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30 Agosto 2023
17:00

Decreto ingiuntivo: cos’è e a cosa serve

Il creditore, il quale voglia ottenere velocemente il pagamento di una somma o la consegna di cose determinate può domandare al giudice che venga pronunciato decreto ingiuntivo. Vediamo di cosa si tratta.

Decreto ingiuntivo: cos’è e a cosa serve
Avvocato
decreto ingiuntivo

Il creditore, il quale voglia soddisfare in maniera veloce e a basso costo il proprio credito può chiedere al giudice di emettere decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo, che può anche essere definito provvedimento monitorio o ingiunzione di pagamento può essere pronunciato dal giudice di pace o dal tribunale monocratico se sussistono determinati requisiti.

Cos'è un decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo, che può anche essere definito provvedimento monitorio o ingiunzione di pagamento, è un atto giudiziario con il quale viene ordinato il pagamento di una cifra di denaro dovuta o la consegna di una determinata quantità di cose fungibili o di una determinata cosa mobile.

Si tratta di uno strumento agile con il quale il creditore può ottenere in tempi rapidi il soddisfacimento dei propri crediti.

A cosa serve il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo garantisce al creditore il soddisfacimento veloce dei suoi interessi se ricorrono determinate condizioni stabilite dal Codice di procedura civile.

Esso permette al creditore di giovarsi, in tempi rapidi, degli effetti collegati all'ottenimento di un titolo esecutivo.

Il decreto ingiuntivo, in effetti, viene pronunciato senza ascoltare l'altra parte, a seguito di cognizione sommaria, che diviene piena nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione.

Requisiti per richiedere un decreto ingiuntivo

Per richiedere un decreto ingiuntivo è necessario verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità stabilite dall’art. 633 del Codice di procedura civile.

Credito liquido ed esigibile, cose fungibile e cosa mobile determinata

La domanda può essere effettuata da chi è creditore di una somma liquida ed esigibile di danaro ovvero di una somma precisa e relativa a un credito già scaduto, di una determinata quantità di cose fungibili, o da chi ha diritto alla consegna di  una  cosa mobile determinata.

Prova scritta del credito

Del diritto fatto valere si deve fornire prova scritta.

Credito relativo a onorari

Il decreto ingiuntivo può inoltre essere domandato “se il credito riguarda onorari per  prestazioni  giudiziali  o stragiudiziali o rimborso di spese fatte  da  avvocati,  procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato  la sua opera in occasione di un processo” (art. 633 c.p.c.).

Il credito può inoltre riguardare “diritti o  rimborsi  spettanti ai notai a norma della loro  legge  professionale,  oppure  ad  altri esercenti una libera professione o arte,  per  la  quale  esiste  una tariffa legalmente approvata”(art. 633 c.p.c.).

Cosa fare per ottenere un decreto ingiuntivo

Per ottenere un decreto ingiuntivo bisogna rivolgersi al giudice competente nell’ipotesi in cui sussistano le condizioni poste dall’art. 633 c.p.c.

Presentazione della domanda

La competenza in materia è del giudice di pace o del tribunale in composizione monocratica che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (art. 637 c.p.c.).

La domanda di ingiunzione si propone con ricorso che deve contenere l'indicazione delle  prove  che si producono.

Ricorso e documenti allegati sono depositati in cancelleria.

Valutazione del giudice

Il giudice può ritenere la domanda non giustificata a sufficienza, in questa ipotesi dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente invitandolo a integrare la prova (art. 640 del Codice di procedura civile).

Qualora il ricorrente non risponda all’invito del giudice o non ritiri la domanda ovvero nell’ipotesi in cui la domanda non sia accoglibile, il giudice  la  rigetta  con decreto motivato.

La domanda può tuttavia essere riproposta.

Se la domanda è accolta il giudice con decreto motivato ingiunge all'altra parte  di  pagare  la  somma  o  di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di  queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni,  con l'espresso avvertimento che nello stesso termine  può  essere  fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e  che,  in  mancanza  di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”(art. 641 del Codice di procedura civile).

Notificazione del decreto

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile.

La notificazione determina la pendenza della lite.

Qualora in sessanta giorni il decreto non sia notificato, esso diviene inefficace.

Cosa rischia chi riceve un decreto ingiuntivo?

Chi riceve un decreto ingiuntivo deve pagare la somma dovuta al creditore ovvero proporre opposizione nei termini.

Qualora l’opposizione non sia accolta ovvero il debitore non contesti il decreto, deve pagare il dovuto, in caso contrario rischia l’esecuzione forzata.

Cosa si può pignorare?

Si possono pignorare tutti i beni del debitore, tranne alcuni necessari come il tavolo o le sedie oppure beni che possono servire per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Per quanti anni ha valore il decreto ingiuntivo dopo la notifica?

Dopo la notifica, il decreto ingiuntivo è valido per dieci anni.

Come si fa opposizione a decreto ingiuntivo?

L’opposizione al decreto ingiuntivo si fa con atto di citazione notificato al ricorrente davanti all'ufficio giudiziario  al  quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

Successivamente alla proposizione dell’opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito (art. 645 c.p.c.).

Se non è stata fatta opposizione, il giudice dichiara il decreto esecutivo.

Se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione il giudice può concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto (art. 648 c.p.c.).

Cosa succede in caso di accoglimento dell'opposizione?

Se l'opposizione al decreto ingiuntivo viene accolta, si verificano gli effetti indicati dalla Corte di Cassazione, sez. III, con ordinanza del 20 giugno 2019, n. 16593: “Nell'ipotesi in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l'inesigibilità del credito al momento della sua emissione con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l'iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilita' di conservarne gli effetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilità la domanda sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, è prevista dall'articolo 653 c.p.c., comma 2 (con disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell'atto dichiarato nullo o revocato) nel solo caso in cui l'opposizione è accolta solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalita' sotto il profilo degli articoli 3 e 24 Cost., stante la non omogeneita' delle situazioni poste a raffronto".

Come stabilito dalla Cassazione, dunque, in caso di accoglimento dell’opposizione il giudice dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto che viene revocato e perde ogni efficacia.

Di conseguenza sono invalidi tutti gli atti compiuti in esecuzione del decreto stesso.

Chi deve pagare le spese di un decreto ingiuntivo

Se il decreto ingiuntivo è confermato, sarà il debitore a dover pagare le spese, salvo ipotesi peculiari.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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