Il Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è un credito d'imposta spettante alle strutture ricettive extra-alberghiere ed ai b & b, per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a 60 mila euro, fruibile nel modello 730/2024.
Il credito d’imposta è pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 novembre 2021 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è pari al 100%.
Cos'è il credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione
L’art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, riconosce:
- in favore delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale;
- ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast,
- un credito d’imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 novembre 2021 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è pari al 100%.
Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. A partire dall’anno d’imposta 2022 è possibile indicare in dichiarazione il solo importo portato a nuovo dalla dichiarazione dell’anno precedente.
Come si dichiara il credito d'imposta nel 730/2024
Nella SEZIONE XIII – Altri crediti d’imposta del quadro G del modello 730/2024 va indicato il credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, nel rigo G15 con il codice 9.
Nella colonna 1 (codice) bisogna indicare il codice 9.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% fino ad un massimo di 60.000 euro.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 novembre 2021 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è pari al 100%.
Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. A partire dall’anno d’imposta 2022 è possibile indicare in dichiarazione il solo importo portato a nuovo dalla dichiarazione dell’anno precedente.
Nella colonna 2 (Importo) non bisogna indicare nulla.
Nella colonna 3 (Residuo 2022), se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘9’ (sanificazione e acquisto dispositivi di protezione), bisogna indicare il credito d’imposta residuo
che è riportato nel rigo 157, colonna 11 (colonna 12 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 45, del Mod. REDDITI PF 2023.
Nella colonna 4 (Rata 2022) non bisogna indicare nulla.