Con sentenza dell’8 marzo del 2024, n.171, il Tribunale di Padova, sez. lavoro, ha riconosciuto il danno da stress lavoro-correlato a un lavoratore che aveva svolto in media 8,15 ore settimanali di lavoro straordinario, per più di 7 anni.
Ha infatti sottolineato il tribunale che il lavoratore operava in trasferta per intere settimane, con “corrispondente recisione dei propri abituali interessi di vita privata e sociale”.
Inoltre, l'emersione del danno da stress, unitamente all'omesso integrale pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario prestato, costituiscono, per il Tribunale, giusta causa di dimissioni senza preavviso.
Vediamo cosa ha stabilito il Tribunale di Padova
La sentenza del Tribunale di Padova sul danno da stress lavoro correlato
Il Tribunale di Padova ha riconosciuto il risarcimento del danno da stress lavoro-correlato a un lavoratore che aveva effettuato lavoro straordinario non retribuito per oltre sette anni.
Il Tribunale ha specificato che la più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la risarcibilità del danno c.d. "da stress" o "da usura psicofisica", che va inquadrato nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale.
Per il Tribunale, “Esso si verifica quale conseguenza di una prestazione lavorativa che ecceda di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protragga per diversi anni”.
Tale danno va distinto dal danno biologico “inteso quale lesione dell'integrità psicofisica del soggetto (danno alla salute), che si concretizza, a differenza del danno da usura psicofisica, in una "infermità" fisica e/o psichica”.
Dunque, ha chiarito il Tribunale, “quando il datore di lavoro sia inadempiente nell'assicurare al lavoratore il diritto al riposo, così come garantito dall'art. 36 Cost., oltre che dai molteplici istituti stabiliti dalla legge ed eventualmente della contrattazione collettiva tale inadempimento sia di gravità sufficiente alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, l'esistenza del danno da usura psicofisica, a differenza del danno biologico, è presunta nell'a.i.”.
Ai fini della determinazione dell'entità del danno, occorre tenere conto della gravità dell'inadempimento datoriale.
Nel caso di specie risultava che il ricorrente avesse svolto in media 8,15 ore settimanali lavoro straordinario, corrispondenti a 388,18 ore annuali di lavoro straordinario, calcolato su 11 mesi ed esclusione delle ferie.
Gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 66 del 2003 fissano la durata massima dell'orario di lavoro settimanale e il numero massimo di ore di lavoro straordinario rispettivamente in 48 e 250 ore.
Anche il CCNL applicabile al rapporto di lavoro, all'art. 148, fissa in 250 ore annue il limite massimo del lavoro straordinario esigibile.
Per il Tribunale, “Tale superamento del limite orario legale e contrattuale risulta sufficientemente significativo”.
Inoltre, ha specificato il Tribunale, “il ricorrente ha operato in trasferta per intere settimane, con corrispondente recisione dei propri abituali interessi di vita privata e sociale”.
Questa situazione si è protratta per oltre 7 anni.
Inoltre, ha chiarito il Tribunale, l'emersione di un danno da stress, unitamente all'omesso integrale pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario prestato, costituiscono giusta causa di dimissioni senza preavviso.