Il rispetto dei diritti umani passa obbligatoriamente per la punizione dei crimini internazionali, ovvero quelle azioni criminali che ledono le norme internazionali che tutelano i civili e garantiscono la pace durante i conflitti armati.
Lo scoppio della guerra tra Hamas e Israele, così come le offensive continue tra Russia e Ucraina, spaccano l’opinione pubblica tra chi si interroga sul ruolo delle Nazioni Unite e chi invece invoca l’intervento della Corte Penale Internazionale.
Parlare di crimini internazionali significa riconoscere la responsabilità delle violazioni dei diritti umani commesse dagli Stati e degli individui che compongono i loro organi e che si distinguono in crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini contro la pace, così come suddivisi per la prima volta dall’Accordo di Londra del 1945 e che istituì il Tribunale di Norimberga per la punizione delle atrocità naziste.
Violare le norme di diritto internazionale umanitario previste dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei suoi Protocolli Aggiuntivi del 1977 e del 2005, significa commettere un crimine internazionale.
Vediamo insieme quali sono i crimini di guerra, cosa si intende per crimini contro l’umanità e quando si parla di crimini di aggressione.
Cosa si intende per crimini di guerra e quali sono
Sono considerati crimini di guerra tutte quelle gravi violazioni dei diritti umani, in termini di privazione della libertà e violenza psico-fisica esercitata su chi sia in balìa degli eventi durante un conflitto armato.
Lo Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale rinvia a due categorie di crimini di guerra, di cui rispettivamente alle Convenzioni di Ginevra e alle norme di diritto internazionale, ovvero quelli che facciano parte “di un piano o di un disegno politico […] o di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala”
Sono crimini di guerra:
- la tortura;
- i trattamenti disumani;
- gli esperimenti biologici;
- le mutilazioni fisiche;
- gli esperimenti medici o scientifici non giustificati da trattamenti necessari;
- la deportazione, il trasferimento, la detenzione illegale;la cattura di ostaggi;
- l’inflizione volontaria di gravi sofferenze;
- dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
- attaccare deliberatamente proprietà civili o proprietà che non siano obiettivi militari;
- attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo città, villaggi, abitazioni che non costituiscano obiettivi militari;
- uccidere o ferire chi abbia deposto le armi, non abbia mezzi di difesa o si sia arreso senza condizioni;
- fare uso improprio della bandiera bianca, dei segni di riconoscimento ONU o degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra;
- attaccare edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
- dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
- l’arruolamento forzato;
- utilizzare armi, proiettili, materiali e sostanze che per le loro caratteristiche possono cagionare lesioni e sofferenze;
- utilizzare scudi umani;
- stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
- affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza;
- impedire l’arrivo dei soccorsi;
- reclutare o arruolare i minori di 15 anni.
Qual è la differenza tra crimini di guerra e crimini contro l'umanità
I crimini contro l’umanità sono esplicitamente indicati all’art. 7 dello Statuto di Roma e sono considerati tali perchè perpetrati in maniera reiterata e sistematica contro la popolazione civile.
Tra gli altri, sono crimini contro l’umanità:
- l’apartheid;
- l’inflizione di atti inumani che provochino intenzionalmente grandi sofferenze;
- lo sterminio, inteso come la distruzione di una parte della popolazione;
- la deportazione, ovvero la rimozione di persone con mezzi coercitivi senza ragione giustificatrice conforme al diritto internazionale;
- la persecuzione, ovvero la grave privazione delle libertà fondamentali;
- la sparizione forzata, intesa come l’arresto, la detenzione o il rapimento di persone con l’acquiescenza dello Stato;
- il genocidio.
I crimini contro l’umanità possono essere compiuti a prescindere dall’esistenza di un conflitto, senza cioè uno scenario di guerra, come invece è richiamato nel caso dei crimini di guerra.
Quando si parla di crimine di aggressione
Mettere a repentaglio la pace, ricorrendo alla forza per spodestare il diritto di sovranità legittimo di uno Stato, significa commettere un crimine di aggressione.
Introdotto più di recente nello Statuto di Roma, ad opera degli Accordi di Kampala, il crimine di aggressione intende perseguire “la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945”.
Si può parlare di crimini contro la pace, ovvero di crimini di aggressione nel caso di:
- ricorso a eserciti mercenari;
- attacchi, bombardamenti e blocchi ai danni di infrastrutture critiche (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, ponti, dighe ecc.);
Chi giudica i crimini di guerra
La necessità di punire i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità ha incontrato, nel corso del tempo, l’esigenza di giustizia della comunità internazionale che per questa ragione ha attribuito la giurisdizione penale ad appositi tribunali internazionali.
La prima esperienza in materia, fu quella del Tribunale di Norimberga a partire dal 1945 affinchè potessero essere processati i colpevoli dei crimini nazisti. Sebbene il Tribunale esprimesse l’esigenza della comunità internazionale, la sua realizzazione giuridica poggiò soltanto sull’occupazione della Germania.
Solo più recentemente è stata ripetuta la stessa esperienza, ovvero l’istituzione della Tribunale internazionale per l’ ex-Yugoslavia (ICTY – International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) nel 1993 e successivamente il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR – International Criminal Tribunal for Rwuanda) del 1994, come risposta ai massacri e al genocidio commessi.
Il contributo dei due Tribunali internazionali all’interpretazione delle norme sui crimini contro l’umanità e i crimini di guerra è notevole, ragion per cui nel 1998 è stata poi istituita la Corte Penale Internazionale che, a carattere permanente, non ha ancora sortito gli effetti sperati dalla comunità internazionale.
Si pensi infatti che molti Paesi strategici nella geopolitica internazionale ancora non riconoscono la giurisdizione della Corte, come gli Stati Uniti.
Ulteriori tribunali internazionali ad hoc possono essere istituiti solo previa risoluzione delle Nazioni Unite, ciò soltanto se nessun membro del Consiglio di Sicurezza ONU – parliamo di Cina, Russia, Francia, Stati Uniti e Regno Unito – esercitasse il potere di veto, opponendosi alla creazione.