Il Consiglio dei Ministri del 25 gennaio ha discusso e poi approvato il “Disegno di legge recante disposizioni in materia di destinazione a scopo di beneficenza di proventi derivanti dalla vendita di prodotti “DDL Ferragni” sulla scorta delle vicende che stanno coinvolgendo l’omonimo brand della nota influencer la sua iscrizione nel registro delle notizie di reato per il reato di truffa aggravata.
Lo schema del disegno di legge intende gettare le basi a proposito delle pratiche commerciali che promuovono, con pubblicità e contenuti in partnership, la vendita e la fornitura di prodotti con finalità di beneficenza.
Vediamo cosa prevede il “DDL Ferragni” e quali saranno le possibili regole per chi promuove la beneficenza.
Cosa prevede il Disegno di legge beneficenza
Palazzo Chigi ha licenziato quelle che potrebbero essere le regole definitive per promuovere con mezzi pubblicitari la vendita per beneficenza.
Stiamo parlando del Ddl Beneficenza, composto da 5 articoli, è già stato ribattezzato “Disegno di legge Ferragni” e ha l’obiettivo di colmare un vuoto legislativo assicurando una comunicazione chiara e trasparente ogni qualvolta si intenda destinare i proventi delle vendite a scopi benefiche.
Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, nel corso della conferenza stampa al culmine della seduta del Consiglio dei Ministri ha dichiarato che il lavoro legislativo “risponde al principio della trasparenza e tende ad assicurare un’informazione chiara, non ingannevole, quando vengono commercializzati prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche”.
Il testo intende applicare multe e sanzioni per gli influencer e i produttori in caso di attività connesse alla promozione e alla vendita di prodotti ai consumatori e destinati a iniziative benefiche nei casi in cui la comunicazione si riveli ingannevole secondo i parametri dell’Antitrust.
Ecco punto per punto gli aspetti fondamentali previsti.
Nuovi obblighi di informazione sulla beneficenza in Italia
Lo schema del disegno di legge in materia di beneficenza intende applicare nuovi obblighi per la promozione dei prodotti in vendita ai consumatori.
Le confezioni dei prodotti che pubblicizzano la vendita con finalità benefiche dovranno riportare chiaramente:
- il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza;
- le finalità dei proventi destinati alla beneficenza;
- l’importo complessivamente destinato alla beneficenza, se predeterminato.
Nel caso in cui non l’importo destinato non fosse già stato predeterminato, occorrerà indicare la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo per ogni unità di prodotto destinato alla beneficenza.
Obbligo di comunicazione all’AGCM
Il DDL Beneficenza, già rinominato “DDL Ferragni”, impone anche un vero e proprio obbligo di comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Prima di porre in vendita i prodotti il produttore e il testimonial (o anche l’influencer) dovranno comunicare all’AGCM:
- il soggetto destinatario della beneficenza;
- le finalità dei proventi raccolti;
- l’importo complessivamente destinato (anche se in termini di quota percentuale o di importo per singola unità di prodotto venduto);
- il termine entro cui l’importo verrà effettivamente versato e devoluto a scopo di beneficenza.
Quindi, tra gli obblighi di comunicazione all’AGCM spiccano i punti già menzionati al paragrafo precedente, ma anche il termine entro cui la somma verrà devoluta.
Ulteriormente, tra le comunicazioni obbligatorie da farsi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da parte del produttore e dell’influencer, vi è anche quello di rendere noto, entro 3 mesi dal termine precedentemente richiamato, l’aver effettivamente destinato l’importo alla beneficenza.
Controlli e sanzioni
Il disegno di legge approvato da Palazzo Chigi in tema di beneficenza intende agire anche in termini di controlli e sanzioni.
L’AGCM, ovvero l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha il potere di irrogare sanzioni in caso di violazione degli obblighi di comunicazione.
L’Autorità, anche per estratto, potrà pubblicare sul proprio sito internet, su uno o più quotidiani e a mezzo di altro mezzo, l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti del produttore e del testimonial pubblicitario inadempienti.
La multa da parte dell’AGCM, ovvero la sanzione amministrativa, si aggirerà tra i 5.000 e i 50.000 euro e determinata in base "al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita”.
Nei casi di particolare gravità, la sanzione potrà essere aumentata sino a due terzi; invece nei casi più lievi, diminuita fino a due terzi.
Invece, in caso di reiterazione della violazione, l’Autorità potrà disporre la sospensione delle attività da 1 mese e fino a 1 anno.
In caso di inadempienza e salvo che il fatto non configuri un reato o una pratica commerciale scorretta, potrà essere applicata anche un’ulteriore sanzione da 5.000 a 50.000 euro.