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9 Settembre 2024
12:11

Detrazione per coniuge a carico 2024-2025: a quanto ammontano e quando spetta

La detrazione per coniuge a carico spetta in busta paga al lavoratore dipendente, ai pensionati nella rata di pensione, ai titolari di partita IVA ed a tutti i contribuenti che hanno la moglie o il marito a carico (reddito fino a 2.840,51 euro). Vediamo il calcolo della detrazione per coniuge a carico anno 2024 e 2025 annuale e mensile, ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

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Detrazione per coniuge a carico 2024-2025: a quanto ammontano e quando spetta
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione per coniuge a carico 2024

Una delle detrazioni per carichi di famiglia previste dall'art. 12 del TUIR è la detrazione per coniuge a carico. Si tratta di un agevolazione fiscale spettante per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

La detrazione per coniuge a carico per l'anno 2024 e per l'anno 2025 (salvo modifiche della Legge di Bilancio 2025) è quella prevista dai commi 1, lettera a) e b), 2, 3, 4-bis) dell'art. 12 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

Vediamo come funziona la detrazione per coniuge a carico e quanto  spetta di detrazione d’imposta al lavoratore che ha la moglie a carico o alla lavoratrice che ha il marito a carico.

Sommario

Come funziona la detrazione per coniuge a carico

La risposta è nel comma 1, lettera a) dell’art. 12 del TUIR:

“Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia seguenti importi per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

  • 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
  • 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
  • 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro".

Il contribuente con una retribuzione superiore a 80.000 euro non ha diritto alla detrazione per coniuge a carico.

Il comma 1, lettera b) dell’art. 12 del TUIR comprende anche una maggiorazione:

"La detrazione spettante calcolata secondo quanto previsto sopra è aumentata di un importo pari a:

  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
  • 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro.

Esempi. Se il reddito posseduto è di 35.100 euro, la detrazione è pari 690 euro aumentato di 20 euro, quindi 710 euro totali annui di detrazione fiscale per coniuge a carico.

Se il reddito è 14.000 euro, la detrazione è 800 meno il prodotto tra 110 euro e il rapporto tra 14.000, proprio reddito, e 15.000 euro. Quindi 800 più lo 0,93% (14.000/15.000) di 110 euro, ossia 800 più 102,66 euro. Totale 902,66 euro.

Calcolo detrazione per coniuge a carico 2024 e 2025

Abbiamo appena descritto come funziona la detrazione per lavoro dipendente, o per meglio dire, come funziona il calcolo della detrazione, perché l'art. 12 del TUIR detta le regole di calcolo della detrazione fiscale.

Applicando le regole descritte dal TUIR possiamo determinare l'importo esatto della detrazione per coniuge a carico per l'anno 2024 (e per l'anno 2025, salvo modifiche della Legge di Bilancio 2025).

Ecco una tabella riepilogativa dei calcoli della detrazione per coniuge a carico:

Reddito complessivo del contribuente Importo detrazione per coniuge a carico
Non superiore a 15.000 euro 800 – (110 * reddito complessivo) / 15.000
Da 15.001 euro a 29.000 euro 690 euro
Da 29.001 euro a 29.200 euro 700 euro
Da 29.201 euro a 34.700 euro 710 euro
Da 34.701 euro a 35.000 euro 720 euro
Da 35.001 euro a 35.100 euro 710 euro
Da 35.101 euro a  35.200 euro 700 euro
Da 35.201 euro a 40.000 euro 690 euro
Da 40.001 euro 80.000 euro 690 x (80.000 – reddito complessivo) / 40.000 euro
Oltre 80.000 euro 0 euro

Si tratta del reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, del coniuge che intende beneficiare della detrazione per l'altro coniuge a carico.

In merito alla fascia di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, ed in particolare al calcolo 800 – (110 * reddito complessivo) / 15.000, se il rapporto è uguale ad 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se il rapporto è uguale a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del rapporto si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Applichiamo quindi queste formule per i redditi da 5.000 a 80.000 euro.

Tabella calcolo detrazione per coniuge a carico 2024-2025 per redditi fino a 40.000 euro:

Reddito complessivo anno 2024-2025 Detrazione per coniuge a carico spettante anno 2024-2025
5.000,00 € 763,33 €
6.000,00 € 756,00 €
7.000,00 € 748,67 €
8.000,00 € 741,33 €
9.000,00 € 734,00 €
10.000,00 € 726,67 €
11.000,00 € 719,33 €
12.000,00 € 712,00 €
13.000,00 € 704,67 €
14.000,00 € 697,33 €
15.000,00 € 690,00 €
16.000,00 € 690,00 €
17.000,00 € 690,00 €
18.000,00 € 690,00 €
19.000,00 € 690,00 €
20.000,00 € 690,00 €
21.000,00 € 690,00 €
22.000,00 € 690,00 €
23.000,00 € 690,00 €
24.000,00 € 690,00 €
25.000,00 € 690,00 €
26.000,00 € 690,00 €
27.000,00 € 690,00 €
28.000,00 € 690,00 €
29.000,00 € 690,00 €
30.000,00 € 710,00 €
31.000,00 € 710,00 €
32.000,00 € 710,00 €
33.000,00 € 710,00 €
34.000,00 € 710,00 €
35.000,00 € 710,00 €
36.000,00 € 690,00 €
37.000,00 € 690,00 €
38.000,00 € 690,00 €
39.000,00 € 690,00 €
40.000,00 € 690,00 €

Tabella calcolo detrazione per coniuge a carico 2024 per redditi da 40.000 ad 80.000 euro:

Reddito complessivo anno 2024-2025 Detrazione per coniuge a carico spettante anno 2024-2025
41.000,00 € 672,75 €
42.000,00 € 655,50 €
43.000,00 € 638,25 €
44.000,00 € 621,00 €
45.000,00 € 603,75 €
46.000,00 € 586,50 €
47.000,00 € 569,25 €
48.000,00 € 552,00 €
49.000,00 € 534,75 €
50.000,00 € 517,50 €
51.000,00 € 500,25 €
52.000,00 € 483,00 €
53.000,00 € 465,75 €
54.000,00 € 448,50 €
55.000,00 € 431,25 €
56.000,00 € 414,00 €
57.000,00 € 396,75 €
58.000,00 € 379,50 €
59.000,00 € 362,25 €
60.000,00 € 345,00 €
61.000,00 € 327,75 €
62.000,00 € 310,50 €
63.000,00 € 293,25 €
64.000,00 € 276,00 €
65.000,00 € 258,75 €
66.000,00 € 241,50 €
67.000,00 € 224,25 €
68.000,00 € 207,00 €
69.000,00 € 189,75 €
70.000,00 € 172,50 €
71.000,00 € 155,25 €
72.000,00 € 138,00 €
73.000,00 € 120,75 €
74.000,00 € 103,50 €
75.000,00 € 86,25 €
76.000,00 € 69,00 €
77.000,00 € 51,75 €
78.000,00 € 34,50 €
79.000,00 € 17,25 €
80.000,00 € 0,00 €

Ma vediamo a chi spetta la detrazione e per quali coniugi. E se spetta per le unioni civili e in caso di convivenza di fatto.

A chi spetta la detrazione per coniuge a carico

La prima cosa da chiarire è che, lato beneficiario della detrazione fiscale, le detrazioni per coniuge a carico spettano:

  • al lavoratore dipendente,
  • al lavoratore autonomo,
  • al pensionato
  • ed in generale a qualsiasi contribuente titolare di un reddito imponibile Irpef, ossia un reddito assoggettato a tassazione.

Quindi colui che riceve materialmente la detrazione, ossia colui che vede ridursi la propria Irpef da pagare per effetto della detrazione per carichi di famiglia ed in particolare per effetto della detrazione per coniuge a carico contenuta nell'art. 12 del TUIR è il titolare del reddito assoggettato a tassazione Irpef.

Per quali coniugi spetta la detrazione

Il tema da chiarire poi è per quali coniugi spetta la detrazione.

Il comma 1 dell'art. 12 del TUIR, che tra l'altro contiene anche altre detrazioni per carichi di famiglia quali la detrazione per figli a carico e le detrazioni per altri familiari a carico, stabilisce che la detrazione spetta "per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato".

Quindi se il beneficiario della detrazione è un coniuge (esempio il marito), l'altro coniuge (esempio la moglie) deve essere non legalmente ed effettivamente separato.

Detrazione per coniuge a carico, unioni civili e convivenze di fatto

Ma la detrazione per coniuge a carico spetta in caso di unione civile? e in caso di compagno o compagna e/o convivenza di fatto?

La legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e recante disposizioni in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto, in particolare l’articolo 1:

1. ai commi da 1 a 35 regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso;

2. ai commi da 36 a 65 regolamenta le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;

3. ai commi da 66 a 69 fornisce le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, nonché al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dalle unioni civili.

L’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, con riferimento alle unioni civili, dispone che “Al solo fine di  assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra  persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti  nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Pertanto la detrazione per coniuge a carico si applica anche alle unioni civili, quindi una delle due persone è il contribuente e l'altra è la potenziale altra parte che, in presenza dei requisiti, dà diritto alla detrazione per coniuge a carico.

Non spetta la detrazione per coniuge a carico ai conviventi di fatto perché non sono coniugi legati da matrimonio civile.

La detrazione spetta per il coniuge che è a carico fiscalmente nell'anno d'imposta

Lo stesso art. 12 del TUIR al comma 2 stabilisce che:

"Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro".

Quindi, per il diritto alla detrazione per coniuge a carico, quest'ultimo deve avere un proprio reddito complessivo ai fini Irpef, dovuto ad eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo, da pensione e altri redditi, non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Quindi la risposta ulteriore è che la detrazione spetta alla moglie o al marito a carico fiscalmente nell'anno d'imposta.

Quindi se il contribuente sta calcolando la propria Irpef relativo all'anno d'imposta 2024 (da 1 gennaio al 31 dicembre 2024), il coniuge deve essere fiscalmente a carico nell'anno 2024 (da 1 gennaio al 31 dicembre 2024), quindi occorre guardare al reddito complessivo di quest'ultimo maturato nell'anno 2024.

Quali redditi vanno considerati ai fini della detrazione per coniuge a carico?

Per valutare se un coniuge o una parte dell'unione civile è a carico, bisogna determinare il reddito complessivo di quest'ultimo.

Vanno considerati, ai fini del calcolo del reddito complessivo del coniuge, tutti i redditi assoggettati ad Irpef, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

Nel reddito complessivo (del coniuge potenzialmente a carico) va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Quando spetta la detrazione per coniuge a carico?

La detrazione per coniuge a carico spetta quando si verificano le seguenti condizioni:

  • il contribuente è titolare di un reddito imponibile Irpef, e quindi di un reddito complessivo, quale è il lavoratore dipendente con il proprio reddito in busta paga, il pensionato con il proprio reddito da pensione, il lavoratore autonomo con il proprio reddito da partita IVA, ecc.;
  • il coniuge del contribuente è non legalmente ed effettivamente separato;
  • il coniuge del contribuente ha un reddito complessivo proprio non superiore a 2.840,51 euro.

Al verificarsi di tutte e tre le condizioni, il contribuente (lavoratore dipendente, autonomo, pensionato, titolare di partita IVA, ecc.) può detrarre dalla propria imposta lorda la detrazione per coniuge a carico rientrante nell'art. 12 del TUIR – Detrazioni per carichi di famiglia.

Ma quando può beneficiare della detrazione? in che momento dell'anno? come funziona?

Vediamolo.

Detrazione per coniuge a carico in busta paga

Molti lavoratori voglio sapere per la moglie o il marito a carico quanto spetta al mese.

La prima categoria di contribuenti italiani ai quali può spettare la detrazione per coniuge a carico è il lavoratore dipendente.

Con l'introduzione dell'assegno unico e universale, sono state riscritte le detrazioni per figli a carico, per molte famiglie infatti spetta l'assegno e non le detrazioni fiscali, ma nel caso del coniuge spettano sempre le detrazioni per coniuge a carico, aldilà dei figli.

La detrazione per coniuge a carico, a differenza della detrazione per lavoro dipendente e del trattamento integrativo, non è rapportata ai periodi di lavoro nell'anno, ossia non spetta per ogni giorno di rapporto di lavoro durante l'anno, ma spetta in maniera "annuale" anche se il rapporto di lavoro è durato per alcuni mesi dell'anno.

La detrazione per moglie a carico del lavoratore dipendente o la detrazione per marito a carico della lavoratrice dipendente viene applicata in busta paga applicando al reddito da lavoro dipendente presunto annuale le formule di calcolo della detrazione per coniuge a carico previste dall'art. 12 del TUIR.

In particolare la detrazione riconosciuta in busta paga è pari ad 1/12 della detrazione annuale.

Ecco la detrazione per coniuge a carico nelle buste paga da gennaio a novembre 2024, salvo conguaglio a dicembre 2024, per coloro che hanno redditi imponibili Irpef fino a 40.000 euro:

Reddito complessivo anno 2024 Detrazione annuale Detrazione mensile in busta paga
5.000,00 € 763,33 € 63,61 €
6.000,00 € 756,00 € 63,00 €
7.000,00 € 748,67 € 62,39 €
8.000,00 € 741,33 € 61,78 €
9.000,00 € 734,00 € 61,17 €
10.000,00 € 726,67 € 60,56 €
11.000,00 € 719,33 € 59,94 €
12.000,00 € 712,00 € 59,33 €
13.000,00 € 704,67 € 58,72 €
14.000,00 € 697,33 € 58,11 €
15.000,00 € 690,00 € 57,50 €
16.000,00 € 690,00 € 57,50 €
17.000,00 € 690,00 € 57,50 €
18.000,00 € 690,00 € 57,50 €
19.000,00 € 690,00 € 57,50 €
20.000,00 € 690,00 € 57,50 €
21.000,00 € 690,00 € 57,50 €
22.000,00 € 690,00 € 57,50 €
23.000,00 € 690,00 € 57,50 €
24.000,00 € 690,00 € 57,50 €
25.000,00 € 690,00 € 57,50 €
26.000,00 € 690,00 € 57,50 €
27.000,00 € 690,00 € 57,50 €
28.000,00 € 690,00 € 57,50 €
29.000,00 € 690,00 € 57,50 €
30.000,00 € 710,00 € 59,17 €
31.000,00 € 710,00 € 59,17 €
32.000,00 € 710,00 € 59,17 €
33.000,00 € 710,00 € 59,17 €
34.000,00 € 710,00 € 59,17 €
35.000,00 € 710,00 € 59,17 €
36.000,00 € 690,00 € 57,50 €
37.000,00 € 690,00 € 57,50 €
38.000,00 € 690,00 € 57,50 €
39.000,00 € 690,00 € 57,50 €
40.000,00 € 690,00 € 57,50 €

Ecco la detrazione per coniuge a carico nelle buste paga da gennaio a novembre 2024, salvo conguaglio a dicembre 2024, per coloro che hanno redditi imponibili Irpef da 40.000 a 80.000 euro:

Reddito complessivo anno 2024 Detrazione annuale Detrazione mensile in busta paga
41.000,00 € 672,75 € 56,06 €
42.000,00 € 655,50 € 54,63 €
43.000,00 € 638,25 € 53,19 €
44.000,00 € 621,00 € 51,75 €
45.000,00 € 603,75 € 50,31 €
46.000,00 € 586,50 € 48,88 €
47.000,00 € 569,25 € 47,44 €
48.000,00 € 552,00 € 46,00 €
49.000,00 € 534,75 € 44,56 €
50.000,00 € 517,50 € 43,13 €
51.000,00 € 500,25 € 41,69 €
52.000,00 € 483,00 € 40,25 €
53.000,00 € 465,75 € 38,81 €
54.000,00 € 448,50 € 37,38 €
55.000,00 € 431,25 € 35,94 €
56.000,00 € 414,00 € 34,50 €
57.000,00 € 396,75 € 33,06 €
58.000,00 € 379,50 € 31,63 €
59.000,00 € 362,25 € 30,19 €
60.000,00 € 345,00 € 28,75 €
61.000,00 € 327,75 € 27,31 €
62.000,00 € 310,50 € 25,88 €
63.000,00 € 293,25 € 24,44 €
64.000,00 € 276,00 € 23,00 €
65.000,00 € 258,75 € 21,56 €
66.000,00 € 241,50 € 20,12 €
67.000,00 € 224,25 € 18,69 €
68.000,00 € 207,00 € 17,25 €
69.000,00 € 189,75 € 15,81 €
70.000,00 € 172,50 € 14,38 €
71.000,00 € 155,25 € 12,94 €
72.000,00 € 138,00 € 11,50 €
73.000,00 € 120,75 € 10,06 €
74.000,00 € 103,50 € 8,63 €
75.000,00 € 86,25 € 7,19 €
76.000,00 € 69,00 € 5,75 €
77.000,00 € 51,75 € 4,31 €
78.000,00 € 34,50 € 2,88 €
79.000,00 € 17,25 € 1,44 €
80.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Nella busta paga di dicembre viene effettuato il conguaglio fiscale di fine anno tra la detrazione per coniuge a carico calcolata sull'effettivo reddito imponibile Irpef dell'anno e quanto già riconosciuto nei mesi precedenti.

Detrazione per coniuge a carico nella rata di pensione

La detrazione per coniuge a carico spetta a tutti i contribuenti titolari di reddito e nei casi in cui il coniuge rientra nei requisiti di cui abbiamo parlato.

La detrazione per coniuge a carico spetta quindi anche ai pensionati.

Nel caso dei pensionati, la detrazione viene riconosciuta ogni mese nella rata di pensione, sempre calcolata sul reddito annuo imponibile fiscale e con le stesse modalità di calcolo dei lavoratori dipendenti.

Il pensionato per poter godere della detrazione per moglie o marito a carico deve presentare la richiesta di detrazioni fiscali nell'apposita sezione Dichiarazioni di detrazioni di imposta per pensionati residenti in Italia.

Detrazione per coniuge a carico per titolari di partita IVA

La detrazione per coniuge a carico spetta a tutti i contribuenti titolari di un reddito, anche di lavoro autonomo (anche occasionale) e quindi anche per i titolari di partita IVA.

Nel caso della partita IVA, ivi compreso i soggetti con regime forfettario, la detrazione va calcolata e percepita in sede di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche.

La detrazione è calcolata sul reddito complessivo del contribuente. Nel caso del regime forfettario il reddito derivante dall'attività è compreso nel calcolo delle detrazioni fiscali, quindi anche per il calcolo del reddito complessivo sul quale poi calcolare la detrazione per moglie o marito a carico.

Detrazione per coniuge a carico nel 730

Qualsiasi contribuente può ricalcolare la propria imposizione fiscale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche.

Quindi sia i lavoratori dipendenti, che i lavoratori autonomi, che coloro che possono presentare il modello 730 possono calcolare o ricalcolare le detrazioni fiscali, anche in presenza di conguaglio fiscale di fine anno effettuato dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dall'Inps, nel caso dei pensionati.

Può capitare che un lavoratore abbia un doppio reddito, ossia due CU nell'anno. In questo caso, la detrazione per coniuge a carico va calcolata in sede di presentazione del modello 730 proprio perché il reddito complessivo del contribuente è pari alla somma di tutti i redditi percepiti nell'anno, con la conseguenza che una eventuale detrazione per coniuge a carico calcolata solo su uno dei due redditi può determinare differenze di detrazione.

Detrazione per coniuge a carico nel 730 precompilato

Il contribuente può calcolare la propria imposizione fiscale anche tramite la presentazione del 730 precompilato.

La dichiarazione precompilata tra i quadri con dati precompilati contiene anche i familiari a carico.

In questo caso, tra i familiari a carico deve risultare il marito o la moglie, o la parte dell'unione civile, per la quale si intende beneficiare della detrazione per coniuge a carico.

Nel modello verrà esposta la detrazione per coniuge a carico spettante, calcolata sul reddito complessivo.

Calcolo dei mesi di detrazione nell'anno

Gli importi della detrazione fiscale per coniuge a carico devono essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico, computando in mesi sulla base dei mesi dell’anno nel quale il coniuge è carico e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

I periodi inferiori al mese sono comunque considerati per intero. Cioè se il 20 novembre c’è un evento che comporta il diritto ad un detrazione fiscale, ad esempio come il matrimonio che determina la condizione di coniuge a carico, essendo ad esempio il marito lavoratore dipendente e la neo moglie priva di un reddito proprio, i mesi da considerare per la detrazione per coniuge a carico sono due, novembre viene considerato per intero pur essendo intervenuto il matrimonio il 20 novembre.

Esempio. Reddito complessivo 20.000 euro, mesi a carico della moglie a seguito di matrimonio pari a 5. A questo punto la detrazione spettante di 690 euro va rapportata a 5 mesi su 12 annui, ossia spetta al marito lavoratore dipendente, sempre se la moglie non supera i 2.840,51 euro di reddito proprio nell’anno ai fini dello status di familiare  a carico, la cifra di 287,50 euro come detrazione per coniuge a carico.

Ma come si calcolano le detrazioni per coniuge a carico in busta paga? Bisogna considerare che il programma paghe del datore di lavoro calcola le detrazioni sulla base del reddito presunto, oppure, in alternativa, sulla base del reddito complessivo comunicato dal lavoratore presentando il modulo detrazioni.

Detrazione per coniuge a carico nella circolare dell'Agenzia delle Entrate

Le indicazioni della circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007 sulla detrazione per coniuge a carico:

Il nuovo articolo 12, comma 1, lettera a) del Tuir prevede, per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, una detrazione teorica variabile da zero a 800 euro secondo tre diverse modalità di determinazione dell’importo in concreto spettante, corrispondenti a tre classi di reddito.

In particolare, è previsto che:

1) se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, dalla imposta lorda si detraggono 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro.

Il comma 4 del nuovo articolo 12 chiarisce che:

  • se il rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 (RC/15.000) è uguale a “1”, la detrazione compete nella misura fissa di 690 euro;
  • se, invece, tale rapporto è uguale a “0” la detrazione non compete;
  • negli altri casi e, quindi, nelle ipotesi in cui detto rapporto dia un risultato compreso tra zero e uno, lo stesso va assunto considerando le prime quattro cifre decimali.

Tale calcolo è espresso dalla seguente formula: 800 – [110 x (RC / 15.000)]

Esempi di calcolo:

  • con reddito complessivo pari a 15.000, la detrazione compete nella misura di 690 euro ( rapporto è uguale a 1);
  • Con reddito complessivo uguale a zero, la detrazione non compete (rapporto uguale a zero);
  • Con reddito complessivo pari a 10.000: 800 – [110 x (10.000 / 15.000)]; 800 – [110 x 0,6666]; 800 – 73,33 = 727,67. la detrazione compete nella misura di euro 727,67.

Il valore indicato nella parentesi quadra, da sottrarre all’importo di euro 800, aumenta al crescere del reddito, fino ad arrivare a 110 euro quando il reddito è uguale a 15.000 euro.

Gli importi indicati dalla norma, di 800 e 110 euro, devono essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico. Ad esempio, in caso di matrimonio contratto il 12 dicembre il coniuge risulta a carico dell’altro coniuge per un mese. Pertanto il calcolo della detrazione spettante, a fronte di un reddito di 10.000 euro, sarà espresso dalla seguente formula:

  • (800 : 12 x 1) – [(110 : 12 x 1) x (10.000 / 15.000)]
  • (800 : 12 x 1) – [(110 : 12 x 1) x 0,6666 = 60,56

Al medesimo risultato si giunge rapportando al mese il risultato finale del calcolo di determinazione:

  • 800 – [110 x (10.000 / 15.000)] = 726,66
  • 800 – [110 x 0,6666 ] = 726,67 : 12 x 1= 60,56

2) se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro, dall’imposta lorda si detraggono 690 euro. Inoltre, ai sensi della lettera b), del comma 1, del nuovo articolo 12, del Tuir, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a:

  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
  • 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro.

Il riferimento contenuto nella norma alla “detrazione spettante” implica che gli importi aggiuntivi devono essere assunti nell’intero ammontare indicato senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico. Ad esempio, in caso di matrimonio contratto il 9 luglio il coniuge risulta a carico per sei mesi e la detrazione spettante, a fronte di un reddito di 35.110 euro, sarà di euro 355 [(690/12 x 6) +10].

3) se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro dall’imposta lorda si detraggono 690 euro.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

Ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 12, se il rapporto è uguale a “0”, non spetta alcuna detrazione. Per determinare la detrazione effettiva il risultato del rapporto deve essere considerato assumendo le prime quattro cifre decimali.

Tale calcolo è espresso dalla seguente formula:

  • 690 x [(80.000 – RC ) / 40.000]
  • Con reddito complessivo uguale a euro 80.000, la detrazione non compete (rapporto uguale a zero);
  • Con reddito complessivo pari a 41.000: 690 x [(80.000 – 41.000 ) / 40.000]; 690 x [39.000 / 40.000]; 690 x 0,975 = 672,75. la detrazione compete nella misura di 672,75;
  • Con reddito complessivo pari a 60.000: 690 x [(80.000 – 60.000 ) / 40.000]; 690 x [20.000 / 40.000]; 690 x 0,5 = 345,00. la detrazione compete nella misura di 345,00;
  • Con reddito complessivo pari a 79.000: 690 x [(80.000 – 79.000 ) / 40.000]; 690 x [1.000 / 40.000]; 690 x 0,025 = 17,25. la detrazione compete nella misura di 17,25.

Normativa detrazione per coniuge a carico: art. 12 del TUIR

Ecco la normativa sulle detrazioni per carichi di famiglia aggiornata al 2024, con evidenziato in neretto le parti interessate dalla detrazione per coniuge a carico.

Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia)

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); (213)
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)).

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. (133) (189) (213)

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230)). (133)

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. (133)
4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

————-AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.————-AGGIORNAMENTO (189)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 253) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.————-AGGIORNAMENTO (213)
Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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