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5 Giugno 2024
17:00

Detrazione acquisto auto e veicoli persone con disabilità (Rigo E4 del 730/2024)

Con il rigo E4 del modello 730/2024 è possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% sulle spese sostenute per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità. L’auto per disabili può essere acquistata ogni 4 anni e consente una detrazione fino al limite di spesa di 18.075,99 euro. Agevolati gli acquisti di motoveicoli e autoveicoli, ma sono necessari determinati requisiti fisici certificati da commissione medica. Vediamo tutte le istruzioni sulla detrazione acquisto auto e veicoli per persone con disabilità e la compilazione del modello 730.

Detrazione acquisto auto e veicoli persone con disabilità (Rigo E4 del 730/2024)
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Detrazione acquisto auto e veicoli persone con disabilita (Rigo E4 del 730 2024)

Con la presentazione del modello 730 è possibile fruire di alcune importanti detrazioni per acquisto auto e veicoli per persone con disabilità. Nel quadro E – Oneri e spese ci sono le detrazioni per le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. Tali detrazioni consentono di diminuire l'imposta da pagare e possono essere dichiarate non solo nel modello 730/2024 ma anche nel modello Redditi Persone fisiche 2024.

Nella sezione I del quadro E del modello 730 vanno dichiarate anche alcune spese relative alle persone con disabilità per le quali spetta la detrazione. Nello specifico il rigo E3 riguarda le spese sanitarie sostenute per persone disabili, mentre il rigo E4 riguarda le spese veicoli per persone con disabilità.

Sommario

Detrazione veicoli per disabili: beneficiari

L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 stabilisce che "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."

Si possono considerare beneficiari della detrazione per le spese veicoli per persone disabili:

  • portatore di handicap con impedite o ridotte capacità motorie permanenti;
  • invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione;
  • pluriamputato:portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • soggetto affetto da sindrome di down titolare dell’indennità di accompagnamento;
  • non vedente;
  • non udente.

Acquisto auto per disabili: quali sono detraibili

Le istruzioni del modello 730 2024 sono molto chiare circa la detrazione per l'acquisto di veicoli per persone disabili, ad esempio per l'acquisto di un auto per disabili.

Le spese sostenute per l'acquisto di veicoli atte al trasposto di persone disabili vanno indicate del rigo E4 del modello 730 2024: spese veicoli per persone con disabilità.

Le istruzioni del modello 730/2024 stabiliscono che in questo rigo bisogna indicare le spese sostenute per l’acquisto:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

Detrazione acquisto veicolo: cosa occorre

Prima di spiegare nel dettaglio i singoli casi e le relative detrazioni, vediamo una tabella riepilogativa relativa all'acquisto del veicolo e cosa occorre per la detrazione.

Soggetto disabile Obbligo di adattamento del veicolo Certificazione per il riconoscimento della disabilità
Portatore di handicap con impedite o ridotte capacità motorie permanenti Si. L’adattamento deve essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è  affetto e deve risultare dalla carta di circolazione. Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra
Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori
Invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione NO Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore
Pluriamputato NO Verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale siano indicate la pluriamputazione e la gravità della minorazione
Portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento NO Verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale grave
Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l. n. 18 del 1980 e l. n. 508 del 1988)
Soggetto affetto da sindrome di Down titolare dell’indennità di accompagnamento NO Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down
Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l. n. 18 del1980 e l. n. 508 del1988)
Non vedente (Ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi – l. n. 138 del 2001 artt. 2, 3 e 4) NO Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra
Sordo (Sordità dalla nascita o preverbale – l. n. 381 del 1970) NO Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o verbale della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra

Tabelle categoria veicoli agevolabili

Ecco le categorie di veicoli per le quali spetta la detrazione fiscale:

Categoria veicolo Definizione
Autovetture veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli per il trasporto promiscuo veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozzette veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

Veicoli per non vedenti e sordi

Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolabili sono autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, gli autoveicoli specifici, gli autocaravan. Mentre non sono detraibili l'acquisto di motocarrozzette, di motoveicoli per trasporto promiscuo e di motoveicoli per trasporti specifici.

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente.

Veicoli elettrici e ibridi detraibili

La detrazione spetta anche per l’acquisto di veicoli elettrici, e per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Come precisato dall’art. 53-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota IVA ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici se è alimentato a diesel o ibrido, e la potenza non sia superiore a 150 KW se con motore elettrico.

Requisiti e obbligo di adattamento dei veicoli

Per il portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto all’agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto.

Il disabile deve essere in possesso di una certificazione della Commissione medica per l’handicap (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc., che attesti le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori. In quest’ultima ipotesi non è necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato (Circolare 15.07.1998 n. 186).

Gli adattamenti del veicolo possono essere riferiti al sistema di guida, alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli.

Gli adattamenti riferiti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida e spettano ai soli portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale.

Si considera ad ogni effetto “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Gli adattamenti riguardanti la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli sono quelli richiesti per mettere il disabile in condizione di accedervi e devono potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte del soggetto disabile, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che a causa della natura del suo handicap è impossibilitato ad avere un’autonoma capacità di deambulazione.

Gli adattamenti al veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli, devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione spetta sempre che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare.

Invece, per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l’accompagnamento del disabile (Circolare 31.07.1998 n. 197 e Circolare 15.07.1998 n. 186).

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:

  • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
  • sportello scorrevole;
  • altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento (Risoluzione 08.08.2005 n. 117/E).

Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di optional o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità.

Quando è detraibile l'acquisto di veicoli senza obbligo di adattamento

Hanno diritto alla detrazione per l’acquisto dei veicoli senza vincolo di adattamento:

  • gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • i non vedenti;
  • i sordi.

Gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni per accedere alla detrazione devono essere riconosciuti in situazione di handicap grave, definita dall’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della citata l. n. 104 del 1992.

La medesima Commissione deve certificare l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni (Circolare 11.05.2001 n. 46/E).

La grave limitazione permanente della capacità di deambulare o le pluriamputazioni possono risultare, inoltre, da certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica diversa da quella di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 che deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia e all’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore. In tale caso, è possibile, pertanto, prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della Commissione medica di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.2).

La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l’acquisto dell’autoveicolo, può prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992 (Risoluzione 25.01.2007 n. 8/E).

La situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992) che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell’acquisto del veicolo; se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei 4 anni, le quote residue continuano ad essere detraibili (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.2).

La persona in possesso della certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992) riconosciuto solo nella sfera individuale e relazionale, e non anche in quella motoria, non può usufruire della detrazione per l’acquisto dell’auto, salvo che ottenga, dalla richiamata Commissione per l’accertamento dell’handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l’esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione (Risoluzione 16.08.2002. n. 284/E).

Le persone con handicap psichico o mentale, per fruire delle agevolazioni fiscali, devono essere titolari dell’indennità di accompagnamento. In tali casi, lo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, può essere attestato dal certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non è idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una Commissione medica pubblica, non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.1).

Il verbale di invalidità civile con cui un minore è ritenuto «affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)» è sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le persone affette da sindrome di Down rientrano nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale. Ai fini delle agevolazioni per tali soggetti è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base. Resta fermo che anche tali soggetti devono essere titolari dell’indennità d’accompagnamento (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.3).

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente Commissione per l’accertamento di invalidità, sia sostituita da altre forme di “assistenza” alternative all’indennità di accompagnamento (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un Ente pubblico) (Circolare 23.04.2010 n. 21/E).

Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell’indennità di frequenza. Quest’ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l’altro, incompatibile con l’indennità di accompagnamento.

Si considerano non vedenti ai fini delle agevolazioni in argomento le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi (Circolare 30.07.2001 n. 72/E).
Si considerano sordi ai fini delle agevolazioni in argomento i soggetti definiti dall’art. 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, che recita testualmente «si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva» (Circolare 02.03.2016 n. 3/E).

Semplificazioni in materia di certificazioni

L’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, prevede che «I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Per effetto di tale disposizione, i nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:

  • i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili. In particolare, i certificati riportano che il soggetto «è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta» ai sensi dell’art. 381 del DPR n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) qualora ricorrano le condizioni per avere diritto al contrassegno di parcheggio per disabili;
  • i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli;
  • i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità di cui all’art. 3 della l. n. 104 del 1992.

I medesimi certificati, in ragione del tipo di disabilità riscontrata, riportano, pertanto, che il soggetto è:

  • portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
  • affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000);
  • invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000);
  • sordo (art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342);
  • non vedente (art. 6 della l. n. 488 del 1999 e art. 50 della l. n. 342 del 2000); per non vedente, ai fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco parziale e l’ipovedente grave.

Il certificato rilasciato al disabile è fornito dalle commissioni mediche in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della l. n. 449 del 1997, art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000, art. 6 della l. n. 488 del 1999 e art. 50 della l. n. 342 del 2000).

Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, la detrazione, quindi, è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa o omissis).

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, deve richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Capacità di deambulazione ridotta e diritto al contrassegno parcheggio disabili

L’indicazione che il soggetto «è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta», ai sensi dell’art. 381 del DPR n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili.

Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. Tale circostanza, come previsto dall’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.

L’art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che «nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura».

Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della l. n. 114 del 2014, che ha inserito il menzionato comma 6-bis), devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento dell’iter sanitario della revisione stessa (Circolare INPS 08.09.2016 n. 127).

Quali spese sono detraibili al 19%: acquisto e manutenzione straordinaria

La detrazione spetta:

  • sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato);
  • e sulle spese di riparazione imputabili alla manutenzione straordinaria;
  • sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (Risoluzione 17.09.2002 n. 306/E).

Obbligo di pagamento tracciabile

Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Quanto spetta: limiti di detraibilità

La detrazione per le spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

La detrazione pari al 19 per cento del costo sostenuto, comprensivo di IVA, è determinata su un limite di spesa di euro 18.075,99 e con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto).

Il veicolo acquistato deve essere destinato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità. Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione del veicolo (con esclusione, quindi, dei costi di esercizio, come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante), purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

La detrazione spetta anche per l’acconto versato in un anno d’imposta precedente rispetto a quello in cui è acquistato il veicolo. In tal caso la detrazione è riconosciuta, in relazione al predetto ammontare, solo se l’acquisto è effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui è stato effettuato il versamento dell’acconto.

La detrazione fiscale del 19% da indicare nel rigo E4 spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro e spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. Il limite significa che si può arrivare a detrarre fino al 19% di 18.075,99 euro di spesa veicoli, ossia 3.434,44 euro.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il beneficio della detrazione della spesa per l'acquisto di un auto o altro veicolo destinato ad un disabile è ripartibile in 4 anni, a decorrere dalla data di acquisto del veicolo. la detrazione spetta anche per le spese di riparazione del veicolo, esclusa la manutenzione ordinaria.

Il motivo per il quale la maggior parte dei contribuenti ha convenienza ad optare per la ripartizione in 4 quote, è dovuto alla possibile incapienza dell’Irpef, ossia che la detrazione spettante è troppo alta ed è tale da superare l’imposta lorda Irpef da pagare nell’anno in cui si è sostenuta la spesa. Per evitare di perdere i benefici della detrazione fiscale, che non può mai portare ad un credito d’imposta ma al massimo ad un azzeramento dell’Irpef da pagare, il Fisco consente un ulteriore agevolazione al contribuente, ossia poter ripartire la detrazione (es. 3434,44 euro) in quattro anni e quindi in 4 modelli 730 e in quattro anni di Irpef da pagare. In questo modo si può beneficiare della detrazione in misura piena.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. 

Detrazione auto per disabili: furto o vendita

Come detto precedentemente, il contribuente può godere della detrazione per l'acquisto di un veicolo disabili una sola volta in 4 anni. Questo vuol dire che se si è acquistato, ad esempio, un auto disabili nel 2020 e per questo acquisto si è goduto della detrazione veicoli per persone disabili, non si potrà godere della stessa detrazione se nel 2023 si acquista un altro veicolo destinato ai disabili.

Tuttavia, qualora il veicolo nell'arco dei 4 anni fosse stato cancellato dal pubblico registro automobilistico, in questo caso è possibili godere di una nuova detrazione.

In caso di furto del veicolo, se il veicolo acquistato per la persona disabile è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

Oltre al furto, può invece capitare che il veicolo destinato alla persona disabile sia venduto.

In caso di vendita del veicolo e quindi in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.

La disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Anche in questo caso, tuttavia, l’acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, non è agevolabile salve le ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa.

Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma (Risoluzione 28.05.2009 n. 136/E).

Veicolo acquistato o utilizzato all'estero

È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana, secondo le regole previste per le spese sostenute all’estero (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 4.3).

Portatore di handicap fiscalmente a carico di un familiare

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

Se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest’ultimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di un veicolo per ognuno dei disabili a suo carico (Risoluzione 16.05.2006 n. 66/E).

Un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo dell’acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio con disabilità che risulti fiscalmente a suo carico (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 6.4).

La detrazione, invece, non compete al genitore del disabile, intestatario del documento di spesa, che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico dell’altro genitore.

Per avere diritto alla detrazione è necessario che l’acquisto del veicolo e l’intestazione al PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente (Risoluzione 17.01.2007 n. 4/E).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 4.

Detrazione auto e veicoli disabili nel 730/2024

La detrazione per i veicoli per persone disabili va indicata nel rigo E4 della sezione I quadro E del modello 730 2024. Tuttavia la detrazione può non essere goduta a pieno in un solo anno, ma rateizzata nel limite dei 4 anni.

Le istruzioni del modello 730 2024 in caso di rateizzazione della spesa per veicoli per disabili stabiliscono che bisogna indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta (se l’acquisto è stato fatto nel 2023) e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2020, nel 2021 o nel 2022 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

  • l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2021, 2021 o 2022);
  • il numero della rata che si utilizza per il 2023 (4, 3 o 2) nell’apposita casella.

Detrazione in caso di riparazione del veicolo. Oltre alle spese di acquisto del veicolo, possono essere detratte anche altre spese agevolate oltre l’acquisto del veicolo. La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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