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10 Aprile 2024
9:00

Detrazione asilo nido nel 730 2024: spetta per figli di qualsiasi età, ma alternativo al bonus Inps

I genitori che hanno figli che frequentano l’asilo nido possono godere di una detrazione Irpef del 19% per asilo nido nel 730. Le detrazione spetta fino ad un massimo di 632 euro annue per figlio, risparmio Irpef fino a 120 euro a bambino. Spetta anche al compimento dei 3 anni ed in caso di frequenza della scuola materna nello stesso anno. E' però incompatibile con il bonus Inps per il Nido e non spetta sulle spese rimborsate dal datore di lavoro per fringe benefit o welfare aziendale. Spetta inoltre per la frequenza delle “sezioni primavera” e per gli assistenti domiciliari definiti Tagesmutter (c.d. “mamma di giorno”). Vediamo nel dettaglio.

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Detrazione asilo nido nel 730 2024: spetta per figli di qualsiasi età, ma alternativo al bonus Inps
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione asilo nido nel 730 2024 spetta per figli di qualsiasi eta, ma alternativo al bonus Inps

Le giovani famiglie italiane, visto l'elevato costo della vita, sono sempre più composte da genitori entrambi lavoratori. Con gli impegni di lavoro, il ricorso all’asilo nido è d’obbligo. E le spese sostenute sono rilevanti. Oltre al bonus Inps (bonus nido), ai fini fiscali c’è un’agevolazione fruibile nei primi anni di vita del bambino, consistente nella possibilità di detrazione della spesa sostenuta per l’asilo nido nella misura del 19% della spesa sostenuta.

La detrazione Irpef per l'asilo nido del 19% consente di recuperare parte della spesa sostenuta nell'anno d'imposta precedente, nel limite massimo di 632 euro di spesa detraibile per ogni figlio. 

La detrazione non decade al compimento dei tre anni di età del bambino, ma spetta a qualsiasi età del figlio, in quanto conta l'ammissione e la frequenza dell'asilo nido, indipendentemente da età e anno scolastico. Quindi spetta anche per i bimbi che frequentano asilo nido e scuola materna nello stesso anno.

La detrazione è alternativa al bonus Inps (bonus Nido). E spetta ai genitori di bambini e bambine che frequentano asili nido sia pubblici che privati.

Tale detrazione viene concretamente fruita attraverso il modello 730 ordinario o precompilato, oppure attraverso il modello Redditi Persone Fisiche per i titolari di partita IVA.

Per godere, nel modello 730, dell’agevolazione detrazione asili nido è che un proprio figlio frequenti l’asilo nido indipendentemente dal tipo di asilo.

Tali spese, cioè quelle relative agli asili nido, sono presenti anche nel modello 730 precompilato.

Sommario

Detrazione Irpef per asilo nido: normativa

La detrazione asilo nido spetta nella misura del 19% della spesa sostenuta. Tale spesa è stabilita nel limite massimo di 632 euro per figlio che frequenta l’asilo nido.

La detrazione per le spese degli asili nido sostenute per i figli non è un’agevolazione nuova o una novità di quest’anno; bensì è dal periodo d’imposta 2005 che è possibile detrarre il 19% di spese per l’asilo nido, per un massimo di spesa di 632 euro annui.

Fu la legge Finanziaria 2006 a prevedere all’art. 1 comma 335 l’introduzione di questa agevolazione fiscale: “…per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento”.

La legge finanziaria 2009, articolo 2, comma 6 della Legge 22 dicembre 2008, n. 2003, poi ha reso definitiva questa detrazione destinata ai genitori che hanno la necessità di ricorrere all’asilo nido per i propri figli, soprattutto per coloro che lavorano entrambi.

La detrazione viene chiamata detrazione per "Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido".

A chi spetta

La detrazione per le spese sostenute per i figli che frequentano asili nido sia pubblici che privati spetta ai genitori dei bambini stessi.

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

Per quanto riguarda la ripartizione tra genitori, in generale vale la regola della ripartizione al 50% oppure in base alla percentuale di spesa effettivamente sostenuta, che va però indicata sulla documentazione comprovante la spesa con un’annotazione.

L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese 193 indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

Quanto spetta

Quindi il costo dell’asilo nido rientra tra le detrazioni fiscali del 19%. E c’è il limite di spesa detraibile di 632 euro per ogni figlio che frequenta l’asilo nido.

Ne consegue che si ha diritto ad un risparmio di imposta Irpef di massimo 120,08 euro per ogni figlio.

Le detrazioni fiscali abbattono l’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo.

La detrazione può essere ripartita tra i genitori in base alla spesa da ciascuno sostenuta.

Detrazione asilo nido: non conta l'età ed il compimento dei tre anni

Molti genitori vogliono sapere maggiori informazioni sulla detrazione per asilo nido e sul compimento dei 3 anni di età del bambino, o comunque vogliono risposta alla domanda "detrazione asilo nido: fino a che età?"

La circolare n. 14/e dell'Agenzia delle Entrate precisa che "Per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento delle predette spese.

Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati.

Pertanto, ciò che rileva ai fini della detraibilità della spesa è l’ammissione e la frequenza dell’asilo nido, e non anche l’età e il compimento degli anni del minore.

In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono (Circolare 13.02.2006 n. 6/E, risposta 2.1)".

Alla luce di quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta al contribuente (genitori), sulle spese sostenute per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido e pertanto ciò che conta è l'ammissione e la frequenza dell'asilo nido da parte del bambino e quindi non vi sono requisiti anagrafici.

Quindi la detrazione per asilo nido spetta anche in caso di compimento di 3 anni di età del bambino, se quest'ultimo è ammesso e frequenta l'asilo nido.

E non c'è neanche la suddivisione della spesa per anno scolastico, ma per anno solare (periodo d'imposta), quindi ad esempio nel 730/2024, vanno incluse le spese delle rette dell'asilo nido sostenute nell'anno 2023 dal 1 gennaio a il 31 dicembre.

Le spese sostenute nell'anno 2024 andranno dichiarate nelle dichiarazioni dei redditi anno 2025.

Detrazione asilo nido e scuola materna nello stesso anno: consentito

La detrazione per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido spetta in caso di ammissione del bambino all'asilo nido, alla frequenza e spetta in riferimento alla spesa sostenuta dalla famiglia nell'anno d'imposta, indipendentemente dall'anno scolastico.

Ne consegue che se ad esempio nell'anno d'imposta 2023 il bambino ha frequentato prima l'asilo nido, e la famiglia ha sostenuto delle spese detraibili, e poi la scuola materna nello stesso anno, alla famiglia spetta la detrazione del 19% sulle spese sostenute per l'asilo nido nel 2023.

Requisiti dell'asilo nido

Per quanto riguarda l’asilo nido, esso può essere sia pubblico che privato. La circolare n. 6 del 2006 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che “non è richiesto che l’asilo nido abbia una specifica struttura organizzativa e pertanto il suo assetto può essere di natura pubblica che privata”.

Ricordiamo che sono detraibili alla stregua delle spese per asili nido anche le spese sostenute per la frequenza da parte dei bambini delle sezioni primavera e le spese sostenute per tagemutter o mamma di giorno.

Quali spese sono detraibili con la detrazione per asilo nido

La detrazione per asilo nido, così come previsto anche per quella scolastica, spetta anche nel caso di istituti privati, ed anche in questo caso è limitata a una spesa annuale pari a 632 euro a figlio.

Infatti è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato, sulla base della definizione di asilo fornita dall'articolo 70 della legge n. 488 del 2001, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:

  • la frequenza delle c.d. “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 3.3);
  • il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 dagli assistenti domiciliari definiti Tagesmutter (c.d. “mamma di giorno”). Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.2).

Detrazione asilo nido alternativa al bonus Inps: ma quale conviene?

La detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

La detrazione per asilo nido, quindi, non spetta se il contribuente non ha fatto richiesta del cosiddetto bonus nido relativamente al periodo d’imposta (ai sensi dell’articolo 1 comma 355 legge 232/16) con cui la detrazione in commento non è cumulabile.

Quindi ad esempio se nell'anno 2023 si sono sostenuti costi per l'asilo nido, ma sono coperti dal bonus nido, la detraibilità della spesa non è possibile.

Per quanto riguarda la convenienza, il bonus nido erogato dall'Inps va 1.500 a 3.600 euro in rimborso della spesa per l'asilo nido, mentre la detrazione consente alla famiglia di recuperare un massimo di 120 euro. E' chiaro che è più conveniente il bonus Inps.

Su quanto rimborsato dall'Istituto, la famiglia non può beneficiare della detrazione fiscale.

Chiaramente, essendo spesso la retta pagata superiore al bonus Inps ricevuto, sulla differenza tra quanto pagato dal contribuente a titolo di retta dell'asilo nido e l'ammontare rimborsato dal bonus Inps, è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 19% nel limite di 632 euro annui per ciascun figlio.

La detrazione per asilo nido non spetta sulle spese rimborsate dal datore di lavoro

In materia di 730, non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2024 (punti da 701 a 706) con il codice 33.

La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Questo vuol dire che se ad esempio il datore di lavoro ha rimborsato al dipendente le spese per l'asilo nido (si pensi al welfare aziendale o ai fringe benefit), le spese rimborsate non possono essere considerate spese detraibili, non spetta il 19% di detrazione.

Ma solo sulla parte rimborsata, mentre la parte non rimborsata dal datore di lavoro può essere indicata nel 730 ed il contribuente può beneficiare della detrazione del 19% della spesa sostenuta.

Asili nido: quali spese si possono detrarre

Nella circolare 7/E del 2018 l’Agenzia delle Entrate oltre a confermare il beneficio della detrazione per le spese degli asili nido, stabilisce che rientrano tra le spese detraibili al 19 per cento anche quelle spese sostenute per:

  • la frequenza delle cosiddette “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 3.3);
  • il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 dagli assistenti domiciliari definiti “Tagesmutter” (c.d. “mamma di giorno”).

Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 7.2).

Oltre alla detraibilità delle spese per l'asilo nido, ricordiamo che anche nel 730 2024, c'è la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale anche per “le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 800 euro per alunno o studente”.

Detrazione spese asilo nido: obbligo di pagamento tracciabile

Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Documentazione da controllare e conservare

Per quanto riguarda la documentazione utile per fruire della detrazione per asili nido, è richiesta la fattura o il bollettino di versamento (postale, bancario) o una quietanza di pagamento dell’asilo nido, sia pubblico che privato.

Inoltre, essendo la detrazione della spesa per l’asilo nido alternativa al bonus asili nido, per poter beneficiare della prima è necessario fornire tra la documentazione un’autocertificazione in cui si attesti di non aver fruito del contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 cosiddetto bonus asili nido.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate se il documento di spesa relativo all’asilo nido è intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile provvedere ad annotare sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.

In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

La detrazione va fruita in base al principio di cassa, quindi sulla base della data di sostenimento della spesa. Se è stato effettuato un versamento nell’anno 2013, sarà da dichiarare nel modello 730 2024.

Cioè vale l’anno di pagamento e prescinde dal diverso periodo scolastico cui si riferisce la retta. Quindi vale l’anno di pagamento e non l’anno scolastico, se questi due non coincidono.

Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.

In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

Riepilogando, la detrazione per Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, va dichiarata avendo la seguente documentazione:

  • Fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento;
  • L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
  • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • Autocertificazione di non aver fruito del contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bonus asili nido)

Detrazione per asilo nido: come dichiararla nel 730 2024

Nel modello 730 tale agevolazione fiscale va indicata, come per le altre detrazioni d’imposta del 19% nel quadro E – Oneri e spese, più precisamente nei righi da E8 a E10 – Altre spese con il codice 33.

Il codice da utilizzare, e da indicare nel riquadro Codice Spesa, è quindi il numero 33, mentre nella colonna 2 va indicato l’ammontare della spesa annua sostenuta per ogni figlio. L’importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni della CU 2024.

L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica (ex modello CUD) con il codice onere 33.

Limiti di detraibilità. Come già più volte detto l’importo massimo della spesa ammessa in detrazione nel modello 730 2024 è pari a euro 632 per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

Quindi la detrazione va divisa tra i due genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

Per quanto riguarda la ripartizione tra genitori, vale la regola generale della ripartizione al 50% oppure in base alla percentuale di spesa effettivamente sostenuta, tale percentuale affinché possa essere rispettata va però indicata sulla documentazione comprovante la spesa con un’annotazione.

Se si hanno più figli. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.

Detrazione asilo nido nel 730 precompilato

I contribuenti che decideranno di utilizzare il 730 precompilato, qualora abbiano figli piccoli che frequentano l'asilo nido, troveranno direttamente caricate le spese sostenute per l'asilo nido che danno diritto alla detrazione del 19 per cento.

Infatti le rette per la frequenza degli asili nido rientrano tra i dati comunicati al sistema del 730 precompilato. Sarà facile per i genitori, contribuenti, andare a controllare che le rette di frequenza degli asili nido siano correttamente caricate.

Le spese per l'asilo nido sono caricate nel quadro E – Oneri e spese del 730 precompilato, al rigo da E8 a E10 con codice '33. Nella colonna 2 sarà indicata la spesa sopportata dal genitore per il figlio piccolo iscritto all'asilo nido. In caso di più figli saranno compilati più righi con l'indicazione degli importi pagati per ogni figlio.

Qualora l'indicazione della spesa non dovesse essere corretta, il contribuente potrà modificare il quadro, autonomamente o attraverso la Compilazione assistita, modalità messa a disposizione dal sistema della dichiarazione precompilata.

Detrazione spese sezione primavera (bimbi tra 24 e 36 mesi)

Con la Circolare 9.05.2013 n. 13, tra le altre cose l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di detrarre le spese relative alla frequenza delle “sezioni primavera” equiparandolo quindi almeno ai fini della detrazione agli asili nido.

L’amministrazione finanziaria si è espressa positivamente su tale punto stabilendo che le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette “sezioni primavera” rientrino tra le spese detraibili dall’IRPEF in base all’articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, in precedenza richiamato, atteso che le suddette strutture assolvono la medesima funzione degli asili nido.

Come già detto precedentemente l’articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005 ha previsto la detrazione del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.

Inoltre, con circolare n. 6/E del 2006, par. 2.1, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che ai fini della detrazione per le spese di frequenza di asili nido costituiscono asili nido “le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori”, richiamando l’art. 70 della legge n. 488 del 2001, e che è possibile fruire della detrazione per le somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.

Tuttavia la crescente richiesta di strutture educative dove accogliere bambini di età inferiore ai tre anni ha fatto si che nascessero “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” (art. 1, comma 630 legge n. 296 del 2006).

Dopo svariati accordi si è provveduto alla costituzione delle “sezioni primavera” come “servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. … I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007”.

Quindi riassumendo, i genitori di bambini che frequentano le “sezioni primavera” possono godere nella dichiarazione dei redditi, modello 730, di una detrazione su tali spese di frequenza. Tale detrazione coincide con quella degli asili nido e quindi è possibile detrarre il 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza da parte dei bambini delle “sezioni primavera” per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Detraibilità spese per tagemutter o mamma di giorno

Nella circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 è stato trattato il caso delle figure professionali iscritte in apposito albo provinciale che, nell’ambito di cooperative sociali, regolarmente convenzionate con i Comuni, offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all'infanzia. Tali soggetti sono definiti "Tagesmutter" (c.d. mamma di giorno). Anche per le mamme di giorno il contribuente provvede al pagamento della “retta” direttamente nei confronti della cooperativa sociale che rilascia quietanza. E quindi questa spesa si chiede se è detraibile.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito: “se queste strutture possono essere assimilate agli asili nido privati, estendendo la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 6/E del 2006, par. 2.1” ossia la detrazione fiscale per asilo nido”.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate: “In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07001 del 2012 il Ministero dell’economia e delle finanze ha affermato che nel caso dell’assistenza domiciliare all’infanzia, esclusa la natura pubblica del servizio prestato, occorre verificare se il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all’infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato. Tali asili, al pari di quelli pubblici, sono caratterizzati dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l’educazione e l’assistenza alla prima infanzia con carattere di continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.

Deve, quindi, essere in concreto verificata l’affinità dei presupposti e delle finalità servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali. In presenza delle suddette condizioni di assimilabilità, le spese sostenute dai genitori per tali prestazioni possono essere ammesse in detrazione”.

Nella Provincia di Bolzano questa detrazione è ammessa in quanto la stessa provincia assimila il servizio di assistenza domiciliare dell’infanzia a quello degli asili nido e l’Agenzia delle Entrate conferma l’ammissione alla detrazione fiscale.

Rimane ferma negli altri casi la necessità di verificare in concreto l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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