse dalla detrazione per spese sanitarie le spese relative al ricovero in sé dell’anziano in un istituto di assistenza, ma solo le spese mediche sostenute durante il ricovero possono essere detratte nella misura del 19 per cento della spesa stessa.
Infine, non rientrano tra le spese detraibili e quindi non godono della detrazione del 19 per cento, le spese sostenute per il trasporto in ambulanza.
Tuttavia sono detraibili le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto in ambulanza (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1).
Obbligo di pagamento tracciabile
Ai fini della detraibilità delle spese mediche e sanitarie sostenute nell'ipotesi di ricovero in un istituto di assistenza, il contribuente che sostiene la spesa deve rispettare anche l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti.
La detrazione per le spese per prestazioni chirurgiche e per i ricoveri, quali sono le spese mediche sostenute nell'ipotesi di ricovero in un istituto di assenza, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Documentazione da controllare e conservare
Per quanto riguarda la documentazione occorrente ai fini della detrazione del 19% per spese sanitarie, in caso di ricovero del contribuente (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche), il contribuente deve procurarsi la seguente documentazione:
- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto nella quale sia separatamente indicato l’importo relativo alle spese mediche;
- Nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal contribuente, altra idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza;
- Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione;
- Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
Spese ricovero in un Istituto di assistenza anziani: come dichiararle nel 730/2024
Le spese mediche sostenute nell'anno d'imposta 2023 durante il ricovero in un Istituto di assistenza anziani, rientrano tra le spese mediche e sanitarie detraibili.
Le spese sanitarie detraibili relative all'anno 2023 vanno dichiarate nel rigo E1 – Spese sanitarie del quadro E – Oneri e Spese del 730/2024.