Le spese per l'acquisto della bicicletta elettrica a pedalata assistita sono detraibili ai fini Irpef nella misura del 19% come spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3 del modello 730/2024), se sostenute nell'anno d'imposta 2023.
Molti contribuenti sono interessati a sapere di più sul bonus bici elettriche e come inserire il bonus bici nel 730.
La prima risposta da dare è che non tutti i contribuenti possono beneficiare della detrazione per le spese di acquisto della bicicletta elettrica a pedalata assistita, ma possono farlo solo le persone con disabilità.
La detrazione delle spese sanitarie per persone con disabilità spetta per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.
A quali disabili spetta la detrazione per bici elettriche
Tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità vi sono anche le bici elettriche.
In particolare, l'agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Sono agevolabili anche le spese mediche relative all’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile delle spese sostenute in Italia (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.3).
Quanto spetta
La detrazione, nella misura del 19 per cento, spetta sull’intero importo della spesa sostenuta e può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.
La detrazione per le spese sanitarie per persone con disabilità compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie per persone con disabilità spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 3.
Documentazione necessaria
La detrazione per bici elettriche spetta a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.
Tale certificazione è necessaria qualora non risulti il collegamento funzionale dal verbale rilasciato dalla Commissione medica integrata ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012.
Per la detrazione per la Bicicletta elettrica a pedalata assistita per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, sono necessari i seguenti documenti:
- Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere;
- Certificazione relativa al riconoscimento della situazione di handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedite capacità motorie;
- Certificazione rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione di cui è affetto il soggetto, se tale collegamento funzionale non è presente nelle certificazioni rilasciate dalla Commissione medica integrata;
È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.