La sostituzione dei portoni che siano di accesso al prospetto principale è in grado di alterare in maniera significativa e sensibile l’armonia estetica dell’edificio, così come a lederne il decoro architettonico.
Stesso discorso vale anche nel caso dei portoni dei garage posti dal lato principale.
Il fatto
Il condominio Sempronio decideva di impugnare in giudizio la delibera assembleare con cui era stata autorizzata l’opera di ripristino del decoro architettonico dell’edificio condominiale, chiedendo che fosse invalidata.
Sempronio rappresentava che, dopo l’acquisto dell’unità immobiliare, aveva provveduto ad apportare delle modificazioni tale da variare la destinazione d’uso che da negozio-ufficio diventava garage.
Per questa ragione, inoltre, aveva provveduto a sostituire le pregresse porte di ingresso con due portoni in legno dello stesso colore, tipo e consistenza sia per il portone di ingresso che per l’accesso all’autorimessa presenti nel cortile condominiale.
La delibera assembleare aveva approvato il ripristino del decoro architettonico omettendo quali opere fossero fortemente impattanti, risultando indeterminato l’oggetto.
In via riconvenzionale, il condominio chiedeva che i portoni lignei venissero sostituiti con quelli originari in ferro e vetro, poichè posti sulla facciata principale erano lesivi del decoro architettonico.
La decisione
Il Tribunale di Modena, sezione 1, civile, con sentenza 18/2024 ha ritenuto di dover dichiarare la nullità della delibera assembleare poichè adottata con indeterminatezza dell’oggetto, tale da non specificare neppure nel verbale di assemblea, quali fossero le modifiche “fortemente impattanti” sulla facciata e neppure le attività necessarie da compiersi per il relativo ripristino del decoro architettonico.
D’altro canto, tuttavia, il Tribunale provvedeva ad accogliere la domanda riconvenzionale proveniente dal condominio e ritenendo che i portoni in legno avessero alterato l’armonia architettonica e il decoro dell’edificio nel suo insieme.
L’edificio condominiale è un bene comune (art. 1117 c.c.) per cui qualunque intervento che possa alterare in maniera significativa e visibile la struttura e l’armonia si ritiene essere un’innovazione vietata.