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8 Luglio 2024
11:00

Credito riacquisto prima casa quadro G del 730/2024: a chi spetta e come funziona

Il credito riacquisto prima casa nel 730/2024 spetta a coloro che vendono l’abitazione acquistata con le agevolazioni previste per la “prima casa” (abitazione principale) ed entro un anno ne acquistano una nuova alle stesse condizioni. Il credito va indicato al rigo 1 del quadro G del 730/2024.

Credito riacquisto prima casa quadro G del 730/2024: a chi spetta e come funziona
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Credito riacquisto prima casa quadro G del 7302024 a chi spetta e come funziona

Ogni anno i contribuenti possono presentare il modello 730 per dichiarare i propri redditi e fruire delle agevolazioni fiscali. Oltre alle detrazioni fiscali, il modello 730 permette di beneficiare di crediti d’imposta relativi a diversi tipi di spesa effettuati dal contribuente. E’ previsto nel modello 730/2024 il quadro G riguardante i crediti d’imposta all’interno del quale è possibile beneficiare del Credito riacquisto prima casa.

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa è uno dei crediti d’imposta relativi ai fabbricati (l’altro credito d’imposta è il credito per i canoni di locazione non percepiti dagli inquilini).

Sommario

Cos'è e come funziona il credito d’imposta per riacquisto prima casa

Il credito d’imposta per riacquisto prima casa spetta al contribuente che vende l’abitazione principale in precedenza comprata con i benefici relativi “alla prima casa” ed entro un anno ne acquista un’altra sempre con le agevolazioni della “prima casa”.

In particolare, l’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, spetta ai contribuenti che fra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni.

In base all’art. 1, comma 55, della legge di stabilità 2016, è possibile beneficiare del credito d’imposta in commento per riacquisto prima anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto.

Pertanto, può beneficiare del credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’IVA versata sul precedente acquisto, il contribuente che acquista – anche a titolo gratuito – un’altra abitazione con i benefici “prima casa” e rivenda entro un anno la casa pre-posseduta acquistata con l’agevolazione (Circolare 08.04.2016 n. 12/E, paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3).

In questo caso il contribuente ha diritto ad un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto.

Tale credito non può superare l’imposta dovuta calcolata in base al nuovo acquisto, ma se ne può usufruire anche nel caso in cui il secondo acquisto avvenga tramite permuta o appalto.

A chi spetta

Il credito d’imposta è un credito personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell’acquisizione agevolata dell’immobile, ovvero entro un anno dall’acquisto, abbia alienato la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA.

Trattandosi di un credito personale, qualora l’immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto rispettando la percentuale della comunione.

A chi non spetta

Il credito d’imposta non compete a coloro che:

  • abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria senza fruire dell’agevolazione c.d. “prima casa”;
  • abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;
  • nell’acquisto dell’immobile non fruiscono ovvero decadono dal beneficio dell’aliquota agevolata;
  • per il precedente acquisto non sia stata confermata, in sede di accertamento, l’agevolazione c.d. “prima casa” sulla base della normativa vigente alla data dell’atto (Circolare 01.03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.2).

Casi di spettanza del credito d'imposta

Vediamo tutti i casi particolari previsti dall'Agenzia delle Entrante di spettanza del credito d'imposta per riacquisto prima casa.

Credito d'imposta acquisto prima casa mediante appalto o permuta

Le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”, competono anche nel caso della costruzione della “prima casa”.

Il credito d’imposta spetta anche nell’ipotesi in cui un soggetto acquisti un’altra abitazione mediante appalto o permuta, considerando che la norma prevede che l’acquisto del nuovo immobile possa avvenire a qualsiasi titolo.

Nel caso del contratto di appalto per fruire del credito d’imposta è necessario che il contratto, nel quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti che consentono l’applicazione del beneficio, sia redatto in forma scritta e registrato.

Nell’ipotesi di acquisizione dell’immobile mediante contratto di appalto, il diritto al credito d’imposta nasce al momento della consegna del bene realizzato, in quanto a tale data dovrà anche essere dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire del beneficio prima casa (Circolare 12.08.2005 n. 38/E, e Circolare 01.03.2001 n. 19/E).

Credito d'imposta riacquisto prima casa in costruzione

L’agevolazione si applica anche con riferimento al trasferimento di un immobile in corso di costruzione, che presenti le caratteristiche dell’abitazione “non di lusso”, che sia strutturalmente concepito per uso abitativo e non che lo stesso sia già idoneo a detto uso al momento dell’acquisto (Circolare 12.08.2005 n. 38/E, paragrafo 3.3).

In questa ipotesi, la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione non può essere differita sine die. Pertanto, il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione deve dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto. Tale termine non è riconducibile tra i termini oggetto di sospensione ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 23 del 2020.

Credito d'imposta riacquisto prima casa per inagibilità dell'immobile per eventi sismici

L’agevolazione compete anche nell’ipotesi in cui venga acquistato un nuovo immobile, qualora l’immobile precedentemente acquistato con i benefici “prima casa” non possa essere più utilizzato per finalità abitative, a causa del verificarsi di eventi sismici che hanno comportato la dichiarazione di inagibilità dell’immobile da parte delle Autorità competenti. Inoltre, se successivamente al nuovo acquisto l’immobile pre-posseduto ritorna agibile, il contribuente non decade dal beneficio in esame (Risoluzione 01.08. 2017 n. 107/E).

L’agevolazione “prima casa”, pertanto, è applicabile anche con riferimento all’immobile in corso di costruzione, a condizione che, una volta terminati i lavori, l’immobile costituisca una casa d’abitazione.

Si ritengono “case di abitazione” i fabbricati censiti nel Catasto dei Fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, con l’esclusione di A/10, “Uffici e studi privati” e ad eccezione di A/1, A/8 e A/9).

Vendita di un garage pertinenziale

La vendita di un garage pertinenziale acquisito con i benefici “prima casa” e il successivo riacquisto entro un anno dalla vendita di un altro garage con agevolazioni “prima casa” non dà diritto al credito d’imposta (Risoluzione 01.02.2008 n. 30/E).

La sospensione dei termini durante il Covid

L’art. 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dall’art. 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, successivamente, dall’art. 3, comma 5-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, ha disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

I termini di cui sopra sono stati ulteriormente sospesi, dal 1° aprile 2022 e fino al 30 ottobre 2023, ad opera dell’art. 3, comma 10-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

I predetti termini sospesi iniziano o riprendono a decorrere dal 31 ottobre 2023. In particolare, per il predetto periodo, è sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (Circolare 29.03.2022 n. 8/E; Circolare 13.04.2020 n. 9/E, paragrafo 8).

A quanto ammonta e come si utilizza il credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso (Circolare 20.04.2005 n. 15/E, paragrafo 2).

Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina oppure nei seguenti modi:

  • per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione delle somme dovute ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24. In quest’ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.9).

In ogni caso, il credito d’imposta eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.

Bisogna però fare una precisazione e cioè, se il contribuente decide di utilizzare il credito d’imposta per pagare l’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto e tale utilizzo risulti parziale, cioè se residua un importo a credito tale importo potrà essere solo ed esclusivamente utilizzato per diminuire l’Irpef risultante dalla prima dichiarazione dei redditi o dal primo 730 successivo all’acquisto della nuova casa oppure in compensazione.

Quindi il contribuente non potrà utilizzare il credito residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Il contribuente che decide di fruire del credito d’imposta in detrazione dell’imposta di registro deve comunicare tale volontà al momento dell’acquisto del nuovo immobile e quindi nell’atto di acquisto dovrà fare richiedere espressamente di vedersi riconosciuto il credito indicando anche tutti gli elementi necessari per determinarlo.

Credito d'imposta riacquisto prima casa e imposta di registro

L’importo del credito d’imposta è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati. Con riferimento all’imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo dell’imposta principale ma anche dell’eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore.

Credito d'imposta prima casa e IVA

Per l’IVA occorre fare riferimento all’imposta indicata nella fattura relativa all’acquisto dell’immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l’immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d’imposta, deve essere considerata l’IVA indicata in tutte le fatture emesse dall’appaltatore per la realizzazione dell’immobile (Circolare 01.03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.4).

Cosa serve indicare nell’atto di acquisto

Se il contribuente intende utilizzare il credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro deve manifestare tale volontà in atto. In tal caso, l’atto d’acquisto dell’immobile deve contenere l’espressa richiesta del beneficio e riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito. In particolare, deve:

  • indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’IVA in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa;
  • nel caso in cui per l’acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l’IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. “prima casa”, rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell’acquisto medesimo. Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che, quindi, non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni “prima casa”) se dimostrano che, alla data d’acquisto dell’immobile alienato, erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto “prima casa” e tale circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso (Circolare 01.03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.2);
  • nell’ipotesi in cui risulti corrisposta l’IVA sull’immobile alienato, produrre le relative fatture;
  • indicare gli estremi dell’atto di alienazione dell’immobile (Circolare 01.03.2001 n. 19/E, paragrafo 1.3).

Nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare in atto tale volontà (Risoluzione 11.05. 2004 n. 70/E).

Quando il credito d’imposta per riacquisto prima casa non spetta

Ci sono tuttavia una serie di casi in cui non è possibile usufruire del credito d’imposta. Qualora il contribuente rientri in uno dei seguenti casi non può vedersi riconosciuto il beneficio del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Ciò accade quando:

  • sull’acquisto precedente è stato perso il beneficio prima casa;
  • il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria e quindi senza usufruire del beneficio “prima casa”;
  • l’immobile acquistato con il nuovo acquisto non ha i requisiti di “prima casa”;
  • viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.

Se il contribuente acquista la nuova casa prima di vendere la casa già posseduta. Abbiamo già detto che il contribuente che acquista una nuova casa che ha le caratteristiche per essere considerata “prima casa” entro un anno dalla vendita della prima casa già precedentemente acquistata, può godere di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Tuttavia può accadere che il soggetto provveda a comprare la nuova casa prima di vendere quello già in suo possesso, in questo caso l’Agenzia delle Entrate con circolare 12/E chiarisce che il credito di imposta spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui il soggetto acquisti la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto.

Resta ferma però che al momento dell’acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni della “prima casa” il contribuente potrà fruire del credito di imposta per l’imposta dovuta nel limite dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposte all’atto di acquisto dell’immobile oggetto del primo acquisto.

Agevolazioni per la “prima casa”: i requisiti

Ma quali sono i requisiti che un immobile deve possedere per essere considerato prima casa? I requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni “prima casa” sono due. Il primo che l’abitazione non deve essere di categoria catastale A1, A8 o A9.

Le categorie catastali ammesse alle agevolazioni prima casa sono: A/2 (abitazioni di tipo civile) – A/3 (abitazioni di tipo economico) – A/4 (abitazioni di tipo popolare) – A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare) – A/6 (abitazioni di tipo rurale) – A/7 (abitazioni in villini) – A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi);

Sempre ai fini del diritto all'agevolazione, l’immobile deve essere ubicato:

  • nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune dell’immobile deve essere comunicata nell’atto di acquisto. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento. Tale circostanza non opera per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia;
  • se diverso, nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione, come per esempio le attività di studio, di volontariato e sportive (circolare 2 marzo 1994, n. 1);
  • se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
  • se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o può essere autocertificata dall’interessato mediante autocertificazione resa nell’atto di acquisto (ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

Per richiedere i benefici fiscali il compratore, nell’atto di acquisto, deve dichiarare:

  • di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Qualora tali dichiarazioni siano omesse nell’atto di compravendita, vanno comunicate con atto integrativo. 

L'agevolazione spetta anche per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione se destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione principale beneficiaria delle agevolazioni da prima casa. Questo avviene anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato.

Il beneficio però spetta solo per le pertinenze rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7, ed è fruibile limitatamente a una pertinenza per categoria catastale.

Credito riacquisto prima casa e pertinenza

Abbiamo quindi chiarito che i soggetti che vendono l’abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni da “prima casa” possono beneficiare di un credito d’imposta per riacquisto di prima casa se nel limite di un anno acquistano un’altra abitazione avente i requisiti di “prima casa”. 

Cosa accade se viene acquistata con atto separato una pertinenza? L’agevolazione relativa alla “prima casa” è disciplinata dalla nota II-bis, dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131. Tale norma stabilisce che: “ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  1. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
  2. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
  3. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.”

La norma continua stabilendo che “Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato (…)."

Quindi leggendo la norma sopra riportata è chiaro che il regime agevolativo della "prima casa" può essere applicato per l’acquisto di abitazioni non di lusso e alle relative pertinenze anche se acquistate con atto separato, sempreché ne sussistano le condizioni.

Documentazione da controllare e conservare

Per il residuo del credito da precedente dichiarazione, nel caso del 730/2024 occorrono i seguenti documenti:

  • Modello 730-3/2022;
  • Modello Redditi PF/2022;
  • Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha indicato il credito di cui ora si utilizza il residuo, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o professionista abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata, in caso contrario il contribuente deve esibire la documentazione sotto elencata

Per il credito riacquisto prima casa, occorre la seguente documentazione:

  • Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell’agevolazione prima casa e che la vendita del vecchio immobile sia stata effettuata non oltre un anno dal nuovo acquisto;
  • Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate.

Per l'Acquisto di abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993, occorre la seguente documentazione:

  • Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell’agevolazione prima casa e che la vendita del vecchio immobile sia stata effettuata non oltre un anno dal nuovo acquisto;
  • Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate.

Per la Costruzione abitazione principale, occorre la seguente documentazione:

  • Permesso di costruzione e ogni altro atto idoneo a verificare il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione prima casa;

Per l'Acquisto abitazione con contratto di appalto occorre la seguente documentazione:

  • Contratto di appalto registrato per verificare che l’acquisto è stato effettuato usufruendo dell’agevolazione prima casa;

Per Acquisto abitazione con permuta, occorre la seguente documentazione:

  • Atto di permuta per verificare che l’acquisto è stato effettuato usufruendo dell’agevolazione prima casa.

Come compilare il Rigo G1 del 730/2024

Nel modello 730/2024 è previsto un apposito quadro in cui riportare tutti i crediti d’imposta di cui si ha diritto. Il quadro in oggetto è il quadro G, tale quadro è diviso in varie sezioni. La sezione I del quadro G include i crediti d’imposta relativi ai fabbricati.

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa è indicato al rigo G1. Tale rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Chi non deve compilare il rigo G1. Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno utilizzato il credito di imposta:

  • per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Nella colonna 1 del rigo G1 va riportato il “Residuo precedente dichiarazione” e cioè il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2023, o nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2023.

Nella colonna 2 del rigo G1 va riportato il “Credito anno 2023”: cioè va indicato il credito d’imposta maturato nel 2023.

Il credito è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato; tale importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d’imposta, riportabile nel 730/22024, spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • l’immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della nuova prima casa. È stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio ‘prima casa’ e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della ‘prima casa’. I predetti termini sospesi hanno iniziato a decorrere o hanno ripreso a decorrere dal 31 ottobre 2023. Tale sospensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici in base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993. In base a tale normativa il contribuente non  usufruiva delle agevolazioni per la “prima casa”; ora tale contribuente può beneficiare del credito d’imposta purché dimostri che alla data di acquisto dell’immobile ceduto era comunque in possesso dei requisiti necessari per poter godere delle agevolazioni riguardanti la prima casa e che questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso.

Nella colonna 3 del rigo G1 va riportato il “Credito compensato nel modello F24” cioè il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2024.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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